Sentenza 20 luglio 2016
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, è inammissibile la richiesta di riesame presentata a mezzo del servizio postale alla cancelleria di un giudice incompetente, in quanto la facoltà, per la parte privata o i difensori, di presentare l'impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, anche se diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, è necessariamente collegata al dato naturalistico della presenza fisica dell'interessato in tale luogo, con la conseguenza che detta facoltà è incompatibile con l'utilizzo del sistema postale o telegrafico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/07/2016, n. 55004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55004 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2016 |
Testo completo
55 004/ 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1828 -Presidente - Silvio Amoresano CC - 20/7/2016 -Relatore - Giovanni Liberati R.G.N. 14448/2016 Antonella Di Stasi Enrico Mengoni Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LE IC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/2/2016 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 febbraio 2016 il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da IC LE, sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, nei confronti del decreto di sequestro preventivo, strumentale alla confisca per equivalente per complessivi euro 85.004,96, del 21 dicembre 2015 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, rilevando l'inammissibilità della impugnazione proposta mediante raccomandata spedita ad ufficio giudiziario diverso da quello competente.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando violazione degli artt. 324, commi 1, 2 et 5, e 582, comma 2, cod. proc. pen., affermando la legittimità della presentazione della richiesta di riesame nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace del luogo in cui le parti private od il difensore si trovino, se diverso da quello in cui era stato emesso il provvedimento da impugnare, sulla base di quanto espressamente stabilito dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., cui l'art. 324, comma 2, cod. proc. pen. rinvia quanto alle forme di presentazione della impugnazione, con previsione applicabile anche alle richieste di riesame in materia reale.
3. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso, sottolineando come la facoltà per la parte privata ed i difensori di presentare l'impugnazione nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace del luogo in cui essi si trovano, quando tale luogo è diverso da quello in cui sia stato emesso il provvedimento, è riferita soltanto al dato naturalistico della presenza nel luogo del soggetto interessato, sicché detta facoltà è incompatibile con l'utilizzo del sistema postale o telegrafico, in tal caso dovendo indirizzarsi l'atto direttamente all'ufficio giudiziario competente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che non rileva, nella vicenda in esame, il contrasto interpretativo esistente nella giurisprudenza di questa Corte, a proposito delle forme di presentazione della richiesta di riesame avverso provvedimenti in materia di misure cautelari. Secondo un primo orientamento, infatti, tale richiesta può essere presentata esclusivamente nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 324 cod. proc. pen., con la conseguente inammissibilità del gravame presentato nella cancelleria di altro Tribunale (Sez. 3, n. 12209 del 03/02/2016, Lococo, Rv. 266375, nella quale è stato osservato che, a voler ritenere legittimo il deposito presso la cancelleria di altro Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, comma secondo, e 582 cod. proc. pen., si darebbe luogo ad una interpretatio abrogans della disciplina specifica disposta dall'art. 324, comma primo, cod. proc. pen. quanto alle modalità del deposito della richiesta di riesame;
conf. Sez. 3, n. 31961 del 02/07/2015, Borghi, Rv. 264189; Sez. 2, n. 18281 del 29/01/2013, Bachar, Rv. 255753; Sez. 4, n. 33337 del 10/07/2002, Cannavacciuolo, Rv. 222663; Sez. V, 22 maggio 2000, n. 2915, Fontana, Rv. 216655). 2 Glibenori Secondo altro orientamento, la richiesta può essere validamente presentata anche nella cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private e i difensori, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, e ciò in base al rinvio contenuto nell'articolo 324, comma secondo, cod. proc. pen. alle forme previste dall'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23369 del 26/01/2016, Schena, Rv. 266822; conf. Sez. 2, n. 50170 del 11/11/2015, Tessarolo, Rv. 265465; Sez. 2, n. 45341 del 04/11/2015, De Petrillo, Rv. 264872, nella quale è stato sottolineato come anche per l'art. 324 cod. proc. pen. il rinvio all'art. 582 sia a tutta la disposizione e non solo al primo comma, perché l'art. 582 è la norma generale in materia di impugnazioni, e quindi non vi è ragione, in mancanza di una deroga espressa prevista nell'art. 324 ed in conformità al principio generale del favor impugnationis, di non applicarla integralmente;
conf. Sez. III, 25 settembre 2014, n. 47264, Tucci, Rv. 261214).
3. Nella vicenda in esame, tuttavia, tale contrasto non rileva, in quanto la richiesta di riesame è stata presentata mediante trasmissione a mezzo raccomandata inviata al Tribunale di Roma, che, in quanto incompetente, la ha trasmessa al Tribunale di Napoli. Ora, come sottolineato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, la facoltà prevista per la parte privata o i difensori di presentare l'impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, va, comunque, collegata al dato "naturalistico" della presenza fisica della parte o del suo difensore nel luogo diverso rispetto a quello dove si trova la cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento (cfr. Sez. 2, n. 37404 del 27/09/2005, Radosavljevic, Rv. 232608), giacché, altrimenti, tale facoltà, ispirata al principio del favor impugnationis, si tradurrebbe, effettivamente, in una interpretazione abrogante della disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 324 cod. proc. pen., determinando la sostanziale disapplicazione della previsione dell'obbligo di presentazione della richiesta nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. La previsione, ispirata alla esigenza di favorire la proposizione della impugnazione, della facoltà di presentarla nel luogo in cui la parte privata od il suo difensore si trovino, se diverso da quello in cui la richiesta dovrebbe essere presentata, presuppone che in tale luogo le parti od il difensore si trovino effettivamente, ed ivi possano dunque presentare materialmente l'impugnazione, e diviene, di conseguenza, priva del suo presupposto di applicabilità allorquando, 3 Elibao come nel caso in esame, così non sia, ed in tale luogo la richiesta sia spedita a mezzo del servizio postale, giacché tale spedizione avrebbe potuto, allo stesso modo, essere effettuata a favore della cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. Benché, dunque, sia stato affermato che tale facoltà non ha carattere eccezionale, e quindi non richiede la stabilità della presenza della parte o del difensore rispetto alla provvisorietà o, addirittura, alla occasionalità della stessa, essa, tuttavia, è incompatibile con l'utilizzo del mezzo postale o telegrafico, giacché in tale caso la richiesta deve essere indirizzata all'ufficio giudiziario competente.
4. Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale di Napoli nella ordinanza impugnata, rilevando l'inammissibilità della richiesta di riesame presentata mediante spedizione attraverso il servizio postale, diretta ad un ufficio giudiziario diverso rispetto a quello presso il quale la richiesta avrebbe dovuto essere presentata, non trovando applicazione, in tale ipotesi, la previsione del secondo comma dell'art. 582 cod. proc. pen., non essendo stata presentata la richiesta nel luogo in cui la parte od il suo difensore si trovavano. Ne consegue, in definitiva, il rigetto del ricorso a cagione della sua infondatezza, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/7/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Exfersen Silvio Amoresano Giovanni Liberati Blibenac DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 DIC 2016 IL CANCELLERE LU IA +