Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
La presenza di opere visibili e permanenti indicative di un transito, configura requisito ai fini dell'acquisto della servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, non anche per la tutela possessoria del passaggio medesimo, essendo all'uopo sufficiente la prova dell'effettuazione di detto transito sul bene altrui.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/1999, n. 4351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4351 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE Presidente
Dott. FRANCO PONTORIERI Consigliere
Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel.
Dott. ANTONIO VELLA Consigliere
Dott. GIUSEPPE BOSELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NI EL, elettivamente domiciliato in Roma alla via Gozzoli n. 82, presso lo studio dell'avv. Gian Luigi Falchi, che lo difende per mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
contro
PL CO, elettivamente domiciliato in Roma, al Lungo Tevere dei Mellini n. 10, presso lo studio dell'avv. Giovanni Ozzo, e difeso per mandato a margine del controricorso dall'avv. Salvatore Onnis CONTRORICORRENTE
nonché
BA AO
IN
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 7 maggio 1996;
Udita nella pubblica udienza del 16 dicembre 1998 la relazione fatta dal Consigliere dott. Ugo Riggio;
Udito il P.M., in persona del sost. proc. generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13 giugno 1989 al Pretore di Sinnai MA AN, GI CI e LO TA esponevano di essere proprietari e possessori di tre distinti lotti di terreno in agro di Sinnai, sui quali avevano edificato le rispettive abitazioni, antistanti un tratto di spiaggia alla quale accedevano direttamente e che avevano sempre utilizzato per raggiungere il mare e per tenervi in secco le proprie imbarcazioni. Senonché FE AN aveva proceduto alla recinzione di circa mq. 300 di spiaggia, costringendoli a percorrere un passaggio lungo alcune decine di metri per raggiungere il lido marino;
per cui i ricorrenti chiedevano la reintegra nel possesso del tratto di terreno in questione o, quanto meno, della servitù di passaggio verso il lido del mare. Il AN, costituitosi, resisteva alla domanda ed il pretore dapprima respingeva la richiesta del provvedimento di reintegra e, all'esito, con sentenza del 18 novembre 1992, rigettava la domanda sul presupposto che gli attori non avessero fornito la prova ne' del preteso possesso del tratto di terreno, ne' della servitù di passaggio esercitata sullo stesso.
La sentenza veniva impugnata dal AN e dal TA ed il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 7 maggio 1996, in parziale riforma della decisione di primo grado condannava il AN a reintegrare i due appellanti nel possesso della servitù dì passaggio sul terreno in contestazione.
Il tribunale, per quanto ancora interessa, rilevava che la richiesta di reintegra nel possesso della servitù di passaggio doveva essere accolta poiché, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la prova del possesso di una servitù di tale genere non va necessariamente desunta dalla esistenza di opere visibili o di specifiche modalità di esercizio della stessa. Infatti il passaggio su un fondo altrui può essere idoneo ad integrare il possesso del corrispondente diritto di servitù qualora l'esercizio del passaggio sia astrattamente ipotizzabile in relazione al tipo di beni ed allo stato dei luoghi, come era di fatto nella specie, in cui diversi testi, sentiti al riguardo, avevano riferito che gli appellanti, per raggiungere il lido del mare, passavano spesso attraverso il tratto di terreno in questione. Inoltre la mancanza di un atteggiamento di tolleranza da parte del AN relativamente al passaggio sul terreno de quo da parte degli appellanti consentiva di ritenere la sussistenza di un possesso tutelabile.
Ricorre per la cassazione di tale sentenza il AN, sulla base di tre motivi.
Il solo AN resiste con controricorso e memoria, mentre il TA, al quale pure il ricorso è stato notificato, non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Lamentando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto - in particolare degli artt. 1064, 1065, 1066 e 1140 c.c. - il ricorrente sostiene che, in assenza di elementi rilevanti ai fini dell'esercizio della servitù e del suo possesso, quali l'esistenza di opere e di una identificata modalità di esercizio della stessa, il tribunale non avrebbe potuto ritenere la sussistenza dell'esercizio di una servitù di passaggio, non bastando a tale fine un passaggio occasionale, esercitato una tantum. Ciò tanto più che uno degli attori (il TA) aveva asserito di avere esercitato il presunto passaggio in un punto diverso da quello ove era stata identificata la servitù dal giudice di appello.
2. - Con il secondo motivo il AN denuncia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, avendo il tribunale ravvisato il presupposto di fatto nel passaggio frequente degli appellanti attraverso il tratto di terreno in questione, senza nessun ulteriore approfondimento od indagine circa le reali intenzioni di coloro che esercitavano detto passaggio, e l'effettiva mancanza di un atteggiamento di tolleranza da parte di esso ricorrente. 3. - Per ultimo il ricorrente denuncia l'illogicità della motivazione poiché il tribunale, dopo avere respinto la domanda di reintegra nel possesso dell'intero terreno proposta dagli appellanti, sul presupposto che gli stessi non avevano dimostrato l'esercizio del compossesso in quanto il AN non aveva mai tollerato atti di occupazione del proprio immobile, aveva poi accolto la domanda di reintegra nella presunta servitù di passaggio, ritenendone apoditticamente sussistenti i presupposti.
I tre motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e devono essere tutti respinti, perché infondati.
Deve anzitutto rilevarsi che la giurisprudenza ha stabilito che la presenza di opere visibili e permanenti, indicative di un transito, costituisce un requisito ai fini dell'acquisto della servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ma non anche per la tutela possessoria del passaggio medesimo, essendo a tal fine sufficiente la prova della effettuazione di detto transito sul bene altrui (cfr. tra tante: Sez. un., 18 febbraio 1989 n. 958). È pertanto irrilevante che nella specie sul tratto di spiaggia in questione non vi fossero opere visibili del passaggio effettuato dagli attori, così come è del pari irrilevante che il passaggio non avvenisse con particolari modalità, poiché la tutela del possesso del transito compete anche a chi lo esercita senza tenere ogni volta gli stessì comportamenti, essendo sufficiente a tale fine che l'esercizio del passaggio sia astrattamente ipotizzabile in relazione al tipo di beni ed allo stato dei luoghi. Nella specie il tribunale ha rilevato che diversi testimoni avevano riferito in proposito che gli attori, per raggiungere il lido del mare, passavano spesso attraverso un determinato tratto di spiaggia, e quindi si trattava di un passaggio non occasionale, sicuramente finalizzato all'eccesso al mare per il godimento dei relativi benefici.
Il tribunale non ha mancato poi di escludere, in base ad una valutazione di fatto non censurabile in questa sede, che il passaggio degli attori avvenisse per un atteggiamento di tolleranza da parte del AN.
Infine, deve escludersi la lamentata illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per avere respinto la domanda di reintegra nel possesso dell'intera zona di terreno recintata ed accolto invece quella di reintegra nell'esercizio del passaggio su detto terreno. Le due domande si basano infatti su presupposti di fatto ben diversi, in quanto l'una presuppone la prova che gli attori abbiano tenuto sull'intera arca un comportamento corrispondente a quello del proprietario, con un assoggettamento integrale del terreno alle proprie utilità, mentre per l'altra è sufficiente la dimostrazione dell'esercizio del passaggio in maniera non occasionale o saltuaria, per accedere dal proprio fondo ad altro luogo determinato e viceversa.
L'infondatezza di tutti i motivi prospettati dal ricorrente determina il rigetto del ricorso e la conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate come nel dispositivo
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio, che liquida in L.183.000 oltre a L 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999