Ordinanza cautelare 19 ottobre 2022
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01393/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02770/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2770 del 2022, proposto dalla società Azienda Agricola Società Agricola Mandella Sas di AI LO SE e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Corridoni, 39;
contro
Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, AG Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
A.P.L. - Associazione Produttori Latte Pianura Padana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego in data 30 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0050604 da parte di AG Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012;
- atto di pignoramento dei crediti verso terzi, cod. identificativo della proc. esecutiva 13520223220000044008 – Terzo pignorato: Ministero Sviluppo Economico - notificato da Agenzia delle Entrate – Riscossione il 29.07.2022;
- atto di pignoramento dei crediti verso terzi, cod. identificativo della proc. esecutiva 13520223220000044008 – Terzo Pignorato: SE SP - notificato da Agenzia delle Entrate – Riscossione il 16.08.2022;
- per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'AG di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per le annate 2000-2001, 2005-2005, 2006-2007 e 2007-2008 con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19;
- per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da AG ex art. 8 ter L. n. 33/2009;
- per dichiarare l'obbligo di AG di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente;
- per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo,
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. ER NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Osservato che con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l’annullamento del diniego in data 30 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0050604 da parte di AG Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012, nonché dei successivi atti di pignoramento presso terzi; con l’odierno gravame è stato altresì chiesto l’accertamento dell’obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell’art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all’AG di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per le annate 2000-2001, 2004-2005, 2006-2007 e 2007-2008 con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare;
Soggiunto che Con memoria ex art. 73 c.p.a. la ricorrente dando atto della sopravvenuta introduzione della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 ”, che ha introdotto l’Art. 10-ter (Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), ha chiesto: a) un breve rinvio dell’udienza di trattazione del ricorso al fine di consentire alla ricorrente di addivenire alla definizione in via transattiva, alla luce della nuova disciplina normativa evocata, delle posizioni debitorie per cui è causa; b) di dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere atteso quanto disposto dall’art. 10 ter della legge 10 agosto 2023, n. 103;
Osservato che all’udienza straordinaria del 13 febbraio 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato che la società ha corrisposto tutte le somme dovute tramite compensazione aggiungendo che la predetta ha comunque chiesto ad AG di operare il ricalcolo per sulle somme eventualmente ancora dovute;
Ritenuto, conclusivamente, come peraltro dichiarato anche dal difensore della ricorrente, che sia venuto meno l’interesse al ricorso, che deve pertanto essere dichiarato improcedibile;
Osservato che, data la complessità della vicenda controversia, le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE RO, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
ER NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER NE | CE RO |
IL SEGRETARIO