Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
EL POOLO ITALIANOLA CO 0 2 6 17/02 REPUBBLICA UPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Aula B Consigliere Dott. AN A. MAIORANO N. 16858/99 CAPITANIO Consigliere Dott. Natale Dott. Camillo FILADORO Consigliere rel. Dott. Paolo STILE Consigliere Cron. 6264 ha pronunciato la seguente: Rep. S EN TENZA sul ricorso proposto da: Ud 17.12.01 CA AN, AC IT, NO QU, ER IE, RE RR, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Archimede n.144, presso l'avv. AN Caroleo, rappresentati e difesi dall'avv. Nino Lo Presti del Foro di Palermo giusta procura agli atti;
ricorrenti 5141
contro
FERROVIE DELLO STATO, società di trasporti e servizi per azioni, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferiti con procura per atto del Notaio Dott. Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep. 56911, elettivamente domiciliata in via Santa Maria Mediatrice n.1, nello studio dell'avv. Federico Bucci che la 1 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, 2 luglio 7 novembre 1998, n. 2310, cron. 1060 del 1998, RGAC 248 del 1998; Udita nella pubblica udienza del 17 dicembre 2001 la relazione della causa svolta dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 R.G. n. 16858/99 Svolgimento del processo CC Franc Accende lits, FO AL, RE IE & FR RR con ricorso per cassazione notificato alla spa Ferrovie dello Stato il 10 settembre '99 illustrano due motivi d'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Palermo 2 luglio-17 set- tembre 1998 che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalle Ferrovie nei con- fronti di Accandi Fa c eous Pang ale cui domande di riliquidazione del trattamento di buonuscita e di quiescenza erano state rigettate dal Pretore per prescri- zione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva riconosciuto en- trambe le prestazioni), ha rigettato la domanda di CC IT, abizen Picks ર futed comando diretta ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita erogata senza tener conto degli aumenti economici complessivamente previsti su base triennale dal ccnl 1991/92 (artt. 36 e 97), nonché il loro appello incidentale in tema di regolamentazione delle spese. Dall'esame della sentenza impugnata emerge che, specificatamente per quanto ancora attiene ai motivi del ricorso, teso a dimostrare il buon diritto di tutti i ricorrenti ad otte- nere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita (anche per CC AN Alfare. Pingar nei cui confronti tuttavia la sentenza di prescrizione del Pretore ha ormai acquisito for- za di giudicato), il Tribunale ha ritenuto che il diritto agli aumenti decorrenti dalle date del 1° gennaio '90, '91 e '92, diversamente da quanto opinato da controparte, non fosse sorto sin dal momento della stipulazione contrattuale collettiva, con decorrenza posti- cipata per motivi contabili, ma, in base alla disposizione contenuta nell'art. 37 del ccnl, fosse geneticamente riferibile a quelle date, rilevando esclusivamente, invece, nella misura concretamente erogata al dipendente all'atto della cessazione del rapporto, non potendo applicarsi l'art. 96, 4° comma del medesimo contratto collettivo, concernente il trattamento di quiescenza e previdenza, posto che il 3° comma, con specifico riferi- mento all'indennità di buonuscita, stabilisce che per essa si applicano le disposizioni della legge n. 829/73, dovendosi, quindi, prendere in considerazione, come base di computo, l' "ultimo stipendio mensile", mentre il 4° comma riguarda il trattamento di quiescenza, su cui, soltanto, incidono i benefici economici che il lavoratore vorrebbe traslare anche nell'indennità di buonuscita. La società si è costituita con controricorso, witegrate da menont Да 3 Motivi della decisione Gli odierni ricorrenti illustrano congiuntamente, con il primo motivo, la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363, cod.civ., in relazione agli artt. 96, 37 e 38 del ccnl 90/92 per i dipendenti FS e all'art. 14 della legge 14.12. 1973, n. 289 ", denun- ciando l'erronea interpretazione che è stata data allo strumento negoziale, sia sotto il preminente profilo lessicale, confermato dai chiarimenti forniti dalla CONFSAL, sia avuto riguardo all'esame complessivo delle norme collettive, posto che andava tenuto conto della volontà contrattuale che indicava chiaramente l'esistenza di un unico mo- mento genetico dell'aumento stipendiale, corrisposto, per mere esigenze di cassa del datore di lavoro, in tre distinti successivi momenti temporali. In particolare reputano contraddittoria la decisione del Tribunale secondo cui, rispetto alla determinazione del trattamento pensionistico in relazione alla retribuzione calcola- ta sulla base dell'ultimo stipendio mensile maturata successivamente alla vigenza del rapporto di lavoro, questa regola non varrebbe per l'indennità di buonuscita la cui de- terminazione è prevista dall'art. 14, della l. n. 829/73, posto che i benefici economici riconosciuti dal contratto con decorrenze prefissate successive erano già "virtualmente maturati" secondo il disposto letterale dell'art. 96 CCNL, punto 4, che prevede espres- samente: "I benefici economici relativi alla parte tabellare derivanti dall'applicazione del CCNL sono corrisposti integralmente alle scadenze previste, al personale tutto co- munque cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo pensioni del per- sonale delle FS nel periodo di vigenza contrattuale.", sicché gli aumenti tabellari degli stipendi spettano anche al personale già posto in quiescenza prima delle