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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/12/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1723/2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa all'udienza del 9.12.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
e , rapp.ti e difesi, in virtù di procura in calce Parte_1 Parte_2 all'atto di citazione, dall'avv. Simone Andrea Bonomo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina alla via C. Battisti n. 5
OPPONENTE
E
in persona della procuratrice Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura
[...] generale alle liti del 29.09.2015 per autentica notaio rep. n. Persona_1
1616, racc. n. 1161, dall'avv. Elena Frascino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Domenico Romeo, in Latina alla via Cicerone n. 90
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. n. r.g. 6340/2022 la chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Latina di ingiungere a e , in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, il pagamento della somma di euro 46.272,53, oltre accessori e spese. Fondava il credito su copia contratto di finanziamento, estratto conto, atto di cessione, copia G.U..
Con d.i. 163/2023, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e delle spese processuali.
Con opposizione tempestivamente proposta, gli opponenti disconosceva la propria sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento.
Eccepivano, altresì, il difetto di legittimazione della creditrice, nonché la prescrizione del credito. Nel merito deducevano la carenza di idonea prova scritta del credito ed, in ogni caso, l'erronea quantificazione dello stesso.
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, eccepiva la tardività del disconoscimento, in quanto gli opponenti erano consapevoli della stipula del contratto, avevano parzialmente pagato le rate e concordato un piano di rientro personalizzato;
nel merito deduceva la regolarità della cessione, l'idoneità della documentazione contrattuale a fondare il credito ed il corretto espletamento della procedura di mediazione.
Prodotta documentazione, all'udienza del 9.12.2025, la causa, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'opposizione è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda a seguito dell'instaurazione del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
Nel merito parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto di credito, mediante produzione delle risultanze del rapporto di finanziamento, documentate attraverso il contratto ed il relativo estratto conto.
Le parti opponenti, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, prima difesa utile, hanno disconosciuto la riconducibilità delle sottoscrizioni in calce al contratto a sé medesima.
- 2 - Costantemente la giurisprudenza ai fini del disconoscimento ritiene che la documentazione prodotta in giudizio si ha per riconosciuta solo se la controparte non la disconosca, in modo formale ex art.214 e 215 cpc, nel termine della prima udienza o nell'udienza successiva alla loro produzione in giudizio.
Si osserva che l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza,
o nella prima risposta successiva alla sua produzione (da ultimo, Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3540 del 06/02/2019; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18074 del
05/07/2019).
Orbene sul valore del disconoscimento la Suprema Corte ha più volte precisato che il suo contenuto debba essere chiaro e specifico, in maniera tale da rendere inequivocabile la volontà di rinnegare la genuinità del documento
(cfr. Cass. 18349/2013, Cass. n. 5461/2006).
Il disconoscimento per poter esplicare i propri effetti, deve pertanto essere effettuato in modo formale e specifico con una dichiarazione che contenga non equivoca negazione della genuinità della copia prodotta;
pertanto, si tratta di un'eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso si intende contestare (Corte di Cassazione - Sezione II - sentenza 30 giugno 2014
n. 14804, Tribunale di Napoli - 29 Maggio 2012 n. 6290).
Pertanto pur non essendo necessario l'uso di formule sacramentali,
l'onere di contestazione va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e
- 3 - specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass., 29 luglio 2016, n. 15790).
Nel caso di specie gli opponenti hanno chiaramente ed espressamente disconosciuto la sottoscrizione in calce al contratto, non riconoscendola, quindi come genuina e da sé proveniente.
Il disconoscimento operato, pertanto, appare sufficientemente specifico e determinato con esatta individuazione del motivo di contestazione, avverso il quale parte opposta ha formulato istanza di verificazione, da effettuarsi sulla copia fotostatica.
Secondo i principi della giurisprudenza “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre
l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 7267 del 27 marzo
2014), tuttavia nel caso di specie né parte opposta ha articolato prova in tal senso, né comunque la stessa sarebbe stata ammissibile, essendo per la tipologia di contratti in esame richiesta la forma scritta ad substantiam e, pertanto, la sua esistenza e validità non ammette prova testimoniale.
Né appare rilevante la circostanza che al contratto sia stata data esecuzione posto che “il disconoscimento della scrittura privata, a norma dell'art. 214 c.p.c., fa insorgere a carico del producente, che insista nell'avvalersi del documento, l'onere di chiederne la verificazione, mentre le circostanze che eventualmente possano evidenziare la pretestuosità del disconoscimento stesso (quale l'esecuzione del contratto espresso dalla scrittura disconosciuta) non ostano agli indicati effetti, restando rilevanti nell'ambito della procedura di verificazione, sempre che l'interessato provveda
- 4 - ad attivarla ai sensi dell'art. 216 c.p.c.”. (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n.
7334 del 5 luglio 1993).
Essendo la forma scritta prevista a pena di nullità, il documento in oggetto, stante il formale disconoscimento operato, non sarà idoneo a costituire prova del credito in virtù di esso vantato e di conseguenza non sarà dovuta la somma di euro 46.272,53, quale risultante dal relativo estratto conto certificato.
L'opposizione, pertanto, deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Ogni ulteriore questione è assorbita dalla presente motivazione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono il criterio della soccombenza ispirandosi ai valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 26.001,00 e 52.000,00) concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione all'avv. Simone Andrea
Bonomo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 163/2023, emesso in data 24.1.2023 dal Tribunale di Latina;
b) condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano euro 7.616,00 per compensi, oltre esborsi di legge, nonchè spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Simone Andrea Bonomo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina il 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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