Sentenza 8 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6392 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA 63 9 2 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Danui Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2287/98 GIUSTINIANI Presidente Dott. Vito 3325/98 3874/98 Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere TRIFONE Consigliere Cron. 14247 Dott. ES Consigliere Rep. 2309 Dott. AN Battista PETTI Ud. 14/12/00 Dott. ON SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L3000 il 8 MAG. 2001 NUOVA TIRRENA SPA ASSICURAZIONI con sede in Roma, in IL CANCELLIERE veste di rappresentante processuale ex lege del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada quale CANCELLERIA cessionaria della S.I.D.A in 1.c.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALLIA 21, presso lo studio dell'avvocato ETTORE LONGO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 2000 SO AN, EL NC;
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- intimati -
e sul 2° ricorso n° 03325/98 proposto da: EL NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PL DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che 10 difende anche disgiuntamente all'avvocato RAOUL CUNEO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
SO AN, NUOVA TIRRENA ASSIC SOC, SIDA IN LCA;
intimati e sul 3° ricorso n° 03874/98 proposto da: SO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CANOVI, che lo difende anche disgiuntamente PIER MARIO MAZZUCCO, giusta delega in all'avvocato atti;
A - controricorrente e ricorrente incidentale
contro
NC, elettivamente domiciliato in ROMA EL VIA PL DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato RAOUL CUNEO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
NUOVA TIRRENA SPA, COMMISSARIO LIQRE SIDA LCA;
2 intimati avversO la sentenza n. 614/97 della Corte d'Appello di GENOVA, Sezione II Civile, emessa il 09/07/97 e depositata il 03/09/97 (R.G. 1098/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Ettore LONGO;
udito l'Avvocato Pier Mario MAZZUCCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 14.2.87 SO ON conveniva dinanzi al Tribunale di Genova Delfi- no ES e la soc. Sida per sentirli condannare al risarcimento dei danni sofferti in occasione di un in- cidente stradale occorso in Genova il 18.10.85 per col- pa del NO, assicurato con la predetta compagnia, che lo aveva investito alla guida di un motoveicolo mentre attraversava la via D.Somma. Radicatosi il contraddittorio, entrambi i convenuti assumevano che la responsabilità era da attribuirsi al SO che aveva attraversato al di fuori delle strisce pedonali. All'esito della fase istruttoria, il Tribunale con 3 sentenza dell'8.10.92 riteneva il concorso di colpa del SO nella misura del 60% e del NO nella mi- sura del 40% determinando il risarcimento in lire 41.965.850, escludendo il lucro cessante per perdita del lavoro, essendosi il SO volontariamente di- messo. A seguito di impugnazione del SO, la Cor- te di Appello di Genova con sentenza del 3.9.97 ritene- va la colpa paritaria del SO e del NO de- terminando in lire 135.314.000 in moneta del 1985 l'im- porto dovuto al SO, previo defalco dell'acconto ricevuto, oltre valutazione ed interessi, nei limiti del massimale per l'assicuratore. Osservava, tra l'altro, la Corte che in riferimento al lucro cessante da liquidare al SO andava con- siderato che quest'ultimo al momento del sinistro rive- stiva l'incarico di direttore centrale della soc. Wabco Westinghouse di Torino e che le lesioni subite lo ave- vano costretto a dimettersi dall'incarico essendogli preclusa ogni possibilità di ulteriori progressi nella carriera. La Corte provvedeva, quindi, alla liquidazio- ne del danno da lucro cessante tenendo conto della po- sizione del SO, destinato a miglioramenti econo- mici e di carriera e, comunque, quanto meno suscettibi- le di essere mantenuto nell'incarico ricoperto alla da- ta dell'incidente. Calcolava, pertanto, il danno facen- 4 do riferimento alle retribuzioni perdute dal giugno 87 (dimissioni) all'ottobre 94, epoca del pensionamento, in definitiva finendo per aderire al computo effettuato dall'attore con dei correttivi per cui veniva liquidata la somma di lire 83.814.000, in moneta del 1985, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme di anno in anno rivalutate. Quanto alla responsabilità della NU Tir- rena la stessa andava limitata al massimale di 100 mi- lioni, mentre andava ritenuta la mora colpevole della Sida "in bonis" per avere ritardato il pagamento e di tale obbligazione ultra massimale doveva rispondere la NU NA, successore nella predetta obbligazione. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la soc. NU NA affidandolo a due motivi. Ha resistito con controricorso il SO che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi sostenuti da memoria. Ha resistito, altresì, con controricorso il NO che ha proposto ricorso incidentale, in parte adesivo, affidato a due motivi sostenuti da memoria. commissario liquidatore Non ha svolto difese il della Sida. