Sentenza 8 maggio 2007
Massime • 1
Non costituisce condizione ostativa all'estradizione di una persona condannata la circostanza che l'ordinamento dello Stato richiedente preveda per l'esecuzione di pene detentive forme di tutela a favore della madre di prole infantile non corrispondenti a quelle previste dal nostro ordinamento, essendo sufficiente che siano presenti meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e dell'intera famiglia. (Fattispecie relativa ad estradizione esecutiva richiesta dalla Romania).
Commentari • 2
- 1. MAE e figli, quale livello di tutela? (Cass. 47124/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2022
Mae e tutela della prole: non è richiesto che l'ordinamento dello Stato di emissione preveda le medesime tutele dell'ordinamento italiano per madre di prole in tenerà età, ma è comunque necessario verificare - anche con richiesta di informazioni supplementari - se vi sia una normativa quanto meno equivalente a quella interna ed in concreto idonea a perseguire quella medesima finalità di salvaguardia dell'interesse del minore. La mutua collaborazione fra gli Stati dell'UE non impone identità di ordinamenti, bensì comune rispetto dei principi fondamentali della Convenzione EDU. Corte Suprema di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 47125 Anno 2021 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: …
Leggi di più… - 2. MAE per madre: quali verifiche per il giudice italiano? (Cass. 47125/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2022
Il MAE emesso nei confronti di madre di prole di età compresa tra tre e sei anni, impone una approfondita verifica in ordine alle condizioni di detenzione, dovendosi accertare se il paese emittente preveda meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e dell'intera famiglia, secondo un modello analogo a quello stabilito dalla corrispondente normativa italiana in materia, in modo tale da escludere che l'applicazione della misura cautelare si risolva in un trattamento inumano o degradante per la madre, nella misura in cui viene privata del rapporto con i figli e del loro accudimento, nonché in una lesione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2007, n. 24762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24762 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 08/05/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1047
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 44368/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA AB NA;
avverso la sentenza in data 26.10.2006 della Corte di appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1. AB NA VA ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 26.10.2006 della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata nei suoi confronti dal governo della Repubblica di Romania.
2. Nel ricorso si sostiene che la "pronuncia emessa dalla Corte di appello di Bologna è meritevole di riforma" per non aver tenuto nella dovuta considerazione le condizioni personali e familiari della estradanda che ha contratto matrimonio con il Sig. DA AR, con lui ha avuto una figlia nata il [...] e cittadina italiana ed è in procinto di richiedere la cittadinanza italiana non appena in possesso della documentazione proveniente dalla Romania necessaria a tal fine.
DIRITTO
1. In primo luogo la difesa della ricorrente lamenta che la Corte di appello di Bologna, nell'emettere la decisione impugnata, non abbia tenuto delle condizioni personali e familiari della estradanda che ha contratto matrimonio con il Sig. AR DA, con lui ha avuto una figlia nata il [...] e cittadina italiana e sarebbe costretta al distacco dalla figlia.
Al riguardo il collegio osserva che questa Corte , in una recentissima decisione (Cass., 6^, n. 40612 del 31.10.2006) anch'essa relativa ad una estradizione richiesta dalla Romania, ha già avuto modo di affermare che in tema di estradizione richiesta sulla base della Convenzione europea del 1957, non costituisce condizione ostativa all'estradizione di una persona condannata la circostanza che l'ordinamento dello Stato richiedente preveda per l'esecuzione di pene detentive forme di tutela a favore della madre di prole infantile non corrispondenti a quelle previste dal nostro ordinamento, essendo sufficiente che siano presenti meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore oltre che dello stesso genitore e dell'intera famiglia.
2. Generica e comunque riferita ad un dato non attuale è poi l'ulteriore affermazione della difesa secondo cui la ricorrente a seguito del matrimonio con un cittadino italiano "è in attesa di definire la propria posizione circa la cittadinanza" italiana;
con la conseguenza che anche sotto questo profilo non è configurabile una attuale condizione ostativa all'estradizione.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2007