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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 01/07/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
n. 535/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 535/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROBERTA RANDELLINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA GUIDO MONACO, 41 52100 AREZZO ITALIA presso il difensore avv. ROBERTA RANDELLINI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 24.4.2025, ricorre nei confronti Parte_1 dell' , esponendo che è affetta da grave patologia non curabile nel proprio CP_1
paese di origine e ha ottenuto dalla Questura di AREZZO, in ottemperanza a quanto statuito dal Tribunale di Firenze, un permesso di soggiorno per protezione speciale della durata biennale, rilasciato con decorrenza dal 29.3.2023 e con scadenza il 28.3.2025 e di cui ha chiesto il rinnovo;
che ha presentato in data
14.3.2024 domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile e, a seguito della visita presso la commissione medica competente, è stata riconosciuta soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
100% e con diritto all'indennità di accompagnamento;
che l' aveva rigettato CP_1
la domanda di erogazione dell'assegno mensile di assistenza e dell'indennità di accompagnamento in quanto la ricorrente non era in possesso della residenza sul territorio nazionale;
che la sua residenza sostanziale è stata effettiva e stabile, nonostante le indicazioni contrarie delle certificazioni del Comune di
Sansepolcro (lo testimoniano i vari ricoveri ospedalieri).
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che la ricorrente era in possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del requisito della residenza che, come indicato dal comune di
Sansepolcro, ha avuto inizio dal 19.2.2025; che la direzione di Arezzo ha quindi liquidato la prestazione in sede di riesame presentato in data 18/03/2025, con decorrenza marzo 2025; che ha poi ha sospeso l'erogazione della prestazione dall'aprile 2025 in attesa della produzione di un nuovo permesso di soggiorno.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Orbene, la legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, ha introdotto l'assegno sociale (in luogo della preesistente pensione sociale), riservandone il diritto ai soli ai cittadini italiani residenti in Italia. Successivamente la Legge n. 40 del
1998, art. 39, ha disposto al comma 1, che “Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle
2 provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”. Si è quindi effettuata la equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali, senza invero richiedere, in aggiunta, il requisito della stabile dimora in Italia, che invece sembra essere stato ravvisato come necessario dalla giurisprudenza costituzionale.
Infatti, con la sentenza n. 306/2008, la Corte Costituzionale aveva affermato che “al legislatore è consentito subordinare, non irragionevolmente,
l'erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata;
una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini”. Ancora la
Corte costituzionale con la sentenza n. 187 del 2010 ha affermato che “È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117 Cost., comma 1, la L.
23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13”. Si è infatti affermato che
“Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, la norma de qua, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle
3 provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposto dall'evocato parametro costituzionale, poiché discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini”.
Occorre infatti rilevare che – a una lettura costituzionalmente orientata del complesso normativo sopra menzionato, integrato dagli apporti della disciplina sovranazionale ed eurounitaria – nel negare le provvidenze sociali legate allo stato di invalidità ai titolari di permesso di soggiorno per cure mediche si finirebbe per incorrere in una palese violazione del principio sancito dall'art. 14 della Convezione europea del diritti dell'uomo perché trattandosi di prestazione destinata a far fronte al sostentamento di soggetto invalido grave non potrebbe essere negata a colui che, proprio in conseguenza del grave stato patologico che non consente nemmeno di fare rientro nel paese di origine, è stato autorizzato, quantomeno per un periodo superiore a tre mesi, alla permanenza sul territorio nazionale.
Orbene, traslando gli esposti princìpi al caso di specie, si evince per tabulas dai documenti allegati che la ricorrente è in possesso di un permesso di soggiorno non di breve durata (come richiesto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 187/2010), secondo l'accezione resa dalla stessa normativa nazionale all'art. 4 comma 4 d.lgs. 286/98 che qualifica soggiorni di breve durata quelli di durata inferiore a tre mesi. In particolare, la ricorrente allega il precedente permesso di soggiorno della durata biennale, oltre ad altra documentazione (quali i referti medici di ricovero) (cfr. doc. n. 1, 2, 3 e 10 ricorso) dalla quale si evince la presenza regolare della stessa nel territorio italiano.
