Sentenza 26 maggio 2008
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale è stata applicata la custodia in carcere per dare esecuzione al mandato d'arresto europeo, quando, nelle more, la persona richiesta sia stata trasferita in via temporanea, a norma dell'art. 24, comma secondo L. 22 aprile 2005, n. 69. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che, poiché la consegna temporanea comporta la perdita d'efficacia della misura cautelare, al suo rientro la persona richiesta, in mancanza d'altro titolo, non può considerarsi in stato di custodia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2008, n. 30898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30898 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 26/05/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1372
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 009401/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL AN, N. IL 29/07/1986;
avverso ORDINANZA del 25/02/2008 CORTE APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, per sopravvenuta mancanza di interesse.
RITENUTO IN FATTO
Che il ricorrente impugna l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stato applicata la custodia in carcere per dare esecuzione al mandato di arresto europeo emesso dalla competente autorità giudiziaria francese;
che il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in relazione alle ragioni per le quali sono state ritenute sussistenti le esigenze cautelari;
che, nelle more della trattazione del presente ricorso, la Corte d'appello di Torino ha pronunciato il 16 settembre 2005 sentenza con la quale ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna PÈ ND AL all'autorità richiedente, e poi in esecuzione di tale sentenza - divenuta irrevocabile il 28 aprile 2008 col rigetto del ricorso da parte di questa Corte - il predetto PÈ ND è stato consegnata il 7 maggio 2008 alle autorità francesi, come risulta dalla scheda del Dipartimento Amministrazione penitenziaria acquisita dalla Cancelleria di questa Corte;
che il ricorrente, con motivi nuovi, deduce il proprio interesse alla trattazione del ricorso poiché è stato trasferito temporaneamente in Francia L. n. 69 del 2005, ex art. 24, comma 2, e ciò comporta, dopo la restituzione in Italia per la celebrazione del procedimento innanzi al Tribunale di Verbania, la prosecuzione della custodia in base al titolo qui impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la consegna di PÈ ND AL allo Stato richiedente comporta l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso proposto contro il provvedimento cautelare adottato nei suoi confronti per assicurare l'esecuzione del mandato di arresto europeo;
che con la consegna, anche se temporanea, l'ordinanza custodiale adottata nello Stato richiesto perde efficacia e, al rientro, in mancanza di altro titolo, la persona da consegnare in via definitiva non può considerarsi in stato di custodia;
che la sopravvenuta carenza d'interesse, dovuta al verificarsi di una situazione giuridica e di fatto successiva alla presentazione dell'impugnazione, comporta l'insussistenza delle condizioni che possano giustificare l'applicazione della condanna alle spese del procedimento nonché al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza virtuale (Sezioni Unite, 9 ottobre 1996, Vitale).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2008