Sentenza 21 febbraio 2013
Massime • 1
Il "dies a quo" da cui decorre il termine di prescrizione della pena, oggetto di sospensione condizionale poi revocata, coincide con il giorno in cui è passata in giudicato la decisione che ha disposto la revoca del beneficio e non dal momento in cui è stato commesso il reato che ha dato luogo alla revoca medesima. (La Suprema Corte ha affermato il suddetto principio ritenendo che, sebbene in tal modo l'eventuale ritardo con cui venga accertata la causa della revoca danneggi il condannato, deve prevalere l'interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici).
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni unite la questione relativa all'individuazione delhttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Segnaliamo ai lettori che, con l'ordinanza qui pubblicata, la prima Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione sulla questione concernente la individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione della pena divenuta eseguibile a causa della revoca dell'indulto (o di altro beneficio) precedentemente concesso, questione sulla quale si registra un risalente contrasto giurisprudenziale. 2. Secondo quanto rilevato nell'ordinanza di rimessione, due sono gli indirizzi che si contrappongono in giurisprudenza. Secondo un primo orientamento nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2013, n. 13414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13414 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/02/2013
Dott. BONITO NC - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 636
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 28565/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST FR N. IL 07/04/1971;
avverso l'ordinanza n. 511/2010 TRIBUNALE di ROMA, del 14/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FR MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 14 febbraio 2012 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in composizione monocratica, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in sette occasioni in favore di SI NC perché commessi dall'interessato, nei quinquenni successivi alla concessione dei benefici revocati, nuovi reati giudicati con sentenze passate in giudicato. Con lo stesso provvedimento il G.E. negava l'applicazione della prescrizione della pena di cui all'art. 172 c.p. sul rilievo che il termine prescrizionale decorre dal momento in cui passa in giudicato la decisione che dispone la revoca del beneficio della sospensione condizionale e non già dal momento in cui maturano le condizioni della revoca del beneficio stesso, dappoiché soltanto con la revoca la pena diviene concretamente eseguibile.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento il predetto SI NC denunciandone l'illegittimità per violazione dell'art. 172 c.p. e difetto di motivazione sul punto, in particolare deducendo che la decisione con la quale viene accertata la causa della revoca del beneficio è meramente accertativa di essa, di guisa che il termine prescrizionale della pena deve farsi decorrere dal momento in cui ne maturano in concreto le condizioni. A conferma di ciò assume la difesa ricorrente che il P.M., anche in assenza di un provvedimento di revoca del G.E., ben potrebbe dare esecuzione alla pena per la quale fosse venuta meno la causa sospensiva della esecuzione.
3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per il rigetto del ricorso, richiamando in ordine alla questione di diritto sollevata dal ricorso Cass., sez. 1, 13.5.2011, Ferrazzo.
4. Il ricorso è infondato.
La questione portata all'esame di questa Corte è stata in passato oggetto di un contrasto giurisprudenziale in seno anche a questa Sezione, poiché da un lato è stato affermato che, qualora l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il "dies a quo" da computare ai fini della estinzione della pena ex art. 172 c.p., comma 5, decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca poiché solo da quel momento si ha certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della causa risolutiva e si ha altresì la possibilità di dare corso alla concreta esecuzione della pena già coperta dal beneficio (v. Cass. sez. 1 n. 38048 del 2006, rv. 235168; Cass. n. 9864 del 2007, rv. 236289; Cass. sez. 1 n. 1441 del 2000, rv. 216007; Cass. n. 395 del 2000, rv. 215384; rv. 193355; rv. 197787; rv. 203443; rv. 207973; rv. 213589; Cass, sez. 1 n. 14939 del 13.3.2008, rv. 240145; e da ultimo Cass., Sez. 1, 13/05/2011, n. 30593; Cass., Sez. 1, 02/12/2009, n. 616; Cass., Sez. 1, 24/06/2009, n. 29856; Cass., Sez. I, 11/03/2009, n. 12466) mentre da altro lato, soprattutto in epoca meno recente, è stato ritenuto che il termine di prescrizione della pena decorre dal momento in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del beneficio precedentemente concesso e non dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, non potendosi porre a carico del condannato il ritardo con cui viene assunta la relativa decisione (v. Cass. n. 1545 del 1996, rv. 202898; n. 34332 del 2005, rv. 232249; n. 17346 del 2006, rv. 233882; n. 41547 del 2006, rv. 236015; e, da ultimo, n. 40678 del 16.10.2008, rv. 241562). Ritiene il Collegio di aderire al primo, più recente ed attualmente maggioritario orientamento perché conforme alla lettera dell'art.172 c.p., comma 5. Si veda infatti, successiva, Cass., sez. 1, sent.
n. 29856 del 24/6/09, rv. 244317, Pm e De LI (innanzi già richiamata) secondo cui: "Il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito della revoca dell'indulto precedentemente concesso, coincide con il momento in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, in quanto solo da quel momento si ha la certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della condizione risolutiva" (nel caso l'ipotesi opposta era addirittura che la prescrizione decorresse dal momento in cui fosse adottato dal giudice della esecuzione il provvedimento di revoca del beneficio). Ed ancora (Cass., sez. 1, sent. n. 616 del 2/12/09, dep. 11/1/10, rv. 245982, Moscovita): "Il termine di prescrizione della pena la cui esecuzione sia subordinata a una condizione decorre dal momento in cui diviene irrevocabile la decisione che ne accerta l'avverarsi e non quello in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del beneficio concesso". Vero, dunque, che in tal modo va a danno del condannato l'eventuale ritardo con cui possa venire accertata la causa della revoca, ma (giusta, come detto, la lettera della norma) deve comunque prevalere l'interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici. Il ricorso deve essere, pertanto rigettato ed al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo ai sensi dell'art. art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013