Il titolo di soggiorno posseduto dall'interessata è stato rilasciato in virtù della grave patologia cui è affetta la ricorrente ed è rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità.
Quanto alla contestazione che la ricorrente non fosse iscritta nei registri della popolazione residente del comune di Sansepolcro, in cui risulta iscritta dal
19.2.2025, preme rilevare che il requisito della residenza previsto per le
4 prestazioni d'invalidità civile va interpretato in conformità a quanto stabilisce la giurisprudenza in merito all'art. 43 del Codice civile. Il codice, infatti, prescrive che la residenza sia il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Il requisito della residenza deve ritenersi così soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia del soggetto interessato. Ne consegue che le risultanze anagrafiche hanno solo un valore presuntivo e da ciò se ne deduce a contrario che nel caso in cu il beneficiario di una prestazione di invalidità dimostri la sua presenza effettiva sul territorio nazionale, a prescindere dal formale dato della residenza anagrafica presso un dato Comune, potrà vedersi riconosciuta la relativa erogazione.
Nel caso in esame risulta la dimora effettiva stabile ed abituale della ricorrente in Italia in quanto la stessa, per le gravi condizioni di salute, è stata in cura presso diverse strutture ospedaliere italiane, in attesa di definizione del giudizio per il riconoscimento della protezione speciale che le impediva di allontanarsi dall'Italia, come attestato anche dalla copia del passaporto e ospitata presso l'alloggio dei familiari in Sansepolcro viale Diaz 11.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente a percepire la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda del 14.3.2024 e per l'effetto
2. CONDANNA l' a pagare – in favore della ricorrente – la CP_1
prestazione relativa alla pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda del 14.3.2024, oltre interessi legali.
5
3. CONDANNA l' al pagamento – in favore della ricorrente – delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.700,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 01/07/2025
Il giudice Giorgio Rispoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 535/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROBERTA RANDELLINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA GUIDO MONACO, 41 52100 AREZZO ITALIA presso il difensore avv. ROBERTA RANDELLINI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 24.4.2025, ricorre nei confronti Parte_1 dell' , esponendo che è affetta da grave patologia non curabile nel proprio CP_1
paese di origine e ha ottenuto dalla Questura di AREZZO, in ottemperanza a quanto statuito dal Tribunale di Firenze, un permesso di soggiorno per protezione speciale della durata biennale, rilasciato con decorrenza dal 29.3.2023 e con scadenza il 28.3.2025 e di cui ha chiesto il rinnovo;
che ha presentato in data
14.3.2024 domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile e, a seguito della visita presso la commissione medica competente, è stata riconosciuta soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
100% e con diritto all'indennità di accompagnamento;
che l' aveva rigettato CP_1
la domanda di erogazione dell'assegno mensile di assistenza e dell'indennità di accompagnamento in quanto la ricorrente non era in possesso della residenza sul territorio nazionale;
che la sua residenza sostanziale è stata effettiva e stabile, nonostante le indicazioni contrarie delle certificazioni del Comune di
Sansepolcro (lo testimoniano i vari ricoveri ospedalieri).
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che la ricorrente era in possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del requisito della residenza che, come indicato dal comune di
Sansepolcro, ha avuto inizio dal 19.2.2025; che la direzione di Arezzo ha quindi liquidato la prestazione in sede di riesame presentato in data 18/03/2025, con decorrenza marzo 2025; che ha poi ha sospeso l'erogazione della prestazione dall'aprile 2025 in attesa della produzione di un nuovo permesso di soggiorno.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Orbene, la legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, ha introdotto l'assegno sociale (in luogo della preesistente pensione sociale), riservandone il diritto ai soli ai cittadini italiani residenti in Italia. Successivamente la Legge n. 40 del
1998, art. 39, ha disposto al comma 1, che “Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle
2 provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”. Si è quindi effettuata la equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali, senza invero richiedere, in aggiunta, il requisito della stabile dimora in Italia, che invece sembra essere stato ravvisato come necessario dalla giurisprudenza costituzionale.
