Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1053
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Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Imputazione costi all'esercizio 2009

    La Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini dell'imputazione del costo rileva il momento di emissione della fattura, in quanto in quel momento il debitore acquisisce notizia del costo certo e determinato. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse apoditticamente affermato che solo nel 2009 fosse stato quantificato con certezza l'importo detraibile. L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le fatture riportavano riferimenti a bolle di consegna datate 2008, a dimostrazione della conoscenza dei costi.

  • Accolto
    Ambito di operatività del beneficio della deduzione degli interessi passivi

    La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, consolidando la conclusione raggiunta sul punto dal Giudice di appello, favorevole alla Società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1053
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1053
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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