Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 10848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10848 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
Testo completo
10848-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
IT Di NI
AN TI
IA VE -relatrice- AL Galanti
IO IC
-Presidente -
Sent. n. 1383
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CC - 06/11/2025 R.G.N. 28309/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso presentato da
SENTENZA
IO IC, nato a [...] il [...]
In caso di diffusione del ante provvedimento omellere le general e gli altri dati identificativ a norma dell'art. 52
عوله
196/03 in quanto disposto dulcio a richiesta di parte imposto dalla legge
avverso la ordinanza del 18/08/2025 del Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale per i Minorenni di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera IA VE;
IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elena Arrabito
udito il Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Maurizio D'Agosto, in sostituzione, come 'da nomina a sostituto, dell'avv. Simonetta Galantucci;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 agosto 2025 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona ha convalidato l'arresto di IO IC -
eseguito dal Corpo di Polizia Locale di Falconara Marittima il 14 agosto precedente nella flagranza dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90, e 110 cod.pen., 4 e 7 l. 895/67 in relazione all'art. 23 I. 110/75, rispettivamente capi 1) e 2) di provvisoria imputazione e ha disposto l'applicazione della misura cautelare del collocamento in IPM.
2. IO ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, con cui ha contestato, a mente dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., inosservaza ed erronea applicazione degli artt. 110 cod.pen., e 125, comma 3, 272, 273 cod.proc.pen.. Deduce la difesa che IO è stato tratto in arresto essendo passeggero - asseritamente- occasionale, a bordo dell'auto-di proprietà di Masciavè Daniele, condotta dal maggiorenne Vlas Ion- in cui, all'interno del vano in cui era allocato l'airbag del lato passeggero, sono stati rinvenuti tre panetti di sostanza stupefacente, cocaina, per il peso complessivo di circa tre chilogrammi, oltre ad una pistola semi-automatica con matricola abrasa;
che il ricorrente spontaneamente al momento del controllo aveva estratto e consegnato agli agenti un quantitativo esiguo, circa tre grammi, di hashish;
che, contestualmente, si era dichiarato del tutto estraneo alla detenzione di quant'altro rinvenuto nell'abitacolo dell'autovettura. Assume, quindi, incompletezza e incoerenza dell'ordinanza impugnata tali da far risultare la motivazione apparente in relazione alla consistenza indiziaria del concorso, quale partecipazione del minorenne alla fase ideativa o preparatoria del reato e alla sua manifestazione. Insufficiente a tal fine sarebbe la presenza, ingiustificata altrimenti, del minorenne nel contesto spazio-temporale in cui il rinvenimento di droga ed arma, occultate alla vista, e l'arresto conseguente, sono stati eseguiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Va premesso che è orientamento costante di questa Corte, condiviso dal Collegio, che il controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti in materia "de libertate" non è diverso da quello consentito in generale dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (così, esplicitamente, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 01, secondo cui i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di
misure cautelari, sono individuabili nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen. Ne consegue che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, nella specie secondo la difesa si radicale da integrare una apparente motivazione, e, dunque, vizio di violazione di legge, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e), e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità. Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998 Martorana, Rv. 210019 01, ha ritenuto che in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari;
nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 01. Ne consegue che non sono consentite valutazioni alternative (e, in astratto, persino maggiormente persuasive) dei medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, poiché ciò non prova la natura manifesta della illogicità della motivazione adottata in sede di merito. È necessario ribadire il costante insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sul vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una
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diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).) Costituisce declinazione di questi principi quello autorevolmente affermato da Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 (e ribadito da successive pronunce tra le quali, da ultimo, Sez. 6, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460) secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto al canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Non sono dunque consentite incursioni nel materiale istruttorio tantomeno al fine di utilizzarlo quale metro di giudizio della tenuta logica della motivazione.
2. Col motivo si come proposto la difesa denuncia il difetto con riferimento non alle circostanze di fatto, non poste in dubbio, ma alla "reale partecipazione (del minorenne IO IC) nella fase ideativa o preparatoria del reato", ed alla sua forma di manifestazione.
2.1. Si rileva che il giudicante ha censito con puntualità gli indizi rassegnati dal contenuto della comunicazione di notizia di reato : la presenza del minore a bordo dell'auto guidata dal coindagato maggiorenne, la condotta di guida caratterizzata da velocità sostenuta e manovre azzardate, la mancata esibizione dei documenti identificativi da parte di entrambi gli indagati che, all'atto del controllo, dichiaravano di esserne sprovvisti, le dichiarazioni, rese da entrambi in ordine al fatto di trovarsi in Falconara Marittina per incontrare tre amici di cui non sapevano indicare né generalità né contatti telefonici, la declinazione delle generalità solo al sopraggiungere del sostituto commissario, il nervosismo da entrambi manifestato nel corso del controllo di polizia, e le corali dichiarazioni di non avere nulla di illecito a bordo, con l'allegazione reiterata di trovarsi in loco per una visita di cortesia a non meglio identificati amici, la consegna, spontanea, da parte dell'odierno ricorrente, dei 3,50 grammi di hashish, detenuti in un involucro contenuto nella tasca dei pantaloni, l'esito della perquisizione veicolare, col rinvenimento -a
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seguito dell'allerta da parte dell'unità cinofila attratta dagli odori provenienti dal cruscotto portaoggetti lato passaggero, occupato dall'odierno ricorrente- raggiunto semplicemente facendo leva sul coperchio del vano destinato a contenere l'airbag e rotti i ganci utilizzati per la chiusura del vano di una busta in plastica biodegradabile, contente droga e arma, carica, di cui alle imputazioni provvisorie. Ha anche ricordato e vagliato le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente in sede di interrogatorio, relativamente alla ragione per cui si trovava in Falconara Marittima, per esservi giunto insieme al Vlas -conosciuto l'anno prima e col quale si salutava- da Ostia, dopo averlo ivi incontrato casualmente, per prelevare alcuni amici che avrebbero riportato ad Ostia per festeggiare ivi il Ferragosto ed avrebbero dovuto incontrare la locale esercizio Mc Donald. Ha, dunque, messo in luce, insieme con le dotte circostanze fattuali, il nervosismo manifestato dagli arrestati all'atto del controllo, e con l'excusatio non petita in ordine alla mancata detenzione di qualcosa di illecito, coralmente resa, l'emergenza, in sede di interrogatorio del solo IO, di circostanze fattuali diverse ed ulteriori rispetto a quelle rassegnate, in sede di controllo, così da lui come dal coimputato maggiorenne;
la loro intrinseca contraddittorietà (quanto ai tempi di percorrenza rispetto all'indicato orario di partenza da Ostia); la loro illogicità (sia quanto alla giustificazione dell'accompagnarsi per un tragitto così significativo a soggetto asseritamente solo vagamente conosciuto, sia quanto alla finalità del festeggiamenti del Ferragosto in Ostia dopo la lunga trasferta, sostanzialmente immotivata, in Falconara); nonché la circostanza dell'occultamento di droga e arma, carica, insieme, in un anfratto dell'autovettura appartenente ad un terzo il cui legame con gli arrestati non è stato spiegato il che mal si concilia con la rassegnata ragione della trasferta -vano destinato a contenere l'airbag all'intero del cruscotto portaoggetti- spazio eventualmente facilmente attingibile dal ricorrente, che occupava il sedile anteriore lato passeggero, e della potenziale fruibilità dell'arma con funzioni di protezione del prezioso carico di droga, logicamente desumibile dalla conservazione nel medesimo involucro all'interno dell'unico descritto alloggiamento;
infine la segnalazione ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/90 a carico del Vlas, ed il positivo censimento in banca dati per illeciti in materia di stupefacenti quanto all'odierno ricorrente.
3. Si rammenta che quanto alla nozione di «gravi indizi di colpevolezza» questa Corte (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576) ha più volte chiarito che la stessa non è omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.
Al fine dell'adozione della misura, invero, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 cod. pen. proc., comma 2 (per questa ragione l'art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis richiama l'art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale, oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Ne deriva, quindi, che «ai fini delle misure cautelari, gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (cfr. ancora, Cass., Sez. IV, 4 luglio 2003, Pilo;
nonché, più di recente, Sez. IV, 21 giugno 2005, Tavella)».
3. Si osserva, conseguentemente, che, a fronte della motivazione come sopra sintetizzata -che ha desunto dal coacervo di risultanze investigative la sussistenza di indizi, logicamente letti nella loro sinergia come atti a supportare la contestazione cautelare anche quanto al concorso del minore, sia pure senza una formale esplicita attestazione dello stesso- le censure difensive risultano infondate, vieppiù ove si rammentino gli indicati limiti del sindacato di legittimità, avendo nella specie il giudice di merito dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, rispetto al quale la motivazione resa risulta congruente con riferimento ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze 'probatorie' nella fase procedimentale di riferimento.
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4. Ne consegue la infondatezza del ricorso con onere per il ricorrente senza condanna al pagamento delle spese del procedimento trattandosi di soggetto minorenne.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen..
Così deciso in Roma il 6 novembre 2025
La Cons. est. IA VE
Il Presidente
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Dispone, a norma dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, che a tutela dei diritti e della dignità degli interessati- sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
Il Presidente
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Depositata in Cancelleria
Oggi 23 M2026
CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisabeta Arrabito