scadenze pre- viste per l'erogazione degli stessi, come fa fede la riliquidazione della pensione con il computo dell'integrale applicazione degli aumenti stipendiali. Lamentano, inoltre, con il secondo mezzo di gravame ("omessa e insufficiente motiva- zione circa un punto decisivo -art. 360, n. 5, cod.proc. civ."), che il Tribunale, diversi- ficando il trattamento di quiescenza dall'indennità di buonuscita, non abbia tenuto con- to dei chiarimenti forniti dalla CONFSAL al Pretore e, a questo proposito, osservano che le osservazioni sindacali sono "soggette ai principi generali in tema di valutazione delle prove e non potevano "essere disattese... senza una logica e congrua motiva- " zione", del tutto trascurata dal Tribunale. Acc u fans arqual Richiamato quanto già sopra detto a proposito dei ferrovieri Bonasoro e Bangiomo, che hanno mantenuto la stessa posizione processuale degli altri litisconsorti✓ (sebbene la sentenza del Pretore, che non fu impugnata sotto questo specifico motivo, avesse ac- certato la prescrizione dei diritti da loro versati in giudizio, sicché nei loro confronti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile) can conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo, Sul primo motivo di ricor- so la Corte si è già ripetutamente pronunciata (v. da ultimo, ex multis, Cass. 25 maggio 2001, n.7173, che merita essere per questa parte riprodotta, riassumendo esaustivamen- te le considerazioni che si leggono, per esempio, in Cass., nn. 11080/99; 5042/2000; 8558/2000, condivise da questo Collegio, non apparendo le considerazioni delle parti ricorrenti idonee a sovvertirne le conclusioni). Si legge, dunque, nella sentenza n. 7173: ..la sentenza 20 ottobre 1998, n. 10400, ha enunciato il principio per cui, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992 ed ai fini dell'applicazione della clausola che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, la soluzione della questione interpretativa che limiti l'o- peratività di tale attribuzione alla sola determinazione del trattamento pensionistico e ne rifiuti l'estensione alla quantificazione della base di computo dell'indennità di buo- nuscita è conforme ai canoni legali di ermeneutica e adeguatamente motivata. Questa soluzione, infatti, di fronte all'ambiguità del mero dato letterale, correttamente valoriz- za un elemento di tipo sistematico, fondato sulla tendenziale coerenza dell'autonomia privata, anche collettiva, con la legge, negando, di conseguenza, che dal generico rife- rimento al suddetto personale possa desumersi una specifica volontà di derogare alle connotazioni giuridiche proprie del particolare istituto legale su cui la volontà stessa sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, ai principi dell'ordinamento giuslavoristico, che escludono la computabilità nelle indennità di fine rapporto di emo- lumenti non percepiti al momento dell'estinzione dello stesso". Aggiunge, inoltre, che "la Corte, con la sentenza 5 dicembre 1998, n. 12363, ha enun- ciato l'ulteriore principio per cui gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i di- pendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 allo scopo di favorirne l'esodo esplicano bensì la medesima efficacia di quelli effettivi e vengono ad essi omo- logati ai fini del corrispondente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli 50 emolumenti previsti dagli istituti legali e contrattuali, ma non ne alterano la struttura giuridica: donde la conseguenza che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre con- notata dal riferimento all'ultima retribuzione effettivamente percepita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto disposto dall'art. 2120 cod. civ., senza che sia consentito inglobare in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata ef- fettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso". Il primo motivo non merita, pertanto, di essere condiviso. Quanto al secondo, le informazioni e le osservazioni che, ai sensi dell'art. 425, cod. proc. civ., possono essere fornite in giudizio dall'associazione sindacale indicata dalla parte, sono inidonee, anche in considerazione del loro carattere unilaterale, ad i- dentificare la comune intenzione delle parti stipulanti, rilevante ai sensi dell'art. 1362 cod. civ. (v. Cass 29 luglio 1994, n. 7103), posto che esse, senza assurgere a dignità di prova (v. infatti Cass. 29 gennaio 1985, n. 526 e 23 luglio 1994, n.6845), possono esse- re utili per ricostruire la vicenda contrattuale, e, in particolare, per determinare l'ogget- to dibattuto fra le parti e la reciproca posizione presa durante le trattative, ma non pos- sono determinare le autonome valutazioni della funzione interpretativa del giudice, al quale spetta esclusivamente e direttamente l'interpretazione della volontà obiettiva- mente recepita dalle clausole contrattuali in base ai criteri ermeneutici di cui sopra .s'è discusso.(v. anche Cass., 9 giugno 1993, n. 6414). Conado Il ricorso dei ferrovieri Accendo s Pict ures vdeve, pertanto, essere riget- tulti tato, con compensazione con le Ferrovie, per costoro, delle spese processuali di questo giudizio di legittimità. ん
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso di CC IT, RE IE e UF RR. Dichiara inammissibile il ricorso di CC AN e AN QU. Compensa per tutti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2001. IL CONSIGLIERENAYET BERETHERE IL PRESIDENTE Gylichen famill CANCELLIERE Depositato in Cancelleria e v A FEB.2002 the IL 2 2 CANCELLIER l og o Quare 0 1 N S I G E A R E L D L E O D 7