Sentenza 21 dicembre 2011
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 323 cod. pen. non è assorbito in quello di cui all'art. 12 legge n. 121 del 1981, poiché è posto a tutela dell'interesse al normale ed imparziale funzionamento della PA, mentre il secondo tutela la riservatezza dei dati e delle informazioni del CED del Ministero dell'Interno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2011, n. 4253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4253 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 21/12/2011
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 3061
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 37907/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NO IO nato il [...];
2. NO ZI NN nata il [...];
avverso la sentenza del 27/04/2010 della Corte di Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Leotta Salvatore per NO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
p.
1. Con sentenza del 27/04/2010, la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza pronunciata in data 7/7/2008 dal tribunale della medesima città nella parte in cui aveva ritenuto NO GI colpevole dei delitti di cui all'art. 648 (capo F) e art.323 c.p. (capo 1) e L. n. 121 del 1981, art. 12 (capo G) e NO
AZ NN colpevole di concorso nel reato di cui all'art. 323 c.p. (capo 1).
p.
2. Avverso la suddetta sentenza entrambi gli imputati, con separati ricorsi, hanno proposto ricorso per cassazione. p.
2.1. NO ha dedotto i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 648 c.p. per non avere la Corte territoriale considerato che, nella fattispecie contestata, mancava sia l'elemento oggettivo che soggettivo. Quanto all'elemento oggettivo, esso ricorrente si era limitato a riconsegnare il borsello al legittimo proprietario al quale era stato rapinato, sicché mancava lo scopo di trarre profitto. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte aveva travisato le risultanze processuali perché egli, nel telefonare ai colleghi C.C. della Stazione di Pedara si era limitato semplicemente a riferire di avere trovato dei documenti appartenenti al Tudisco e di avere provveduto a restituirglieli. Infine, la Corte aveva omesso ogni motivazione in ordine alle ragioni per le quali non aveva ritenuto di concedere l'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648 c.p., comma 2. 2. violazione della L. n. 121 del 1981, art. 12: sostiene il ricorrente che non era ipotizzabile il contestato reato perché, nonostante le richieste più disparate fattagli dalla Strano, egli si era limitato semplicemente a fornire alla medesima solo i nominativi dei soggetti intestatari di due autovetture di cui era stato fornito il numero di targa. Di conseguenza, poiché il suddetto accertamento avrebbe potuto essere effettuato da chiunque con una semplice visura del PRA, non risultava violato l'oggetto giuridico tutelato dall'art. 12 L. cit.
3. violazione dell'art. 323 c.p. per non avere la Corte considerato che, essendo stato il ricorrente ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 12 L. cit., il reato di abuso d'ufficio, coincidendo perfettamente con quello di cui all'art. 12 L. cit. doveva ritenersi in esso assorbito.
p.
2.2. NO ha dedotto i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 323 c.p. non essendo ravvisabili ne' l'elemento oggettivo ne' quello soggettivo. Sotto il profilo oggettivo, la ricorrente evidenzia che il "solo fatto che abbia richiesto al coimputato NO di verificare chi fossero gli intestatari dei due autoveicoli di cui l'imputata forniva, peraltro, le targhe non è circostanza che, di per sè stessa, possa provare l'esistenza del concorso nel reato di abuso di ufficio, ne' sotto il profilo della determinazione ne', tantomeno, dell'istigazione". Sotto il profilo soggettivo, la ricorrente sostiene che la prova della mancanza dell'elemento psicologico deriverebbe dal fatto che il tipo di informazioni richieste erano acquisibili da qualunque soggetto mediante semplice accesso agli archivi pubblici dell'Aci, ed essa ricorrente ignorava che il NO per acquisire le suddette notizie accedeva alla Banca Dati del Ministero degli Interni. Infine, la Corte non aveva considerato che il NO, svolgeva un'attività parallela rispetto a quella di sottufficiale dei C.C., in quanto collaborava con la società di sicurezza Eagles Service, sicché ella si era rivolta al NO in quanto soggetto privato e non pubblico ufficiale. La Corte, in ordine a tutte le suddette eccezioni, aveva disatteso la tesi difensiva ma con motivazione illogica e priva di ogni riscontro probatorio.
