Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02413/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02465/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2465 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S.A.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Cicala, Benvenuto Fabrizio Capaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della sentenza n. 7449/2024 del 30.12.24 del TAR Campania Napoli Sez. IV pronunciata nel giudizio R.G. 3005/2023, notificata in data 01.01.2025, non appellata nei termini di legge ed avente autorità di giudicato;
NONCHÈ PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ, EX ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE 241/1990 E ART. 114 COMMA 4 LETT. B) DEL D.LGS 104/2010, E/O PER L’ANNULLAMENTO
a) del provvedimento prot. 123533 del 11.03.25 della Regione Campania - Genio Civile di Napoli comunicato in pari data;
b) della nota prot. 120689 del 10.03.25 della Regione Campania Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, allegata e citata nel provvedimento di cui alla lett. a);
c) del provvedimento prot. 180602 del 08.04.25 della Regione Campania – Genio Civile di Napoli comunicato in pari data;
d) della nota della Città Metropolitana di Napoli Area Tutela Ambiente prot. n. 43782 del 13.03.2025, non conosciuta, citata nel provvedimento del Genio Civile di Napoli dell’08.04.2025 di cui alla suddetta lett. c);
e) della nota prot. 0076471 del 13.02.25 della Regione Campania - Genio Civile di Napoli comunicata in pari data, recante comunicazione di avvio del procedimento;
f) ove e per quanto occorra della relazione di sopralluogo prot. n. 108322 del 03.03.2025 nonché delle note prot. 76259 del 13.02.2025 e 76427 del 13.02.2025 recanti comunicazione della data del sopralluogo in cava;
g) degli ulteriori atti connessi e consequenziali ove esistenti
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.A.C. S.R.L. il 10\6\2025:
PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L’ANNULLAMENTO
h) del provvedimento prot. 180602 del 08.04.25 della Regione Campania – Genio Civile di Napoli comunicato in pari data già impugnato con il ricorso introduttivo;
i) ove e per quanto occorra della relazione di sopralluogo prot. n. 108322 del 03.03.2025 già impugnata con il ricorso introduttivo;
j) degli ulteriori atti connessi e consequenziali ove esistenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. SO IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ai fini di un migliore inquadramento della vicenda va premesso quanto segue.
Con ricorso n. 3005/2023, la ricorrente impugnava:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -
Il provvedimento della Regione Campania D.G. Lavori Pubblici e Protezione Civile UOD 50.18.06 – Genio Civile di Napoli prot. n. 218591 del 26.04.2023, comunicato in pari data, recante il diniego della istanza di proroga;
l'autorizzazione rilasciata in precedenza e la prescrizione di attivare un nuovo procedimento autorizzativo, consistente nella richiesta di VIA nell'ambito del P.A.U.R., ex art. 27 bis del D. Lgs 152/2006;
ogni ulteriore atto presupposto connesso e conseguente;
Con i i motivi aggiunti presentati da Società S.A.C. S.r.l. il 7/3/2024, la stessa svolgeva altresì impugnazione:
del provvedimento della Regione Campania D.G. Lavori Pubblici e Protezione Civile UOD 50.18.06 – Genio Civile di Napoli prot. n. 218591 del 26.04.2023, comunicato in pari data, già impugnato con il ricorso introduttivo, recante il diniego dell'istanza di proroga dell'autorizzazione rilasciata in precedenza e la prescrizione di attivare un nuovo procedimento autorizzativo consistente nella richiesta di VIA nell'ambito del P.A.U.R. ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006; di ogni altro atto presupposto e conseguenziale; del Decreto della Regione Campania D.G. Lavori Pubblici e Protezione Civile UOD 50.18.06 – Genio Civile di Napoli n. 4 del 30.01.24 recante il rigetto della proroga dell'autorizzazione rilasciata in precedenza, l'indizione della conferenza istruttoria per l'attualizzazione dei pareri resi ai fini della precedente autorizzazione non prorogata nonché la prescrizione di acquisire la verifica di assoggettabilità a VIA, l'AUA ex D.P.R. 59/2013, l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs 42/2004 e l'autorizzazione per il mutamento di destinazione d'uso temporaneo nei riguardi del vincolo idrogeologico; della nota prot. n. 0052566 del 30.01.2024 della Regione Campania- Genio Civile di Napoli recante la convocazione della conferenza dei servizi così come indetta con decreto n. 4/2024; del parere dell'Avvocatura Regionale PP 181/K3/02 prot. n. 11591 del 16.12.2002, di cui si ignora il contenuto, citato nel decreto n. 4/2024; di ogni ulteriore atto presupposto connesso e conseguente se ed in quanto lesivo
degli interessi della ricorrente.
