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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 46/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 16070.13-11-2024 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 334/2025 depositato il
24/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava il silenzio rifiuto in merito alla istanza di rimborso della contribuente, con cui il contribuente richiedeva la restituzione di parte delle somme sottoposte a ritenuta d'imposta con tassazione separata in occasione dell'erogazione dell'indennità corrisposta per la cessazione del servizio dal Fondo di Previdenza del personale del MEF.
Il ricorrente sostiene il diritto al rimborso e la non operatività di decadenze stante il loro legittimo affidamento in base alla prassi amministrativa nota al momento dell'erogazione dell'indennità.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale richiedeva il rigetto del ricorso sostenendo la inammissibilità della richiesta di rimborso stante l'intervenuta decadenza poichè inoltrata oltre il termine perentorio di
48 mesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Quanto infatti alla preliminare vaglio sulla tempestività della richiesta del contribuente questo Giudice ritiene in primo luogo di aderire alla conforme giurisprudenza (sentenza Cass. n. 20880 del 28 ottobre
2004) secondo cui in tema di rimborsi vige il termine essenziale di decadenza di quattro anni a decorrere dalla data di effettivo versamento degli emolumenti al netto delle ritenute applicate dal sostituto di imposta, per come stabilito dall'art. 38 Dpr 602/73, norma di applicazione generale per tutti i tipi di tributi.
Sul punto si riporta tra le tante anche più recente pronuncia della Cassazione sez. 6 - 5, nr.111 del
09/01/2015 (Rv. 634219) secondo cui appunto “in tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili all'"an" o al "quantum" del tributo, ovvero a ritenute alla fonte, mentre il termine ordinario di cui all'art. 37 del d.P.R. citato è applicabile alle sole ipotesi di ritenuta diretta, operata dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, che non aveva rilevato la decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 della pretesa restitutoria relativa ad IRPEF versata mediante ritenuta alla fonte effettuata dal datore di lavoro in occasione dell'erogazione di un incentivo all'esodo)”. Inoltre più di recente detto principio risulta ribadito anche dalla giurisprudenza di merito (sent. corte trib II grado Sicilia n- 1989/24) che ha sottolineato come l' art. 38 D.P.R. n. 602/73 fissi il termine inderogabile di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento entro il quale il soggetto che lo ha effettuato può presentare istanza di rimborso nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
Appare pertanto pacifica la decadenza dal rimborso richiesto tardivamente dal ricorrente in relazione a trattenuto operate , trattandosi di versamenti tutti risalenti oltre detto termine decadenziale, nulla rilevando la natura provvisoria o definitiva delle ritenute in concreto subite dal contribuente, elemento estraneo al dato normativo e dalla costante interpretazione giurisprudenziale cui questa Corte in tale sede non intende discostarsi.
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 46/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 16070.13-11-2024 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 334/2025 depositato il
24/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava il silenzio rifiuto in merito alla istanza di rimborso della contribuente, con cui il contribuente richiedeva la restituzione di parte delle somme sottoposte a ritenuta d'imposta con tassazione separata in occasione dell'erogazione dell'indennità corrisposta per la cessazione del servizio dal Fondo di Previdenza del personale del MEF.
Il ricorrente sostiene il diritto al rimborso e la non operatività di decadenze stante il loro legittimo affidamento in base alla prassi amministrativa nota al momento dell'erogazione dell'indennità.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale richiedeva il rigetto del ricorso sostenendo la inammissibilità della richiesta di rimborso stante l'intervenuta decadenza poichè inoltrata oltre il termine perentorio di
48 mesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Quanto infatti alla preliminare vaglio sulla tempestività della richiesta del contribuente questo Giudice ritiene in primo luogo di aderire alla conforme giurisprudenza (sentenza Cass. n. 20880 del 28 ottobre
2004) secondo cui in tema di rimborsi vige il termine essenziale di decadenza di quattro anni a decorrere dalla data di effettivo versamento degli emolumenti al netto delle ritenute applicate dal sostituto di imposta, per come stabilito dall'art. 38 Dpr 602/73, norma di applicazione generale per tutti i tipi di tributi.
Sul punto si riporta tra le tante anche più recente pronuncia della Cassazione sez. 6 - 5, nr.111 del
09/01/2015 (Rv. 634219) secondo cui appunto “in tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili all'"an" o al "quantum" del tributo, ovvero a ritenute alla fonte, mentre il termine ordinario di cui all'art. 37 del d.P.R. citato è applicabile alle sole ipotesi di ritenuta diretta, operata dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, che non aveva rilevato la decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 della pretesa restitutoria relativa ad IRPEF versata mediante ritenuta alla fonte effettuata dal datore di lavoro in occasione dell'erogazione di un incentivo all'esodo)”. Inoltre più di recente detto principio risulta ribadito anche dalla giurisprudenza di merito (sent. corte trib II grado Sicilia n- 1989/24) che ha sottolineato come l' art. 38 D.P.R. n. 602/73 fissi il termine inderogabile di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento entro il quale il soggetto che lo ha effettuato può presentare istanza di rimborso nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
Appare pertanto pacifica la decadenza dal rimborso richiesto tardivamente dal ricorrente in relazione a trattenuto operate , trattandosi di versamenti tutti risalenti oltre detto termine decadenziale, nulla rilevando la natura provvisoria o definitiva delle ritenute in concreto subite dal contribuente, elemento estraneo al dato normativo e dalla costante interpretazione giurisprudenziale cui questa Corte in tale sede non intende discostarsi.
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate