Sentenza 22 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10646 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
1 0 6 4 6/02 HOME DEL POPOLO ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Juchlucke SEZIONE TERZA CIVILE Averde cle exclunt. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 3882/99 Dott. Vittorio DUVA PERCONTE LICATESE Dott. Renato Consigliere Cron 28252 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 2187 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud. 05/12/01 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA Sole dal Sig. per diritu 1.65 sul ricorso proposto da: 22 LUG. 2002 UF RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE A PAPA 21 presso lo studio dell'avvocato GAMBERINI ' MONGENET RODOLFO, che la difende unitamente €0.77 1.1500 CANCELLERIA all'avvocato ALEFFI SALVATORE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
S.p.A. RIUNIONE ADRIATICA di SICURTA', in persona dei legali rappresentanti dr. Leonardo Tacconi e dr. Ermanno Mriucci, elettivamente domiciliata in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA 2001 PANAMA 88, 2093 GIORGIO, che la difende, giusta delega in atti;
1 controricorrente nonchè
contro
GE RO, AI AR;
intimati avversO la sentenza n. 324/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, sezione seconda civile emessa il 22/4/1998, depositata il 19/06/98; RG.104/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
uditi gli Avvocati GAMBERINI MONGENET RODOLFO E ALEFFI SALVATORE;
udito l'Avvocato SPADAFORA GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione (5/8 gennaio 1992) la signora LA ID, nella veste di danneggiata, conveniva dinan- zi al Tribunale di Trieste il conducente dell'auto in- vestitrice IK MA, il proprietario dell'auto KR IN e l'impresa assicuratrice RAS e ne chie- deva la condanna in solido alla rifusione dei danni conseguenti all'incidente stradale avvenuto in Trieste л il 14 ottobre 1986. 2 Secondo la descrizione dell'incidente data dalla ID, costei era stata investita dalla Fiat 128 nell'attraversamento di un incrocio, mentre era a bordo del proprio ciclomotore. Si costituiva in giudizio la sola RAS e chiedeva il rigetto della domanda. Istruita la lite il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che la responsabilità dell'incidente dovesse ascriversi alla ID, che aveva impegnato l'incrocio senza rallentare e senza dare la precedenza alla Fiat 127. La decisione era appellata dalla Giuf- frida;
resisteva la RAS. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza del giugno 1998, rigettava l'appello e condannava 19 l'appellante alla rifusione delle spese del grado. Contro la decisione ricorre la ID deducendo due motivi di ricorso;
resiste la RAS con controricorso illustrato da memoria. Non hanno svolto difese le altre parti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai de- dotti motivi per le seguenti considerazioni. Nel primo motivo si deduce il vizio della motiva- zione sulla dinamica dell'incidente. In particolare, nelle successive argomentazioni che illustrano il moti- 3 M vo si deduce il travisamento dei fatti in relazione al- la velocità dei mezzi, al punto d'urto, alle manovre di emergenza che l'autovettura non avrebbe compiuto. In senso contrario si osserva come la Corte trie- stina (ff. 6/8 della motivazione) abbia dapprima riesa- minato gli elementi di valutazione per la ricostruzione dell'incidente, tenendo conto del rapporto dei vigili urbani e della deposizione del teste Tonon;
quindi ha ricostruito la dinamica evidenziando la colpa esclusiva della conducente della moto, che attraversa l'incrocio senza dare la precedenza all'automobilista e così ren- dendo inevitabile l'urto. Tale valutazione in fatto, analitica ed adeguata, esprime un prudente apprezzamento delle prove che si sottrae al giudicato di legittimità; ove poi si dedu- cesse un travisamento in fatto il gravame da porre era di ordine revocatorio. Nel secondo motivo si deduce l'error in iudicando e la violazione dell'art. 2054 cod. civile, sul rilievo che il conducente non avrebbe superato la presunzione di colpa prevista dalla norma richiamata, non avendo dimostrato che nella fattispecie non erano adottabili efficienti manovre di emergenza. In senso contrario si osserva come l'accertamento, in concreto, della colpa esclusiva del conducente della M 4 moto, implica l'esonero di ogni responsabilità a carico del conducente antagonista, così superandosi la presun- zione indicata dalla norma specifica sulla circolazio- ne. Si aggiunge che vi è (ff. 8 della motivazione) una specifica motivazione sulla mancanza di un addebito, ancorchè presuntivo, а carico della condotta di guida del conducente dell'auto, il quale, si ripete, per le л che circostanze note, non pote frenare per cercare di attenuare le conseguenze dell'impatto. Non sussiste dunque alcuna violazione di legge in relazione alla fattispecie considerata in concreto, con le sue circostanze di fatto. 1097/29.11 Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione. ANOT 20,66 For14977
P.Q.M.
PEET 18,0 Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio م ع 4 di cassazione tra le parti costituite. 7 7 6 Roma 5 dicembre 2001. 1 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE for RI IS fura IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Alella Depositata in Cancelleria 22.07.02 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data.
3.LUG. 2086 rie 4. ✓ CANCELLIERE C1 ain. 229 versante €1.6744 Dott.ssa Maria Aiello (euro CENCORE SANDSELTY [EUG 085 p. H Dirigente Area Bervizi Dr. Marcelo MANCINI Responsable Servizio Atti Giudizion E L L E Dr. MA RACCICHINI