Sentenza 4 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non sussistono le condizioni per l'accoglimento di una domanda per l'estradizione di una persona madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, dovendosi ritenere il divieto di consegna previsto dall'art. 18, lett. s) della L. 22 aprile 2005, n. 69 in tema di mandato di arresto europeo, espressione di un principio generale, informato all'esigenza primaria di tutela dell'interesse del bambino. (Fattispecie relativa a domanda estradizionale avanzata dal governo polacco).
Commentari • 5
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La consegna di madre con prole convivente potrebbe violare i diritti fondamentali della persona se disposta senza una previa verifica da parte dell'ordinamento dello Stato richiedente che escludano che l'interessata possa essere sottoposta a condizioni incompatibili con la tutela della condizione di madre, a salvaguardia degli interessi del minore. Qualora l'ordinamento dell'autorità giudiziaria richiedente non contempli forme di tutela del diritto dei figli a non essere privati del ruolo della madre, secondo modalità comparabili a quelle previste dall'ordinamento interno, si determinerebbe, infatti, una lesione di diritti fondamentali, previsti sia dalla Costituzione che dalla CEDU, il …
Leggi di più… - 2. MAE e figli, quale livello di tutela? (Cass. 47124/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2022
Mae e tutela della prole: non è richiesto che l'ordinamento dello Stato di emissione preveda le medesime tutele dell'ordinamento italiano per madre di prole in tenerà età, ma è comunque necessario verificare - anche con richiesta di informazioni supplementari - se vi sia una normativa quanto meno equivalente a quella interna ed in concreto idonea a perseguire quella medesima finalità di salvaguardia dell'interesse del minore. La mutua collaborazione fra gli Stati dell'UE non impone identità di ordinamenti, bensì comune rispetto dei principi fondamentali della Convenzione EDU. Corte Suprema di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 47125 Anno 2021 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: …
Leggi di più… - 3. MAE per madre: quali verifiche per il giudice italiano? (Cass. 47125/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2022
Il MAE emesso nei confronti di madre di prole di età compresa tra tre e sei anni, impone una approfondita verifica in ordine alle condizioni di detenzione, dovendosi accertare se il paese emittente preveda meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e dell'intera famiglia, secondo un modello analogo a quello stabilito dalla corrispondente normativa italiana in materia, in modo tale da escludere che l'applicazione della misura cautelare si risolva in un trattamento inumano o degradante per la madre, nella misura in cui viene privata del rapporto con i figli e del loro accudimento, nonché in una lesione del …
Leggi di più… - 4. Estradizione di una madre con prole solo previa verifica del trattamento penitenziario (Cass.13440/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 dicembre 2018
- 5. Estradizione di madre con figli minori (Cass. 13440/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 marzo 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2007, n. 12498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12498 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 04/12/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 2166
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 25781/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH ON Katarzyna, n. a Lublino (Polonia) il 6.4.1981;
avverso la sentenza in data 12 aprile 2 007 della Corte di appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Sandro Anna Maria, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma dichiarava sussistenti le condizioni per l'estradizione verso la Repubblica di Polonia della cittadina polacca ON Katarzyna CH, in relazione alla condanna alla pena di anni due di reclusione per il reato di rapina (commesso in data 3 aprile 2003 in Kozubszczyzna) inflitta dal Tribunale di Lublino con sentenza in data 12 febbraio 2004, divenuta irrevocabile, per la quale era stato emesso dal medesimo Tribunale ordine di carcerazione n. IV K 300/3 in data 19 aprile 2005.
In forza del predetto ordine di esecuzione, la CH veniva arrestata in data 8 settembre 2 006 da personale del Commissariato "Casilino Nuovo" di Roma. In data 11 settembre 2 006 l'arresto veniva convalidato, con contestuale applicazione della misura della custodia in carcere, con ordinanza del Presidente della Corte di appello di Roma. Con ordinanza in data 5 ottobre 2006, la KO, in stato di gravidanza al quarto mese, veniva sottoposta agli arresti domiciliari;
e successivamente, con ordinanza in data 19 ottobre 2006, posta in stato di libertà, non risultando che l'autorità polacca avesse fatto pervenire la domanda di estradizione corredata di relativa documentazione nel prescritto termine di quaranta giorni.
Osservava la Corte di appello che, sulla base della domanda di estradizione, trasmessa in data 17 ottobre 2006, come da nota del 19 ottobre 2006 del Ministro della giustizia, dovevano ritenersi sussistere tutti i presupposti per una pronuncia favorevole all'accoglimento della domanda stessa, essendo l'estradanda stata condannata per un reato comune, qualificabile nell'ambito dell'ordinamento penale italiano ai sensi dell'art. 628 c.p.. Ricorre per cassazione l'estradanda, a mezzo del difensore avv. Maddalena de Gregorio, che, con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 698 c.p.p. in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, osservando che la KO aveva sofferto in Polonia e in Italia un periodo di custodia cautelare pari ad oltre nove mesi, che la stessa aveva da poco tempo dato alla luce una bambina e conviveva stabilmente con un compagno italiano;
circostanze che avrebbero dovuto essere considerate ostative all'accoglimento della domanda di estradizione in relazione alla esigenza di tutela della vita privata e familiare della giovane donna e in base alle quali alla stessa avrebbe potuto essere riconosciuta la facoltà di espiare la pena in Italia. DIRITTO
Il ricorso appare fondato.
Risulta effettivamente dagli atti che al momento del giudizio la KO aveva da poco dato alla luce una bambina, e questa situazione deve ritenersi ostativa, allo stato, alla estradizione. In base alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. s), in tema di Mandato di arresto europeo, la consegna deve essere rifiutata se la persona richiesta è "madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente".
Tale norma è espressione di un principio generale, informato alla esigenza primaria di tutela dell'interesse del bambino, affermato in vari testi soprannazionali, quali, tra l'altro, la Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dalle Nazioni unite il 20 novembre 1989 (on particolare, art. 9) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, adottata il 7 dicembre 2000 (art. 24); e ha trovato riconoscimento esplicito anche nell'ambito della normativa interna, come può ad esempio ricavarsi dal Testo Unico delle disposizioni sulla immigrazione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 28; nonché in pronunce della Suprema Corte (v. ad es.
Cass. Sez. 1^ civ., sent. N. 396 dell'11 gennaio 2006). Detta norma ha dunque forza espansiva, e deve ritenersi estesa anche alla materia estradizionale, tanto più in quanto nella specie lo Stato richiedente, la Polonia, è da tempo entrato nell'Unione europea e solo per motivi temporali non è stato possibile attivare nel caso in esame la disciplina del MAE (v., per una puntualizzazione circa una ratio che collega la L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. s a una realtà di affinità socio-culturale e giuridica degli stati del U.E., Cass., sez. 6^, 8 maggio 2007, Sochiu). La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, non sussistendo allo stato, per le ragioni sopra esposte, le condizioni per l'estradizione.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata non sussistendo le condizioni per l'estradizione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2008