Sentenza 11 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del P.G. volto ad ottenere l'annullamento di una decisione di rigetto della richiesta di consegna da parte di una Corte di appello, quando un'altra domanda di consegna nei confronti della stessa persona sia già stata accolta da un'altra Corte di appello, competente in seguito all'arresto avvenuto ad opera della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 11 L. 22 aprile 2005, n. 69. (Nel caso di specie la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 649 cod. proc. pen., precisando che l'avvenuta consegna è da considerare una situazione ormai "irretrattabile").
Commentario • 1
- 1. Estradizione e MAE: inammissibile ricorso personale in Cassazione (Cass. 42062/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2008, n. 46297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46297 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/12/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2830
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 40240/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze;
avverso la sentenza del 26 settembre 2008 emessa dalla Corte d'appello di Firenze;
nel procedimento a carico di:
CC LI, nato a [...] il [...];
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
sentito il Sostituto Procuratore generale, Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Firenze, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 6, ha respinto la richiesta di consegna di LI CC avanzata dall'autorità giudiziaria olandese sulla base di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Procura di Rotterdam il 29 gennaio 2008, in quanto l'autorità straniera non aveva dato corso, nel termine prescritto, alla richiesta di notizie integrative, ritenute necessarie dai giudici italiani a causa della insufficienza della documentazione trasmessa. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte d'appello di Firenze. Il ricorrente chiede l'annullamento della decisione perché intervenuta in violazione del principio stabilito dall'art. 649 c.p.p., applicabile in questa materia ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 39, in quanto il CC risultava essere stato già consegnato all'autorità olandese il 17 giugno 2008 con sentenza della Corte d'appello di Roma del 29 maggio 2008, in seguito all'arresto avvenuto a Tivoli in data 29 febbraio 2008 ad opera della polizia giudiziaria ex art. 11 legge cit..
Risulta in atti che, effettivamente, al momento della pronuncia della sentenza della Corte d'appello di Firenze la domanda di consegna del CC era già stata accolta dalla Corte d'appello di Roma, competente in seguito all'avvenuto arresto dell'imputato. Tuttavia, deve escludersi che, nella specie, possa trovare applicazione l'art. 649 c.p.p.. La preclusione derivante dalla precedente sentenza è stata dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione e in questo caso la Corte dovrebbe ordinare l'esecuzione della sentenza più favorevole all'imputato, annullando senza rinvio l'altra decisione. Ma nel caso in esame, in cui si tratta di una sentenza che ha disposto la consegna della persona richiesta in base al mandato di arresto europeo, una tale evenienza risulta in pratica irrealizzabile, in quanto l'avvenuta consegna è da considerare una situazione ormai "irretrattabile".
Ne deriva che il procuratore generale non ha alcun concreto interesse al ricorso, che conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2008