2. violazione degli artt. 323 bis e 62 bis c.p.: sostiene la ricorrente che la motivazione con la quale la Corte territoriale aveva respinto la richiesta di applicazione delle suddette attenuanti, era meramente apparente "sia per la mancanza di parti espositive dell'iter motivazionale sia per l'assenza di singoli elementi esplicativi, indispensabili ai fini di rendere comprensibile quale sia stato il percorso logico -argomentativo seguito dal giudice ai fini di giungere ad una determinata valutazione". In particolare, quanto alla mancata concessione dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, la Corte l'aveva negata richiamando condotte mai contestate nel capo d'imputazione.
DIRITTO
p.
1. NO
p.
1.1. violazione dell'art. 648 c.p.: la censura è infondata. In punto di fatto, la Corte territoriale ha ricostruito la vicenda per cui è processo nei seguenti termini: "la vicenda processuale di cui tratta il presente giudizio trae origine da due rapine commesse in danno di Tudisco Santo. Questi, ex dipendente della Polizia Municipale di Catania, ha riferito di essere stato, al tempo, titolare di un pub irlandese denominato "Waxy Ò Connors", ubicato in piazza Santo Spirito, ove prestavano servizio diversi addetti alla sicurezza, con mansioni di buttafuori, inviatigli da agenzie che offrono servizi di tale tipo. A fine serata era solito riporre l'incasso all'interno di una borsa ed uscire dal locale, scortato da uno degli addetti alla sicurezza, per dirigersi a Pedara, comune di sua residenza. Il 15-11-2003 era stato rapinato della somma di Euro 5.000 circa da due uomini che lo avevano minacciato con pistole. Dell'accaduto aveva sporto denuncia ai CC di Pedara e fornito la descrizione delle caratteristiche fisiche dei due soggetti, indicati come persone palestrate. Il 16-5-2004, aveva subito altra rapina per opera di due persone che gli avevano sottratto un borsone ed un borsello contenente solo documenti, in quanto il denaro ricavato dalla sua attività, su consiglio degli operanti di P.G., era stato occultato allo interno dei calzini. Anche per questo secondo episodio era stata presentata denuncia. Il 4 giugno successivo, presso il suo locale, era stato avvicinato da un carabiniere che voleva parlargli, il quale sia era qualificato per il brigadiere NO GI ed era accompagnato da altra persona, che poi aveva saputo chiamarsi LE NT, subito riconosciuto come uno dei partecipi ad entrambe le rapine. Il NO gli aveva dichiarato di essere venuto in possesso di una busta contenente documenti a lui riconducibili. Il giorno seguente il predetto aveva fatto ritorno nel suo locale in compagnia di una donna ed in quella occasione gli aveva riferito di avere saputo dai colleghi di Pedara delle rapine da lui subite e dell'accorgimento di nascondere il danaro nei calzini. Dopo una decina di giorni il NO si era ripresentato presso il suo puh in compagnia della stessa donna e di un tale ZÌ SE, presentato come titolare di un'agenzia di sicurezza che poteva offrire i suoi servizi". Quindi, secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte territoriale, il NO, dopo essere entrato nel possesso del borsello contenente i documenti rapinati al Tudisco, si presentava da costui prima qualificandosi come brigadiere dei C.C. e, successivamente, in compagnia di tale ZÌ, presentandolo al Tudisco"come titolare di un'agenzia di sicurezza che poteva offrire i suoi servizi". Alla stregua della suddetta ricostruzione del fatto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza del contestato reato di ricettazione da ritenersi integro sia sotto l'elemento oggettivo che soggettivo. Quanto all'elemento oggettivo, è sufficiente rilevare che l'imputato non ha mai chiarito come fosse venuto in possesso del borsone e dei documenti rapinati, tant'è che "invitato a redigere relazione di servizio da allegare al fascicolo della rapina, omise di provvedere in tal senso, e ciò per l'evidente ragione di non poter rivelare le modalità con cui era venuto in possesso della documentazione sottratta al Tudisco" (pag.
5-6 sentenza impugnata). Quanto all'elemento soggettivo, come ha rilevato la Corte territoriale, il dolo si desume non solo dalla consapevolezza di ricevere un oggetto provento da delitto, ma anche dal fatto che, il fine del profitto (per sè o per altri) va rinvenuto nella circostanza che il NO non si limitò sic et simpliciter a restituire i documenti al Tudisco ma si presentò da costui accompagnato da tale ZÌ presentandolo "come titolare di un'agenzia di sicurezza che poteva offrire i suoi servizi": nel che, appunto, va rinvenuto, il fine del profitto.
