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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1053/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
SAVO AMODIO NI, EL
PANNONE ANDREA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2504/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - Ricorrente_16
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12823/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 23 e pubblicata il 09/06/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3035400561 IRES-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3035400561 IRAP 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 785/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. (in seguito: la Società) deposita ricorso in riassunzione a seguito dell'ordinanza 9 gennaio 2025 n. 447/2025, con la quale la Corte di cassazione ha cassato con rinvio, su ricorso dell'Agenzia delle
Entrate, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria regionale di secondo grado di Roma, Sezione 14, 30 novembre 2015, n. 6328/14/2015, favorevole alla Società.
La Suprema Corte, in particolare, ha rigettato il primo motivo di ricorso, riguardante l'ambito di operatività del beneficio della deduzione degli interessi passivi, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 36, della legge n. 244/2007, consolidando pertanto la conclusione raggiunta sul punto dal Giudice di appello.
Per converso, ha accolto il secondo e terzo motivo di ricorso, riguardanti la corretta interpretazione dell'art. 109 T.U.I.R., che fissa i presupposti per l'individuazione dell'esercizio di competenza al quale concorrono i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi o negativi.
La Società, nel proprio atto di riassunzione, dopo aver evidenziato la definitività della prima questione trattata dalla Suprema Corte, evidenzia, in ordine alla seconda, che essa riguarda la corretta imputazione di due fatture - la n. 108 del 31/10/2008, rilasciata da “Società_1 S.r.l.” per euro 2.908,00, e la n. 172 del 29/2/2008, per euro 293,24, emessa da “Società_2 S.r.l.” -, registrate il 30.6.2009 e il 30.10.2009.
Assume che l'Ufficio avrebbe errato nel riprendere a tassazione i suddetti costi in quanto ritenuti di competenza dell'esercizio 2008 e non già in quello del 2009, atteso che essi non erano certi e determinabili prima dell'effettivo ricevimento delle fatture, avvenuto soltanto nel corso del 2009, dopo l'approvazione del bilancio al 31.12.2008.
Afferma che il solo principio di competenza non sarebbe sufficiente a determinare il relativo esercizio d'imputazione, in quanto il legislatore tributario avrebbe espressamente sancito il necessario concorso di due ulteriori requisiti, ossia la certezza in ordine all'esistenza degli elementi reddituali e la loro oggettiva determinabilità. Nella specie, l'incertezza avrebbe riguardato, in particolare, il quantum dei costi, atteso che solo la ricezione delle relative fatture avrebbe consentito alla Società di conoscerne l'esatto ammontare ed imputarli al conto economico in cui si era verificata la prescritta condizione di determinabilità.
L'Agenzia delle Entrate, nelle sue controdeduzioni, fa leva sulla decisione della Corte di cassazione, evidenziando che quest'ultima, ai fini dell'imputazione del costo, indicherebbe come momento rilevante quello dell'emissione della fattura, effettuata, in entrambi i casi, nel 2008.
L'Agenzia delle Entrate precisa altresì che nelle due fatture sarebbero indicati i riferimenti della bolla di consegna dei beni acquistati. Per converso, controparte fornirebbe una giustificazione del tutto generica del comportamento tenuto.
All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, come si è riferito nella precedente parte in fatto, la sentenza di appello n. 6328/14/2015 era risultata interamente favorevole alla Società che aveva proposto l'impugnativa, con riguardo sia alla tesi da essa sostenuta in ordine all'applicazione dell'art. 1, comma 36, della legge n. 244/2007, sia dell'esercizio di competenza - anno 2009, anziché 2008 - nel quale imputare i costi sostenuti.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione per entrambe le questioni e, come si è detto in precedenza, è risultata soccombente sulla prima, mentre ha visto accolta la propria tesi sulla seconda.
L'esito del giudizio di legittimità comporta, quindi, il definitivo consolidamento in parte qua della decisione di secondo grado.
Nella presente fase di giudizio, pertanto, va valutata esclusivamente la fondatezza della questione riguardante la corretta imputazione dei costi sostenuti dalla Società.
Sul punto, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 447/2025, ha enunciato il principio di diritto che porta agevolmente a concludere per l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio.