1.1. Con sentenza n 7449 del 30 dicembre 2024 la Sezione dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo e accoglieva i motivi aggiunti annullando il diniego di proroga dell’autorizzazione alla ricomposizione della cava de qua.
2. Con il presente ricorso ex art. 114, c.p.a parte ricorrente, la società S.A.C. S.r.l., agisce per l’ottemperanza alla citata sentenza.
Con il ricorso in trattazione la società ricorrente agisce inoltre PER LA NULLITA’ EX ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE 241/1990 E DELL’ART. 114 COMMA 4 LETT.B) DEL D.LGS 104/2010 E/O PER L’ANNULLAMENTO a) del provvedimento prot. 123533 del 11.03.25 della Regione Campania - Genio Civile di Napoli comunicato in pari data; b) della nota prot. 120689 del 10.03.25 della Regione Campania Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, allegata e citata nel provvedimento di cui alla lett. a); c) del provvedimento prot. 180602 del 08.04.25 della Regione Campania – Genio Civile di Napoli comunicato in pari data; d) della nota della Città Metropolitana di Napoli Area Tutela Ambiente prot. n. 43782 del 13.03.2025, non conosciuta, citata nel provvedimento del Genio Civile di Napoli dell’08.04.2025 di cui alla suddetta lett. c); e) della nota prot. 0076471 del 13.02.25 della Regione Campania - Genio Civile di Napoli comunicata in pari data, recante comunicazione di avvio del procedimento; f) ove e per quanto occorra della relazione di sopralluogo prot. n. 108322 del 03.03.2025 nonché delle note prot. 76259 del 13.02.2025 e 76427 del 13.02.2025, recanti comunicazione della data del sopralluogo in cava; g) degli ulteriori atti connessi e consequenziali ove esistenti.
2.1 La complessità del ricorso richiede di ripercorrere la vicenda fattuale e lo svolgimento del giudizio.
Ebbene, nel 2001 il sig. AS IU, con decreto dirigenziale n. 1708 del 2001, veniva autorizzato alla ricomposizione ambientale di una cava di tufo, ubicata in Marano di Napoli: si tratta di un’attività consistente in un insieme di interventi aventi lo scopo di realizzare, sull’area ove si svolge l’attività di cava, un assetto dei luoghi ordinato, nonché tendente alla salvaguardia dell’ambiente naturale e alla conservazione della possibilità di riuso del suolo, attraverso la sistemazione idrogeologica, il risanamento paesaggistico e la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli.
Il progetto approvato nel 2001 prevedeva il riempimento del sito con terreno di coltivo, residui di cave o terreno con le stesse caratteristiche geologiche (senza alcuna ulteriore attività estrattiva), con termine di scadenza al 25.6.2010.
In prossimità della scadenza, il sig. AS presentava istanza per ottenere, da un lato, la proroga dell’autorizzazione alla ricomposizione ambientale e, dall’altro, la possibilità di utilizzare ulteriori materiali previsti dal PRAE (Piano recupero attività estrattiva), chiedendosi, altresì, la voltura dell’autorizzazione alla società SAC s.r.l., di cui era socio ed amministratore unico.
A seguito della predetta istanza, era convocata una Conferenza di servizi, all’esito della quale venivano autorizzati gli interventi di recupero ambientale, con fissazione del termine di scadenza per il 31.12.2015, dandosi atto, nel provvedimento, del rilascio dell’autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico e della conclusione favorevole della conferenza con acquisizione, ex lege, di tutti i pareri degli enti convocati.