Infatti, con la sentenza n. 306/2008, la Corte Costituzionale aveva affermato che “al legislatore è consentito subordinare, non irragionevolmente,
l'erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata;
una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini”. Ancora la
Corte costituzionale con la sentenza n. 187 del 2010 ha affermato che “È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117 Cost., comma 1, la L.
23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13”. Si è infatti affermato che
“Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, la norma de qua, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle
3 provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposto dall'evocato parametro costituzionale, poiché discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini”.
Occorre infatti rilevare che – a una lettura costituzionalmente orientata del complesso normativo sopra menzionato, integrato dagli apporti della disciplina sovranazionale ed eurounitaria – nel negare le provvidenze sociali legate allo stato di invalidità ai titolari di permesso di soggiorno per cure mediche si finirebbe per incorrere in una palese violazione del principio sancito dall'art. 14 della Convezione europea del diritti dell'uomo perché trattandosi di prestazione destinata a far fronte al sostentamento di soggetto invalido grave non potrebbe essere negata a colui che, proprio in conseguenza del grave stato patologico che non consente nemmeno di fare rientro nel paese di origine, è stato autorizzato, quantomeno per un periodo superiore a tre mesi, alla permanenza sul territorio nazionale.
Orbene, traslando gli esposti princìpi al caso di specie, si evince per tabulas dai documenti allegati che la ricorrente è in possesso di un permesso di soggiorno non di breve durata (come richiesto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 187/2010), secondo l'accezione resa dalla stessa normativa nazionale all'art. 4 comma 4 d.lgs. 286/98 che qualifica soggiorni di breve durata quelli di durata inferiore a tre mesi. In particolare, la ricorrente allega il precedente permesso di soggiorno della durata biennale, oltre ad altra documentazione (quali i referti medici di ricovero) (cfr. doc. n. 1, 2, 3 e 10 ricorso) dalla quale si evince la presenza regolare della stessa nel territorio italiano.
Il titolo di soggiorno posseduto dall'interessata è stato rilasciato in virtù della grave patologia cui è affetta la ricorrente ed è rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità.
Quanto alla contestazione che la ricorrente non fosse iscritta nei registri della popolazione residente del comune di Sansepolcro, in cui risulta iscritta dal
19.2.2025, preme rilevare che il requisito della residenza previsto per le
4 prestazioni d'invalidità civile va interpretato in conformità a quanto stabilisce la giurisprudenza in merito all'art. 43 del Codice civile. Il codice, infatti, prescrive che la residenza sia il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Il requisito della residenza deve ritenersi così soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia del soggetto interessato. Ne consegue che le risultanze anagrafiche hanno solo un valore presuntivo e da ciò se ne deduce a contrario che nel caso in cu il beneficiario di una prestazione di invalidità dimostri la sua presenza effettiva sul territorio nazionale, a prescindere dal formale dato della residenza anagrafica presso un dato Comune, potrà vedersi riconosciuta la relativa erogazione.
Nel caso in esame risulta la dimora effettiva stabile ed abituale della ricorrente in Italia in quanto la stessa, per le gravi condizioni di salute, è stata in cura presso diverse strutture ospedaliere italiane, in attesa di definizione del giudizio per il riconoscimento della protezione speciale che le impediva di allontanarsi dall'Italia, come attestato anche dalla copia del passaporto e ospitata presso l'alloggio dei familiari in Sansepolcro viale Diaz 11.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente a percepire la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda del 14.3.2024 e per l'effetto
2. CONDANNA l' a pagare – in favore della ricorrente – la CP_1
prestazione relativa alla pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda del 14.3.2024, oltre interessi legali.
5
3. CONDANNA l' al pagamento – in favore della ricorrente – delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.700,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 01/07/2025
Il giudice Giorgio Rispoli
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