Sentenza 26 settembre 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto sia avverso l'ordinanza della Corte d'Appello che ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sia avverso il precedente provvedimento applicativo della misura custodiale, nell'ipotesi in cui la persona richiesta sia stata già consegnata allo Stato emittente per aver prestato il consenso a norma dell'art. 14 della legge n. 69 del 2005.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2012, n. 39967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39967 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 26/09/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 1310
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 35797/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE EA IE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 20/08/2012 e l'ordinanza cautelare del 16/08/2012 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per la persona interessata l'avv. Asta Pietro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata del 16/08/2012 il Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello di Milano convalidava l'arresto di EA IE TE - eseguito due giorni prima dalla polizia giudiziaria per dare attuazione al mandato di arresto europeo emesso nei riguardi del TE dalla Corte di Bucarest (Romania) in relazione ad una condanna alla pena di anni due mesi sei di reclusione inflitta al prevenuto dal giudice straniero, con sentenza del 04/05/2005, in relazione al reato di rapina e di furto aggravato - e disponeva nei suoi confronti l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo esistente un pericolo di fuga. Osservava il Consigliere delegato come fosse ininfluente che il reato per il quale il TE aveva riportato sentenza di condanna riguardasse un illecito commesso quando l'imputato era minorenne, posto che per quel delitto la legge rumena prevede una pena della reclusione nel massimo pari a venti anni, dunque superiore a quel limite dei nove a anni con riferimento al quale la L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. i) (contenente le "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/ 584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri") stabilisce una causa di rifiuto della consegna. Con la successiva ordinanza del 20/08/2008, emessa ai sensi della citata Legge, art. 14, avendo il TE prestato il consenso alla consegna, la medesima Corte di appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al predetto mandato di arresto europeo. Rilevava, in particolare, la Corte territoriale come non vi fossero ragioni che potevano giustificare il rifiuto della richiesta inoltrata dall'autorità giudiziaria rumena, atteso che ogni questione attinente alla validità del titolo esecutivo doveva essere fatta valere davanti al giudice straniero.
2. Avverso i due citati provvedimenti ha presentato ricorso il TE, con atto sottoscritto personalmente, con il quale ha dedotto i seguenti quattro motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione al R.D. n. 12 del 1941, art.58, art. 25 Cost., comma 1, art. 27 Cost., comma 3, e art. 111 Cost.
per avere la Corte di appello deciso sulla richiesta di consegna non nella composizione propria della sezione per i minorenni, nonostante fosse certo che il reato per il quale era stata emessa in Romania sentenza di condanna fosse stato commesso dal TE prima del raggiungimento della maggiore età.
2.2. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, artt.1, 2 e 16 e art. 18, comma 1, lett. i), m) e v), per avere la Corte
di appello accolto la richiesta di consegna ed il Consigliere delegato disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, nonostante il difensore del TE avesse allegato documentazione dalla quale risultava che, sulla base della legge penale attualmente vigente in Romania, per i minorenni autori di reato non sia più prevista alcuna forma di pena detentiva, e che, perciò, siano configurabili le cause di rifiuto della consegna di cui alle lett. i), m) e v) del citato art. 18.
2.3. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art.18, comma 1, lett. r), (così come riformulato per effetto della sentenza C. cost., n. 227 del 2010), per avere la Corte lombarda ritenuto sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna senza la previsione che nei riguardi del TE, cittadino straniero di altro Paese membro dell'Unione europea ma dimorante nel territorio italiano, la pena sia eseguita in Italia in conformità al diritto interno.
2.4. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art.40, comma 3, per avere la Corte milanese autorizzato la consegna del
TE ed il Consigliere delegato disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, nonostante il reato per il quale egli era stato condannato dalla Corte di Bucarest risultasse commesso il 23/7/2004, dunque in epoca precedente all'entrata in vigore dell'anzidetta legge italiana.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
4. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale nel sistema processuale penale la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (così, di recente, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv, 251693). Dunque, l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202269; Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rv. 197535).
La circostanza che - come si evince dalla certificazione in atti - il 30/08/2012 il TE sia stato già consegnato allo Stato richiedente, avendo egli prestato il consenso a norma del richiamato L. n. 69 del 2005, art. 14, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento sia all'ordinanza con la quale era stata dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna (in senso sostanzialmente conforme, sia pur in relazione ad un caso analogo, Sez. 6, n. 46297 del 11/12 2008, Capucci, Rv. 242007), che al precedente provvedimento applicativo della misura cautelare finalizzata a consentire quella consegna, trattandosi di misura che ha oramai perso di efficacia (negli stessi termini Sez. 6, n. 30898 del 26/05/2008, Chaloppè, Rv. 240324).
5. Deve pure escludersi che il TE abbia conservato un interesse ad ottenere una pronuncia sul ricorso avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in quanto potenzialmente interessato a presentare una domanda per la riparazione per l'ingiusta detenzione.
Sul punto, vi è da chiedersi se sia possibile operare una interpretazione analogica delle disposizioni dettate in materia di estradizione per l'estero, in quanto l'assimilabilità delle stesse a quelle concernenti il mandato di arresto europeo, permetterebbe di valorizzare il dictum della sentenza interpretativa di rigetto n. 231 del 2004 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto all'art. 314 c.p.p., una dimensione applicativa più estesa rispetto al mero dato letterale, ritenendo operante la relativa disposizione anche per i soggetti di cui sia stata richiesta l'estradizione, "verificando se risulta ex post accertata l'insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per tali soggetti individuate, a norma dell'art. 714 c.p.p., comma 3 nelle "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione". E tuttavia - anche a voler trascurare il fatto che l'odierno ricorrente non ha espressamente dichiarato di avere interesse ad una decisione sul ricorso da fare valere ai sensi dell'art. 314 c.p.p. - mutuando la soluzione che questa Corte ha adottato per la materia estradizionale (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251691), va rilevato che laddove, come nella fattispecie è accaduto, vi sia una pronuncia oramai irrevocabile di conferma della legittimità della consegna, non vi sono più le condizioni per l'interessato di promuovere un'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione con riferimento alla misura cautelare alla quale sia stato, a suo tempo, sottoposto, perché la detenzione patita allo scopo di consentire quella consegna non può essere qualificata ingiusta e non può, perciò, costituire presupposto per l'attivazione di una procedura ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2012