Sentenza 23 aprile 2004
Massime • 1
In tema di concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie, il principio del cumulo materiale trova applicazione anche nel caso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, con le sole limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., a nulla rilevando che non sia stato in precedenza emesso il relativo provvedimento, avente natura meramente dichiarativa, posto che il principio dell'unità delle pene concorrenti si ispira, da un lato, all'esigenza di assicurare una corretta realizzazione della pretesa punitiva e, dall'altro, a quella di evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dall'autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati. Tale principio è riferibile solo alle pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre, qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, si deve procedere ad ulteriore cumulo, comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato; e la decorrenza del nuovo cumulo va fissata nella data dell'ultimo reato ovvero in quella del successivo arresto, secondo che il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione della pena precedente oppure dopo la sua interruzione.
Commentari • 4
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2004, n. 26270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26270 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 23/04/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 2017
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 41017/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI EL MA, nato il [...];
avverso l'ordinanza del 10.7.2003 della Corte d'assise d'appello di Messina;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Margherita CASSANO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. O. Cedrangolo che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame:
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 10.7.2003 la Corte d'assise d'appello di Messina rigettava l'istanza avanzata da EL Di LA, volta ad ottenere la rideterminazione della pena e, in particolare, l'inserimento della condanna inflitta dalla Corte s'appello di Messina il 27.10.1993 nel cumulo di pene concorrenti emesso il 12.7.2002 dalla Procura generale, con conseguente decorrenza della reclusione dal 29.12.1992 e non dal 19.12.1994, come stabilito nel provvedimento di cumulo.
La Corte fondava il diniego sulle seguenti considerazioni: 1) la sentenza di cui si chiede l'inserimento riguarda la condanna ad una pena interamente espiata dal 29.12.1992 al 29.4.1994; b) il reato di tentata estorsione continuata, oggetto dell'istanza, è stato commesso nel luglio 1992 e, quindi, in data antecedente ai fatti per i quali successivamente sono intervenute le sentenze di condanna di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale;
c) le pene non sono fra loro integralmente cumulabili.
Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, Di LA, il quale lamenta violazione di legge sotto i seguenti profili: a) tutti i reati contemplati nel cumulo sono stati commessi in data anteriore alla detenzione, decorrente dal 29.12.1992, e, precisamente, nell'arco di tempo compreso tra il luglio e il settembre 1992; b) i presupposti del concorso di pene si determinano con riguardo alla data di commissione dei reati e, in presenza di tale presupposto, non è lecito escludere dal cumulo le pene espiate in anticipo, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali;
c) le pene irrogate a Di LA sono cumulabili, in quanto riguardano una serie di reati della stessa indole commessi in un unico arco di tempo, la cui espiazione comincia a decorrere dal 29.9.1992, con la conseguenza che, alla data di commissione dell'ultimo di essi, non risulta espiata nessuna delle pene inflitte.; d) nessuna delle pene è stata inflitta per reati commessi successivamente alla data di carcerazione di cui si tratta (Cass. 10.6.1992, Potorti, riv. 191382;
Sez. 1^, 23.1.1995, ric. D'Angelo). OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'ordinamento giuridico penale ha adottato, in tema di concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie, il principio del cumulo materiale, espressamente stabilendo che le pene inflitte per diversi reati si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico. Tale principio trova applicazione, per l'espresso disposto dell'art. 80 c.p., anche nel caso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, con la sola limitazione prevista dall'art. 78 c.p., e a nulla rilevando che non sia stato in precedenza emesso il relativo provvedimento, che ha natura meramente dichiarativa, posto che il principio dell'unità delle pene concorrenti si ispira, da un lato, all'esigenza di assicurare una corretta realizzazione della pretesa punitiva e, dall'altro, a quella di evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dall'autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati.
Esso è riferibile soltanto alle pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio della detenzione.
Qualora, invece, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di questa sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, deve procedersi ad un nuovo cumulo, comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato, e la decorrenza del nuovo cumulo va determinata dalla data dell'ultimo reato ovvero da quella del successivo arresto, a seconda che il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione della pena precedente oppure dopo la sua interruzione. Il momento al quale occorre riferirsi ai fini del cumulo è, quindi, la data di consumazione dell'ultimo reato commesso prima dell'esecuzione di una qualsiasi delle pene considerate ai fini del concorso.
Nel cumulo vanno, inoltre, considerate anche le pene eventualmente espiate in anticipo rispetto alle altre, non potendo la posizione esecutiva del condannato essere influenzata da eventi casuali, quali le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del pubblico ministero (Sez. 1^, 23.1.1995, ric. D'Angelo). Nel contesto di questi principi, nel caso in esame, il Collegio osserva che Di LA è detenuto ininterrottamente dal 1992 e che tutti i reati, sia quelli contemplati nel provvedimento di cumulo che quello cui si riferisce l'istanza, sono stati commessi in epoca anteriore all'inizio della carcerazione.
Concorrendone il presupposto, le pene vanno fatte valere in un rapporto esecutivo unico, previa effettuazione del cumulo;
all'interno di tale rapporto, eventuali periodi di detenzione sofferti con anticipo per l'uno o per l'altro titolo restano non più riferibili all'una piuttosto che all'altra pena, ma vanno riferiti all'unica pena nel suo complessivo ammontare da cui vanno indistintamente detratti.
Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato e la Corte d'assise d'appello di Messina dovrà procedere ad un nuovo esame alla luce dei principi in precedenza esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'assise d'appello di Messina.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2004