Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 1
Qualora il condannato stia scontando, in forma alternativa alla detenzione (nella specie, liberazione condizionale), la pena relativa alle condanne oggetto di un primo provvedimento d'unificazione di pene concorrenti, l'emissione di un secondo provvedimento di cumulo che, oltre a comprendere il precedente, abbia ad oggetto anche una condanna per la quale possa essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena, non esclude, di per sé, che si possa provvedere a norma dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., in relazione alla nuova pena inflitta, qualora sussistano i presupposti di legge, non contrastando con tale conclusione il disposto del successivo comma settimo dello stesso articolo, in quanto l'espressione "stessa condanna" in esso contenuta deve essere intesa come una delle condanne comprese nel cumulo che comporta la contemporanea esecuzione di tutte le condanne come se fossero riferibili ad un unico titolo esecutivo.
Commentario • 1
- 1. Calcolo dello spazio della cella (Cass. 15554/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 agosto 2024
La porzione di spazio individuale minimo come superficie funzionale alla libertà di movimento del recluso, già di per sè fortemente limitata dall'esperienza segregativa, non può essere considerata superficie "utile" alla integrazione della quota di spazio minimo individuale, quella occupata da arredi fissi che, seppur necessari, assolvono a finalità diverse rispetto a quella del movimento del corpo nello spazio. Anche nella ipotesi di spazio vitale ricompreso tra i 3 ed i 4 metri quadrati, l'esistenza di gravi carenze nella offerta di servizi essenziali può determinare un trattamento contrario al senso di umanità. Proprio nella decisione Corte Edu GC Mursic - Croazia del 20 ottobre 2016 …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2009, n. 14507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14507 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 05/03/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 928
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 039645/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN SA, N. IL 21/11/1960;
avverso ORDINANZA del 24/09/2008 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO O., che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Il 24 settembre 2008 la Corte d'assise d'appello di Catania rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata da RE LI, collaboratore di giustizia, nei cui confronti la Procura generale della Repubblica di Catania aveva emesso provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per l'espiazione della pena di diciannove anni, dieci mesi e quattordici giorni di reclusione. La Corte osservava che la speciale disciplina derogatoria e premiale prevista in materia di misure alternative alla detenzione dalla L. 15 marzo 1991, n. 82 per i collaboratori di giustizia non comporta affatto l'automatico obbligo per il pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della pena detentiva, a prescindere dai limiti e dai divieti fissati dall'art. 656 c.p.p., commi 5 e 9 per l'esercizio della relativa potestà sospensiva.
Rilevava, inoltre, che tale disposizione è norma del tutto eccezionale rispetto al principio generale di immediata esecuzione dei giudicati di condanna stabilito dall'art. 656 c.p.p. e che, in quanto tale, non è suscettibile di interpretazione estensiva.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, LI, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, atteso che la nuova condanna ad un anno di reclusione inflitta con sentenza 26 luglio 2006 a titolo di aumento con la condanna ricompresa nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica il 20 giugno 2003, per la quale LI era stato ammesso alla liberazione condizionale, non avrebbe potuto comportare l'emissione dell'ordine di carcerazione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Occorre premettere che, nel corso dell'esecuzione, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile, ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, in ordine ai reati che di questi non impediscono la concessione e sempre che il condannato abbia espiato la pena relativa ai delitti ostativi (Cass. Sez. Un. 30 giugno 1999, n. 14, Ronga, riv. 214355). 2, Qualora il condannato stia scontando in forma alternativa alla detenzione in carcere (nella specie liberazione condizionale) la pena relativa alle condanne oggetto di un primo provvedimento di unificazione di pene concorrenti, l'emissione di un secondo provvedimento di cumulo che, oltre a comprendere il precedente, abbia ad oggetto anche una condanna per la quale possa essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena, non esclude, di per sè, che si possa provvedere ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5 in relazione alla nuova pena irrogata, qualora sussistano i presupposti di legge.
Non contrasta con una conclusione del genere il disposto di cui all'art. 656 c.p.p., comma 7. Infatti l'espressione "stessa condanna", in esso contenuta, deve essere intesa come una delle condanne comprese nel cumulo che comporta la contemporanea esecuzione di tutte le condanne come se fossero riferibili ad un unico titolo esecutivo (costituito appunto dal provvedimento di unificazione di pene concorrenti).
Pertanto, in presenza dei presupposti di legge, la sospensione dell'ordine di esecuzione per la nuova pena oggetto del secondo e "unico" titolo esecutivo, comprensivo di una precedente condanna che il condannato sta già scontando in forma alternativa alla detenzione in carcere, è coerente con la ratio della disposizione in esame, funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa, e si pone in una linea di continuità con l'intero percorso tratta mentale e rieducativo.
3. Alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in quanto, da un lato, non ha valutato la circostanza che LI era stato già ammesso alla liberazione condizionale per la condanna in precedenza inflitta ai sensi dell'art. 176 c.p. e della L. 15 marzo 1991, n. 82, art. 16 nonies così come modificata dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, e, quindi, non sussistevano preclusioni all'eventuale adozione dell'ordine di sospensione dell'esecuzione della nuova pena irrogata - oggetto del secondo provvedimento di cumulo - e, inoltre, ha omesso di considerare che la condanna sopravvenuta era stata interamente condonata. Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla Corte d'assise d'appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'assise d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2009