Cass. pen., sez. III, sentenza 20/07/2016, n. 55004
CASS
Sentenza 20 luglio 2016

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In tema di misure cautelari reali, è inammissibile la richiesta di riesame presentata a mezzo del servizio postale alla cancelleria di un giudice incompetente, in quanto la facoltà, per la parte privata o i difensori, di presentare l'impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, anche se diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, è necessariamente collegata al dato naturalistico della presenza fisica dell'interessato in tale luogo, con la conseguenza che detta facoltà è incompatibile con l'utilizzo del sistema postale o telegrafico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/07/2016, n. 55004
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 55004
    Data del deposito : 20 luglio 2016

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