Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/08/2002, n. 11964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11964 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
IANA ITAL E N ee 74748 66BBLICA IO Z A R T IA 9 1 S I / R N 4 G / A E 6 IN T R 2 E U . . R A L IB . P L 5 D . A D R E . L DEL POPOLO ITALIANO B T E A D N O T E I S S IA I N E TE SUPREMA DI CASSAZIONE E M R S Ten to841964/0 2 Oggetto E . I N A T A SEZIO M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrat G.N. 4415/01 GRAZIADEIDott. Giulio Presidente Dott. Nino FICO Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Cron. 29573 Rep. Dott. Paolo Consigliere GIULIANI Ud. 03/05/02 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA C SEN TENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 74748 N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona der Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
G ricorrente - W 2002 * 1770 contro 1 MIRTI GIANCARLO;
intimato avversO la sentenza n. 278/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 21/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03/05/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n.278/1/99 del 21 dicembre 1999, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Ufficio delle Entrate di Pe- avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della rugia i.r.pe.f. ritenuta dovuta da AR TI maggiore per il 1985, quale calcolata previa rideterminazione della base imponibile dichiarata e ricomprensione in essa delle somme di cui all'art. 13-quinques del d.l. con mod., nella legge n.363 deln. 159 del 1984, conv. , 1984, affermate illegittimamente dedotte ritenendo Mlegittimo l'imponibile dichiarato dal contribuente;
che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- 2 nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
1 che AR TI, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva;
- che il ricorso è stato assegnato alla decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 comma 2 testo sostituito dall'art.1 dellacod. proc. civ., nel legge n.89 del 2001; che il Procuratore Generale ha concluso, chieden- do che il ricorso venga respinto per manifesta infonda- tezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n.133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 art.3 comman. 791, 2-bis; legge 27.12.1997 n. 449, art. 13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n. 46, art.10; D. P. R.597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art.13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. 3 che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 4945 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n.791 del 1985, conv., con mod., nella legge n. 46 del 1986 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. n. 159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge n.133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti SO- spesi;
H che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso per manifesta infondatezza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 3 maggio 2002 Il relatore ed estensore Il Presidente Palma Giulio Graziadei IN CANCELLERIA DE IL CANCELLIERE CT 8 AGO. 2002 Osvaldo Ascanic Oggi IL CANCELLIERE C1 Osverto AN ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5MATERIA TRIBUTARIA 5