Quanto alla mancata motivazione in ordine alla chiesta attenuante di particolare tenuità di cui all'art. 648 c.p., comma 2, va osservato quanto segue. Il ricorrente, in sede di appello, aveva invocato la suddetta aggravante facendo leva esclusivamente sul modesto valore delle cose ricettate, essendo le medesime "semplicemente delle fotocopie di documenti": cfr. pag. 10 appello.
A sua volta, la Corte di Appello, reiteratamente, in motivazione, ha ritenuto il fatto di estrema gravità, tant'è che, proprio per tale motivo, al NO sono state negate le attenuanti generiche. La Corte, tuttavia, ha concesso, del tutto autonomamente, l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. In punto di diritto, costituisce principio di diritto consolidato quello secondo il quale la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 648 c.p., comma 2, dev'essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto e cioè non solo con riguardo alla qualità della res provento da delitto, ma anche alla sua entità, alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole e, in sostanza, alla condotta complessiva di quest'ultimo. Infatti, l'aspetto patrimoniale non è ne' esclusivo nè decisivo: ex plurimis Cass. 9/4/1997 Hassan - 19/11/1997 Favari - 23/3/1998 Canteruccio.
Ora, da quanto appena detto, risulta del tutto evidente che la Corte territoriale, proprio alla stregua del suddetto principio di diritto, ha, da una parte, respinto, sia pure implicitamente, il motivo di gravame ma, dall'altra, interpretando il motivo di appello come una richiesta di concessione dell'attenuante di speciale tenuità (essendo fondata esclusivamente sul modesto valore della cose ricettate) ha ritenuto di concedere quella diversa attenuante che più si confaceva alla concreta fattispecie ed alla richiesta dell'imputato.
La doglianza, pertanto, deve ritenersi infondata.
p.
1.2. violazione della L. n. 121 del 1981, art. 12: la Corte territoriale ha ricostruito il fatto nei seguenti termini: "nel caso di specie è incontestabilmente provato che, sistematicamente, la Strano si rivolgeva al NO per ottenere notizie desumibili dalla banca dati del Ministro dello Interno, che riguardavano non solo gli intestatari di autovetture, di cui veniva fornito il numero di targa, ma altri dati afferenti argomenti più disparati e molto più penetranti nell'altrui privata sfera. È emerso, infatti, che la predetta, titolare di un agenzia di investigazioni, ha richiesto:
notizie, per conto di una sua cliente, su quali e quanti immobili il marito od il fidanzato di questa avesse intestato alla propria amante (di cui si fa anche il nome); i tabulati dei traffici di telefoni cellulari intestati a persone oggetto di investigazioni private svolte dalla sua agenzia;
i recapiti di varie persone nonché l'intestazione, a loro nome, di autoveicoli;
accertamenti presso l'anagrafe tributaria. Si tratta, come appare evidente dalla superiore elencazione, di dati e notizie ben diversi da quelli, su cui ha insistito la difesa, legittimamente acquisibili tramite semplice consultazione dei registri ACI, dati e notizie che sono stati effettivamente comunicati alla Strano".
Non è vero, quindi, come sostiene il ricorrente che egli si era limitato semplicemente a fornire alla medesima solo i nominativi dei soggetti intestatari di due autovetture di cui era stato fornito il numero di targa.
Tanto basta, proprio sul piano fattuale, per il rigetto della doglianza non senza rilevare che anche l'accesso non autorizzato per acquisire i nominativi degli intestatari di auto (ossia un'operazione che si sarebbe potuta effettuare consultando i registri Aci), integrerebbe comunque l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 12 L. cit. a norma del quale è punito il p.u. che "comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa". Infatti, la suddetta norma non distingue, ai fini della punibilità, nè le finalità per le quali si acquisisce un dato o informazione contenuto nel CED, ne' la qualità del dato o informazione, essendo sufficiente la comunicazione o l'uso "in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa". La norma in questione, invero, va letta in uno con l'art. 8 (istituzione del CED), e l'art. 9 che, nel disciplinare l'accesso ai dati ed informazioni e loro uso, precisa che i soggetti legittimati all'accesso devono essere "debitamente autorizzati ai sensi del successivo art. 11, comma 2" e che "è comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'art. 6, lett. a)", ossia "classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia".