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art.335 cpc trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sen- 5 tenza. Con il primo motivo del ricorso principale la soc. NU NA, denunziata la violazione dell'art. 1223 CC, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 del- l'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente riconosciuto il danno da lucro cessante quale conseguenza dell'incidente, pervenendo a tale statuizione con disamina manchevole e valutazione su- perficiale circa il motivo della dimissioni del AR russo. In particolare, la ricorrente deduce la insussi- stenza del nesso eziologico tra il danno ed il fatto che ha generato la pretesa per lucro cessante conse- guenziale alla perdita dell'attività lavorativa. Tale doglianza, alla quale aderisce il ricorrente incidentale NO con il primo motivo, è priva dei fondamento. Si evince in modo sufficientemente chiaro dalla sentenza impugnata che la Corte del merito, sulla base delle risultanze probatorie in atti, ha ritenuto che le gravi menomazioni subite dal SO a seguito del- l'incidente finirono per incidere sulla sua attività lavorativa in modo così determinante da impedirgli di proseguirla o comunque di proseguirla con pienezza di capacità. In effetti, hanno ancora affermato i secondi 6 giudici, fu proprio l'incidente a provocare il "declas- samento" del IA rispetto alle precedenti mansioni ed a precludergli possibilità di carriera ed in seguito a indurlo a lasciare il lavoro. Andava, pertanto, rico- nosciuto al SO il diritto al risarcimento del danno per lucro cessante che veniva quantificato con criteri anche equitativi. e le Nessun dubbio, quindi, che l'incidente occorso lesioni riportate dall'infortunato abbiano costituito causa determinante della perdita di lavoro e del reddi- to da parte dell'ing. SO. La decisione della Corte distrettuale poggia in conclusione su accertamenti di fatto da cui sono state tratte corrette conseguenze giuridiche, onde la senten- za impugnata si sottrae ad ogni critica. (cfr.Cass.3939/96 in tema di nesso causale). Con il secondo mezzo di annullamento la SOC. NU NA, denunziata la violazione degli artt.18 a 22 della L.990/69, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai nu- meri 3 e 5 dell'art.360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto gravare sulla im- presa cessionaria, che agisce in nome e per conto del Fondo, gli importi ultra massimali causati dal compor- tamento dilatorio della impresa "in bonis". 7 La censura è infondata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (756/95 3565/96) in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazio- ne dei veicoli a motore e dei natanti, qualora la im- presa assicuratrice convenuta in giudizio con azione diretta debba rispondere oltre i limiti del massimale anche degli interessi, rivalutazione e spese in rela- zione al suo comportamento defatigatorio, la successio- ne "ope legis" della impresa cessionaria del portafo- glio della detta compagnia assicuratrice messa in li- quidazione coatta amministrativa si verifica anche con riguardo alle obbligazioni accessorie e per esse non opera il limite di risarcibilità contemplato dal- l'art.21 della L.990/69 attinente solo al debito prin- cipale di indennizzo. Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte di Appello ha rilevato che della obbligazione ultra massimale per interessi e rivalutazione doveva rispon- dere la NU NA succeduta "ope legis" nella ob- bligazione medesima alla Sida che aveva tenuto un com- portamento chiaramente defatigatorio. Le argomentazioni della Corte territoriale sono corrette e logicamente motivate ed in quanto applicazione della giurisprudenza di legittimità si sottraggono ad ogni censura. 8 Con il secondo motivo del ricorso incidentale il NO, in via subordinata e di cautela, rileva la in- fondatezza del secondo motivo di impugnazione formula- to dalla SOC. NU NA, e ciò perché contrastato dalla giurisprudenza di legittimità. La doglianza è inammissibile in quanto si limita a confutare genericamente il secondo motivo del ricorso principale, peraltro già disatteso (cfr.Cass. 3421/97). Il ricorso incidentale del SO è, infine, inam- missibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (4013/95, SS.UU.1513/98) anche nel ricorso incidentale per cassazione è richiesta, a pena di inammissibilità, a norma dell'art.366, I comma n.3 cpc in relazione al- l'art.371 terzo comma stesso codice, l'esposizione sia pure sommaria dei fatti di causa non bastando il puro e semplice riferimento al contenuto della sentenza impu- gnata, o alla narrativa del ricorso principale che può considerarsi sufficiente solo ai fini dell'ammissibili- tà del controricorso. In concreto, il ricorso incidentale del SO per la esposizione del fatto fa richiamo alla sentenza impugnata, a quella di primo grado ed al ricorso prin- cipale. In applicazione della richiamata giurisprudenza, 9 dalla quale non vi è motivo di dissentire, la impugna- zione incidentale del SO deve essere dichiarata inammissibile con conseguente preclusione dell'esame del merito. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale ed il ricorso inci- 60000 dentale del NO. TOT. 310.000 Dichiara inammissibile il ricorso incidentale del SO. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cas- sazione. Così deciso in Roma il 14.12.2000 Il Consigliere Est. Il Presidente Mg. favaror Vilofiuntinious IL CANCELLIERE C1 AN AM Depositata in Cancelleria - 8 MAG. 2001 Oggi, li A DI CASS A IL CANCELLIERE UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 E AN AM R P S I A Z O Registrato in data 2. NOV. 2001 Serie 4 N U E S T R O C versale £. 310.000 51905 al n. trecentcalecimila - p. Il Dirigente Arsenizi (lire FILIPPO) (Dott.ssa Maria Grazia Giudiziari Il Responsabile Senzio 10 (Dr. M. FACCHINI)