Sentenza 23 giugno 2010
Massime • 1
Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti vanno inserite nel cumulo non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che possono comunque avere un riflesso sul cumulo materiale, in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari.
Commentario • 1
- 1. Calcolo dello spazio della cella (Cass. 15554/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2010, n. 27569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27569 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/06/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 1857
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 5096/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE SE LV N. IL 09/12/1962;
avverso l'ordinanza n. 919/2009 GIP TRIBUNALE di TORINO, del 22/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. STABILE Carmine, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVA IN FATTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 22 novembre 2009 e depositata il 23 novembre 2009, il giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la richiesta del condannato VI De SE di inclusione nel cumulo delle pene in esecuzione di quella interamente espiata inflitta, giusta sentenza della Corte di appello di Torino, 10 marzo 2008 (irrevocabile dal 20 novembre 2008), motivando: non è consentito attraverso la "estensione del cumulo (..) superare l'ostatività dei reati in espiazione"; mentre, nel caso di unico procedimento per tutti i reati, non avrebbe trovato applicazione la sospensione della esecuzione, à sensi dell'art. 656 c.p.p, comma 2, lett. b).
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Roberto Brizio, mediante atto recante la data del 22 dicembre 2009, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 78, 81, cpv. c.p., artt. 663, 666 e 671 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Dopo aver diffusamente illustrato la posizione giuridica del condannato il difensore e diffusamente richiamando vari precedenti di legittimità obietta: il reato (non ostativo alla sospensione della esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p.) pel quale il condannato ha espiato la pena, è stato riconosciuto avvinto dalla continuazione, giusta ordinanza 29 luglio 2009, col delitto relativo all'ordine di carcerazione per la pena (residua espianda) che non consente quoad titulum sospensione;
per entrambi i reati la custodia cautelare in carcere è stata applicata contemporaneamente nello stesso periodo (dal 14 febbraio 2006 fino all'11 agosto 2006); affatto arbitraria è la scelta di imputare "la custodia cautelare sofferta dal ricorrente - fino al 14 agosto 2008 - ad uno piuttosto che all'altro procedimento"; scelte discrezionali del Pubblico Ministero, i ritardi incorsi nella formazione del cumulo ovvero "eventi autonomi occasionali" non possono pregiudicare il condannato. 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 25 marzo 2010, obietta: "l'impugnata ordinanza .. appare compiutamente motivata ed esente da vizi di carattere logico o giuridico valutabili in sede di legittimità".
4. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
È affatto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte suprema il principio della possibilità della inclusione nel cumulo anche delle pene espiate (Sez. 1^, 5 dicembre 2006, n. 7345/2007, Cozzolino, massima n. 236235: "Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti vanno inserite nel cumulo non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che possono comunque avere un riflesso (..) sul cumulo materiale, in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari). In proposito si è chiarito che "il principio secondo il quale deve intendersi scontata per prima la pena più gravosa per il reo impone di ritenere tale quella inflitta per il reato in relazione al quale non sono concedibili i benefici penitenziari (Sez. 5^, 20 settembre 2004, n. 40846, Ara, massima n. 230122). Orbene, poiché la sospensione della esecuzione è, appunto, preordinata alla applicazione delle misure alternative, il rilievo del giudice della esecuzione circa la favorevole conseguenza pel condannato della inclusione della pena espiata nel cumulo non ha giuridico pregio.
Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, al giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Torino.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Torino. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010