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente - privo anche dell'abilitazione ad accedere alla banca dati, tant'è che si rivolse ad un collega abilitato - ha utilizzato informazioni e dati presenti nel CED per finalità diverse da quelle previste dall'art. 6, lett. a), sicché, correttamente, è stato ritenuto colpevole del reato in esame.
1.3. violazione dell'art. 323 c.p.: anche la suddetta censura è infondata. Come, infatti, ha già rilevato la Corte territoriale, uno dei requisiti per la configurabilità dell'abuso d'ufficio è che il p.u. debba agire "in violazione di norme di legge o di regolamento": di conseguenza, poiché l'abuso è stato contestato proprio sotto il profilo della violazione dell'art. 12 L. cit., è ovvio che non è ipotizzabile alcun assorbimento del reato di abuso in quello di cui all'art. 12 L. cit., proprio perché si tratta di due reati completamente diversi che tutelano due diversi beni giuridici, atteso che l'art. 323 c.p. tutela l'interesse al normale ed imparziale funzionamento della P.A., nel mentre l'art. 12 L. cit. tutela la riservatezza dei dati e delle informazioni del CED ai quali si può avere accesso solo ed esclusivamente per i fini previsti dalla legge indipendentemente dal fatto che possano venire acquisiti, da chi vi abbia interesse, per altra via.
p.
2. NO.
p.
2.1. VIOLAZIONE dell'art. 323 c.p: la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate.
In punto di fatto la Corte territoriale ha accerto quanto segue:
"sussiste poi anche l'elemento intenzionale del dolo diretto. Che la Strano avesse conoscenze, degli abusivi accessi del NO alla banca dati delle forze dell1 ordine e che, ciò nonostante, a questi non abbia esitato di rivolgersi al predetto per siffatto tipo di interventi, è dato assolutamente fuori discussione, in quanto palesemente emerso dal contesto delle conversazioni intercettate. Pertanto, correttamente, ella è stata qualificata come istigatrice del coimputato, sottufficiale dei carabinieri, e tale deve ritenersi a giudizio di questa Corte, anche alla luce della provata circostanza fattuale che questi la informava espressamente delle procedure irregolari seguite per l'acquisizione delle notizie richieste, il che le ha consentito di conseguire illeciti vantaggi patrimoniali per la sua attività di investigazione".
Tanto basta per ritenere infondata la censura della ricorrente, essendo del tutto irrilevante sia la circostanza secondo la quale ella avrebbe potuto acquisire i dati delle persone attraverso i registri Aci (sul punto si rinvia a quanto specificato in ordine alla stessa obiezione dedotta dal NO) sia che ella credeva di rivolgersi al NO come privato e non come p.u. (non spiega però la ricorrente come poteva pensare che il NO "soggetto privato" potesse accedere al CED del Ministero degli Interni). Corretto, infine, deve ritenersi il richiamo a quella giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "in tema di abuso di ufficio finalizzato ad arrecare un ingiusto vantaggio patrimoniale, il soggetto destinatario della situazione di ingiusto profitto non occorre che concorra nel reato proprio, giacché il delitto non si configura necessariamente come reato plurisoggettivo qualificato dalla presenza dell'extraneus a favore del quale è intenzionalmente diretto l'abuso" Cass. 6024/1999. p.
2.2. violazione degli artt. 323 bis e art. 62 bis c.p.: la Corte ha disatteso la suddetta censura osservando che "la sanzione inflittale deve essere confermata in quanto adeguata alla gravità della condotta illecita posta in essere, prolungatasi nel tempo, il che esclude la ravvisabilità della particolare tenuità prevista dall'art. 323 bis c.p. o di altre ragioni atte a giustificare una riduzione di pena".
La doglianza della ricorrente (supra in parte narrativa sub 2.2.2.) non coglie nel segno perché il reato di cui all'art. 323 c.p. è stato contestato in continuazione ossia in relazione a diversi episodi (non solo quindi quello della comunicazione degli intestatari di due autovetture) come desumibile oltre che dal tenore testuale del capo d'imputazione anche dal capo g) dell'imputazione. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche va osservato che la motivazione addotta dalla Corte territoriale gravità della condotta prolungatasi nel tempo deve ritenersi congrua e logica avendo dato conto degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale (gravità del fatto): di conseguenza, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, il relativo esercizio si sottrae ad ogni censura di legittimità. p.
3. In conclusione, entrambe le impugnazioni devono rigettarsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA i ricorsi e CONDNN i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2012