Il ragionamento sviluppato ha fatto leva sull'art. 109 del d.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.), dal cui testo la Corte di cassazione ha dedotto che “ai fini della imputazione del costo rileva, dunque, il momento di emissione della fattura atteso che in quel momento il debitore acquisisce notizia del costo certo e determinato”.
Conseguentemente, la Corte di cassazione ha stabilito che il giudice di merito aveva del tutto apoditticamente affermato che solo nel 2009 sarebbe stato quantificato con certezza l'importo detraibile e non già nell'anno precedente nel quale erano state emesse le fatture.
Non vi è dubbio, sulla base di quanto esposto, che la pretesa della Società di considerare il 2009 come l'anno in cui procedere all'imputazione dei costi risulti infondata, tanto più che la difesa della contribuente si basa esclusivamente sulla presunta ignoranza dei costi nella loro effettiva entità, smentita, in punto di diritto, da quanto affermato dall'ordinanza n. 447/2025, più volte citata, e, in più, neppure supportata da un'idonea dimostrazione né, tantomeno, da un principio di prova di quanto sostenuto.
Per converso, l'Agenzia delle Entrate, nella sua memoria, evidenzia, senza contestazione ex adverso, che nelle due fatture erano indicati i riferimenti delle due bolle di consegna dei beni acquistati, entrambe datate
2008, ulteriore dimostrazione della piena conoscenza, da parte delle Società, dei costi detraibili.
In conclusione, all'esito della presente fase di giudizio, l'appello va accolto con riguardo alla questione rimessa al Giudice di appello dalla Corte di cassazione con la propria ordinanza n. 447/2025.
Stante l'esito complessivo del giudizio di secondo grado, di parziale soccombenza reciproca, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio di merito e di quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
A parziale riforma della decisione della Corte di Giustizia tributaria regionale di secondo grado del Lazio, sez. 14, 30/11/2015, n. 6328/14/2015, accoglie in parte l'appello dell'Agenzia delle Entrate e compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio di merito e quelle relative al giudizio dinanzi alla Corte di
Cassazione.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
SAVO AMODIO NI, EL
PANNONE ANDREA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2504/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - Ricorrente_16
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12823/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 23 e pubblicata il 09/06/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3035400561 IRES-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3035400561 IRAP 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 785/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. (in seguito: la Società) deposita ricorso in riassunzione a seguito dell'ordinanza 9 gennaio 2025 n. 447/2025, con la quale la Corte di cassazione ha cassato con rinvio, su ricorso dell'Agenzia delle
Entrate, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria regionale di secondo grado di Roma, Sezione 14, 30 novembre 2015, n. 6328/14/2015, favorevole alla Società.
La Suprema Corte, in particolare, ha rigettato il primo motivo di ricorso, riguardante l'ambito di operatività del beneficio della deduzione degli interessi passivi, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 36, della legge n. 244/2007, consolidando pertanto la conclusione raggiunta sul punto dal Giudice di appello.
Per converso, ha accolto il secondo e terzo motivo di ricorso, riguardanti la corretta interpretazione dell'art. 109 T.U.I.R., che fissa i presupposti per l'individuazione dell'esercizio di competenza al quale concorrono i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi o negativi.
La Società, nel proprio atto di riassunzione, dopo aver evidenziato la definitività della prima questione trattata dalla Suprema Corte, evidenzia, in ordine alla seconda, che essa riguarda la corretta imputazione di due fatture - la n. 108 del 31/10/2008, rilasciata da “Società_1 S.r.l.” per euro 2.908,00, e la n. 172 del 29/2/2008, per euro 293,24, emessa da “Società_2 S.r.l.” -, registrate il 30.6.2009 e il 30.10.2009.
Assume che l'Ufficio avrebbe errato nel riprendere a tassazione i suddetti costi in quanto ritenuti di competenza dell'esercizio 2008 e non già in quello del 2009, atteso che essi non erano certi e determinabili prima dell'effettivo ricevimento delle fatture, avvenuto soltanto nel corso del 2009, dopo l'approvazione del bilancio al 31.12.2008.