2.2. Data la persistente difficoltà al reperimento di materiale idoneo al riempimento, la SAC presentava istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (cd. screening VIA), relativa al progetto “Impianto per la triturazione e il trattamento di rifiuti provenienti da costruzioni e demolizioni edili”, da realizzarsi nell’immediata adiacenza dell’area da ricomporre. Attraverso tale iter, avente ad oggetto esclusivamente l’impianto di recupero dei rifiuti, e non la ricomposizione ambientale, già precedentemente approvata, la ditta mirava a sopperire alla mancanza di materiale, idoneo al riempimento della cava.
Il procedimento si concludeva con D.D. n. 120 del 2016, con cui la Regione escludeva, dalla procedura di VIA, l’impianto in oggetto, vincolandone la realizzazione e gestione al progetto di ricomposizione ambientale già approvato, poiché i materiali prodotti dalla lavorazione/trattamento dei rifiuti conferiti presso l’impianto stesso, dovevano essere usati per il riempimento della cava adiacente.
2.3. Nelle more del suddetto procedimento, durato 3 anni, poiché il progetto di ricomposizione della cava non poteva essere completato entro il termine in origine stabilito (31.12.2015), veniva richiesta, in data 17.11.2015, una proroga, rilasciata dalla Regione con decreto n. 6 del 21.04.2017, fino al 21.4.2020, riconoscendo che il mancato completamento del progetto non era dipeso dalla volontà o dalla incapacità della SAC s.r.l.
Peraltro, prima di ottenere la citata proroga, la società chiedeva l’autorizzazione, ex art. 208 del d. lgs. 152/2006, all’impianto di recupero rifiuti suddetto, ottenuta con decreto n. 322 del 30.12.2020, con validità decennale e con l’obbligo di utilizzare i prodotti derivanti dalla lavorazione dei rifiuti, ai fini del riempimento della cava.
2.4. Tuttavia, nello svolgersi del procedimento da ultimo citato, veniva a scadenza il termine di proroga dell’autorizzazione alla ricomposizione, fissato per il 21.04.2020. Conseguentemente, la società presentava altra istanza di proroga.
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, la suddetta istanza, presentata, in primis, con p.e.c. del 30.03.2020, non ricevuta dalla Regione, presumibilmente per problematiche di funzionamento della casella postale, era reiterata in data 16.12.2020. La Regione ha posto in essere attività istruttoria, in contraddittorio con la società interessata, nelle more della quale quest’ultima ha, altresì, presentato SCIA per l’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di lavorazione e trattamento dei rifiuti edili, conclusosi con una comunicazione (prot. 218591 del 26.04.2023) secondo cui “risulta necessaria l’attivazione della procedura per il rilascio dei provvedimenti di VIA-VI nell’ambito del PAUR relativamente al progetto di ricomposizione ambientale della cava, (…) essendo altresì scaduto il termine di validità del decreto dirigenziale n. 120 del 25.03.2016”.
Rammenta il Collegio che il PAUR è il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, strumento di semplificazione amministrativa introdotto dal D. Lgs. 104/2017 che ha introdotto a sua volta l’art. 27-bis al Testo Unico Ambientale, d.lgs. n. 152/2006, che raggruppa in un unico atto la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione di progetti sottoposti a competenza regionale.
3. La comunicazione regionale prot. 218591 del 26.04.2023, secondo cui era necessaria l’attivazione della procedura per il rilascio dei provvedimenti di VIA-VI nell’ambito del PAUR, è, dunque, l’oggetto del ricorso introduttivo del gravame a quo , definito con l’azionata sentenza n.7449/2024 della Sezione, giudizio nell’ambito del quale è stata pronunciata sia un’ordinanza cautelare che una di esecuzione della stessa.
La sentenza è stata notificata sia al difensore regionale costituito (all.3 del ricorso, ricevuta di consegna della pec al procuratore costituito), sia alla Regione (all. 4, ricevuta di consegna della pec alla Regione), sia al Genio Civile (All. 6 del ricorso, ricevuta di consegna della pec al Genio Civile).
Avverso la sentenza azionata non risulta essere stato proposto appello (all. 6, certificato di non proposto appello) ed essa è pertanto passata in giudicato.
4. Riferisce la ricorrente che a seguito degli inviti ad ottemperare trasmessi dalla ditta in data 13.01.2025 e 05.02.2025, il Genio Civile:
- con nota prot. 0076471 del 13.02.25 ha comunicato l’avvio del procedimento inviando “agli Uffici in indirizzo (ossia, Ufficio Speciale Valutazioni ambientali, Comune, Soprintendenza, Città Metropolitana, ARPAC, ASL, Autorità di Bacino) la documentazione prodotta dalla società S.A.C. S.r.l. con l’istanza di proroga con particolare riferimento ai pareri ed alle autorizzazioni allo stato presenti, al fine di conoscere l’attuale validità ed efficacia delle stesse e/o la necessità, alla luce dell’attuale quadro normativo, dell’eventuale rinnovo e/o acquisizione di pareri/autorizzazioni integrative”;
- con note prot. 76259 del 13.02.2025 e 76427 del 13.02.2025 ha comunicato l’intenzione di procedere ad un sopralluogo presso la cava, per il 25.02.2025. In data 27.02.2025, la ditta SAC ha contestato l’operato del Genio Civile che - in quanto volto, in sostanza, a chiedere nuovamente agli Enti di verificare la documentazione, di rinnovare i propri pareri o di acquisirne di nuovi, alla luce dell’attuale quadro normativo - si pone in palese violazione delle statuizioni del Giudice Amministrativo il quale ha riconosciuto il diritto alla proroga ritenendo illegittimo il precedente diniego. Con la medesima nota, la ricorrente ha invitato nuovamente la Regione a dare corretta ottemperanza alla sentenza. In data 04.03.2025 la Regione ha trasmesso la relazione di sopralluogo prot. n. 108322 del 3.03.2025, in cui veniva rappresentato, dai funzionari, quanto segue: “Non sono state rilevate attività in corso d’opera”; “la superficie della cava è prevalentemente coperta da una fitta vegetazione spontanea con prevalenza di arbusti e rovi formatisi presumibilmente nell’intervallo di tempo trascorso dalla fine delle attività di estrazione tufacea”; “non è stata rilevata la presenza del conferimento di materiali di diversa natura rispetto al materiale tufaceo”; id est cumuli di materiale tufaceo con blocchi di forma geometrica irregolare “franati dalle pareti della cava” che “denotano un’instabilità delle superfici che presentano diverse fratture di cui alcune di recente formazione con ampiezza tale da far presagire un’instabilità delle superfici lungo il perimetro della cava”.
4.1. In riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento del 13.02.2025, la Regione Campania Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha adottato la nota prot. 120689 del 10.03.2025 in cui affermava la necessità “di sottoporre il progetto di cui si tratta alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19 del Dlgs 152/2006”. Tale nota è stata recepita dal Genio Civile di Napoli che con provvedimento prot. 123533 del 11.03.25 ha comunicato “che al momento non è possibile rilasciare alcun provvedimento autorizzativo se non all’esito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19 del Dlgs 152/2006 richiesto”.
A distanza di qualche settimana, è intervenuto un ulteriore provvedimento, prot. 180602 dell’8.04.2025 con cui il Genio Civile di Napoli:
- ha rappresentato che “è pervenuta la nota della Città Metropolitana di Napoli, Area Tutela Ambiente e Demanio Naturale prot. 43782 del 13.03.2025, con la quale si rappresenta che “… non risulta agli atti della scrivente Direzione alcuna istruttoria relativa alla istanza di proroga dei termini per la ricomposizione ambientale autorizzata con Decreto 1708 del 25/06/2001, già prorogata con Decreto n. 144 del 23/11/2010 e Decreto n. 06 del 21/04/2017 e che non è stato reso alcun parere finalizzato ai provvedimenti sia di autorizzazione che di proroga rilasciati precedentemente dalla S.V…”
- ha richiamato nuovamente il precedente parere, prot. 120689 del 10.03.2025 dell’Ufficio Speciale Valutazioni ambientali, confermando “che non è possibile rilasciare alcun provvedimento autorizzativo se non all’esito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all’art. 19 del Dlgs 152/2006 richiesto, oltre agli adempimenti finalizzati ad acquisire i necessari pareri/autorizzazione presso la Città Metropolitana di Napoli, Area Tutela Ambiente e Demanio Naturale”;
- ha rappresentato, infine, che: “il sopralluogo effettuato in data 25.02.2025 (verbale prot. PG/2025/0108322 del 03.03.2025) dai funzionari regionali ha confermato che le attività di riqualificazione non sono mai state avviate e che lo stato dei luoghi non risulta essere coerente con la documentazione tecnica, grafica e descrittiva agli atti”.
5. Tutto ciò premesso, la ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza della Sezione n. 7449 del 30.12.2024, dal momento che non è stato assunto il provvedimento di proroga e, per contro, constano atti che ripropongono lo stesso contenuto del diniego, annullato da questo giudice.
6. Con il primo motivo, rubricando NULLITÀ EX ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE 241/1990 E ART. 114 COMMA 4 LETT.B) DEL D.LGS 104/2010 PER VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO, la ricorrente deduce che tutti i provvedimenti adottati sono nulli per violazione ed elusione del giudicato amministrativo. Infatti, il Decreto n. 4 del 30.01.2024 della Regione Campania– annullato da questo TAR – ha rigettato l’istanza di proroga dell’autorizzazione adducendo:
- l’esistenza di un vuoto temporale tra l’atto principale e l’atto di proroga e che la richiesta di proroga datata 28.12.2020 sarebbe stata presentata quando l’autorizzazione rilasciata da ultimo con D.D. 6 del 21.04.2017 era già scaduta in data 01.05.2020;
- che l’istanza sarebbe stata carente di tutta la documentazione tecnica idonea a supportare la richiesta di proroga, con particolare riguardo all’indicazione degli interventi eseguiti e da eseguire e delle motivazioni delle cause del ritardo;
- che la normativa di cui al D. Lgs 152/2006 aggiornerebbe e sostituirebbe le norme vigenti alla data della prima autorizzazione del 2001;
- che l’area è gravata da vincolo idrogeologico e paesaggistico;
- la necessità di un iter ex novo , ritenendo necessario acquisire: i) una nuova autorizzazione paesaggistica; ii) la verifica di Assoggettabilità a VIA (c.d. screening VIA); iii) una nuova autorizzazione in deroga del vincolo idrogeologico; iv) l’AUA ex DPR 59/2013.
6. Si sono costituite le Amministrazioni intimate.
Tutte le parti hanno prodotto memorie e documenti.
7. Alla Camera di consiglio del 9 aprile 2026, la causa è passata in decisione come da verbale.
8. Il riassunto motivo risulta fondato e va pertanto accolto.
Come pone in luce la ricorrente, infatti, con la sentenza 7449/2024 la Sezione ha annullato tale provvedimento così motivando: “5. Ritiene il Collegio che il terzo motivo aggiunto, appuntato sulla assentibilità della richiesta di proroga, ed il sesto, che contesta la necessità di attivazione di un procedimento autorizzatorio ex novo, sono fondati e meritevoli di essere pertanto accolti, potendo inoltre la loro portata dirimente, consentire di accogliere il ricorso con assorbimento delle censure articolate con i restanti motivi sopra illustrati.
La Sezione ha altresì chiarito che: “Orbene, il primo profilo da dipanare attiene alla intervenuta scadenza o meno dell’autorizzazione all’attività di ricomposizione ambientale rilasciata, da ultimo, con D.D. 6 del 2017 (. …) Ne consegue che la richiesta di proroga, diversamente da quanto paventato dalla resistente Regione, è pervenuta all’amministrazione prima della scadenza dell’autorizzazione, essendo, d’altro canto, ininfluente l’eventuale rilascio del provvedimento di proroga, solo dopo la scadenza del termine: ciò che rileva è la tempestività dell’istanza. Peraltro, si evidenzia che la difesa della Regione si concentra, quasi esclusivamente, proprio sul punto ora scrutinato, affermando l’intervenuta scadenza dell’autorizzazione, con conseguente necessità di istaurare un nuovo inter autorizzativo.
