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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 11/02/2026, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 871/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
MA TO, AT
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2601/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio, 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12730/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
14 e pubblicata il 26/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3812 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 343/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Casa di procura generale dell'istituto delle suore di Ricorrente_2 propone appello avverso la sentenza emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in data 28/04/2023 n.12730/2023 che aveva rigettato il proprio ricorso avverso l'avviso di accertamento per la rideterminazione della Tasi relativa all'anno 2016. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate e riscossione chiedendo il rigetto dell'appello. Tuttavia, all'odierna udienza, le parti hanno dichiarato di aver composto la lite e di essere giunte, concordemente, alla richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di cessazione della materia del contendere deve essere accolta con compensazione delle spese essendo stata la lite composta tra le parti ed essendo dunque venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
MA TO, AT
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2601/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio, 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12730/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
14 e pubblicata il 26/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3812 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 343/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Casa di procura generale dell'istituto delle suore di Ricorrente_2 propone appello avverso la sentenza emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in data 28/04/2023 n.12730/2023 che aveva rigettato il proprio ricorso avverso l'avviso di accertamento per la rideterminazione della Tasi relativa all'anno 2016. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate e riscossione chiedendo il rigetto dell'appello. Tuttavia, all'odierna udienza, le parti hanno dichiarato di aver composto la lite e di essere giunte, concordemente, alla richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di cessazione della materia del contendere deve essere accolta con compensazione delle spese essendo stata la lite composta tra le parti ed essendo dunque venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.