Afferma che il solo principio di competenza non sarebbe sufficiente a determinare il relativo esercizio d'imputazione, in quanto il legislatore tributario avrebbe espressamente sancito il necessario concorso di due ulteriori requisiti, ossia la certezza in ordine all'esistenza degli elementi reddituali e la loro oggettiva determinabilità. Nella specie, l'incertezza avrebbe riguardato, in particolare, il quantum dei costi, atteso che solo la ricezione delle relative fatture avrebbe consentito alla Società di conoscerne l'esatto ammontare ed imputarli al conto economico in cui si era verificata la prescritta condizione di determinabilità.
L'Agenzia delle Entrate, nelle sue controdeduzioni, fa leva sulla decisione della Corte di cassazione, evidenziando che quest'ultima, ai fini dell'imputazione del costo, indicherebbe come momento rilevante quello dell'emissione della fattura, effettuata, in entrambi i casi, nel 2008.
L'Agenzia delle Entrate precisa altresì che nelle due fatture sarebbero indicati i riferimenti della bolla di consegna dei beni acquistati. Per converso, controparte fornirebbe una giustificazione del tutto generica del comportamento tenuto.
All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, come si è riferito nella precedente parte in fatto, la sentenza di appello n. 6328/14/2015 era risultata interamente favorevole alla Società che aveva proposto l'impugnativa, con riguardo sia alla tesi da essa sostenuta in ordine all'applicazione dell'art. 1, comma 36, della legge n. 244/2007, sia dell'esercizio di competenza - anno 2009, anziché 2008 - nel quale imputare i costi sostenuti.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione per entrambe le questioni e, come si è detto in precedenza, è risultata soccombente sulla prima, mentre ha visto accolta la propria tesi sulla seconda.
L'esito del giudizio di legittimità comporta, quindi, il definitivo consolidamento in parte qua della decisione di secondo grado.
Nella presente fase di giudizio, pertanto, va valutata esclusivamente la fondatezza della questione riguardante la corretta imputazione dei costi sostenuti dalla Società.
Sul punto, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 447/2025, ha enunciato il principio di diritto che porta agevolmente a concludere per l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio.
Il ragionamento sviluppato ha fatto leva sull'art. 109 del d.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.), dal cui testo la Corte di cassazione ha dedotto che “ai fini della imputazione del costo rileva, dunque, il momento di emissione della fattura atteso che in quel momento il debitore acquisisce notizia del costo certo e determinato”.
Conseguentemente, la Corte di cassazione ha stabilito che il giudice di merito aveva del tutto apoditticamente affermato che solo nel 2009 sarebbe stato quantificato con certezza l'importo detraibile e non già nell'anno precedente nel quale erano state emesse le fatture.
Non vi è dubbio, sulla base di quanto esposto, che la pretesa della Società di considerare il 2009 come l'anno in cui procedere all'imputazione dei costi risulti infondata, tanto più che la difesa della contribuente si basa esclusivamente sulla presunta ignoranza dei costi nella loro effettiva entità, smentita, in punto di diritto, da quanto affermato dall'ordinanza n. 447/2025, più volte citata, e, in più, neppure supportata da un'idonea dimostrazione né, tantomeno, da un principio di prova di quanto sostenuto.
Per converso, l'Agenzia delle Entrate, nella sua memoria, evidenzia, senza contestazione ex adverso, che nelle due fatture erano indicati i riferimenti delle due bolle di consegna dei beni acquistati, entrambe datate
2008, ulteriore dimostrazione della piena conoscenza, da parte delle Società, dei costi detraibili.
In conclusione, all'esito della presente fase di giudizio, l'appello va accolto con riguardo alla questione rimessa al Giudice di appello dalla Corte di cassazione con la propria ordinanza n. 447/2025.
Stante l'esito complessivo del giudizio di secondo grado, di parziale soccombenza reciproca, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio di merito e di quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
A parziale riforma della decisione della Corte di Giustizia tributaria regionale di secondo grado del Lazio, sez. 14, 30/11/2015, n. 6328/14/2015, accoglie in parte l'appello dell'Agenzia delle Entrate e compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio di merito e quelle relative al giudizio dinanzi alla Corte di
Cassazione.