La Sezione ha altresì puntualizzato, con l’azionata sentenza, che: “5.1. Quanto alla asserita carenza documentale in allegato alla richiesta di proroga, la motivazione addotta nel provvedimento di diniego della proroga non pare condivisibile. Da un lato, infatti, in allegato all’istanza, inoltrata con pec del 16.12.2020, risulta documentazione analitica, circa gli aspetti geomorfologico, idrogeologico e chimico/fisico; dall’altro, all’istanza è seguita una rilevante interlocuzione tra la ricorrente e l’amministrazione, che ha consentito a quest’ultima di predisporre adeguata istruttoria, senza che possa rilevare una carenza della documentazione a supporto dell’istanza. 5.2. Per quanto concerne, invece, la normativa da applicare, va rilevato quanto segue. L’Amministrazione, nel provvedimento di diniego della proroga, ritiene che la sua determinazione sia giustificata, altresì, dalla sopravvenienza normativa, data dal d. lgs. 152/06, che ha sostituito il d.P.R. del 12.4.96 vigente al momento del rilascio dell’autorizzazione originaria. Da un lato, occorre considerare che la normativa richiamata risultava in vigore, già al momento dei due precedenti provvedimenti di proroga, del 2010 e del 2017...; dall’altro, la proroga del 2010, l’unica che importa una modifica sostanziale del progetto di ricomposizione ambientale, non menziona espressamente il d. lgs. 152/06, limitandosi ad affermare che “nell’attività di ricomposizione ambientale ai fini del ripristino morfologico dei siti estrattivi possono essere utilizzati i materiali previsti della l.r. 54/85, dal d.lgs. 22/97, dal d.m. del 5.2.98 e dal PRAE”.
8.1. Quanto alla pretesa ostatività del vincolo idrogeologico e paesaggistico, assunta dall’Amministrazione resistente, la sentenza n. 7449/2024 ha disatteso tale prospettazione, così motivando: “ 5.3. In ordine alla sussistenza di un vincolo idrogeologico e paesistico sull’area interessata, occorre tener conto, tra l’altro, che, sebbene l’area ricada nelle zone a vincolo per scopi idrogeologici, è stata ottenuta una deroga al vincolo, da parte della Provincia di Napoli – Area del Patrimonio – Servizio Forestazione, con autorizzazione prot. 119 del 20.1.2010 e previo parere favorevole dello STAP Foreste della Regione Campania. Inoltre, la proroga è stata adottata all’esito di una conferenza di servizi cui ha partecipato, tra l’altro, la Sovrintendenza dei beni ambientali : poiché il provvedimento conclusivo della conferenza sostituisce tutti gli atti prodromici al provvedimento principale, deve ritenersi assunto anche il parere della sovrintendenza, circa la compatibilità dell’intervento con la sussistenza del vincolo paesistico.
Conseguentemente, ove, come prospettato sub a, si consideri tempestiva l’istanza di proroga, pare al Collegio pretestuoso il diniego per la sussistenza dei citati vincoli, già oggetto di scrutinio da parte dell’amministrazione in sede di proroga del 2010 e di conferenza di servizi. 6. Alla scrutinata fondatezza del terzo motivo aggiunto fa da pendant la fondatezza anche del sesto motivo aggiunto, con il quale l’esponente deduce che se trattasi di proroga, appare illegittimo il diniego, nella parte in cui impone la necessità dell’istaurazione, ex novo, dell’iter autorizzativo, con la correlata acquisizione di una serie di atti: nuova autorizzazione paesaggistica, verifica di assoggettabilità a VIA, nuova autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico, AUA”.
9. Con unici motivi aggiunti depositati il 1 giugno 2025, la società ricorrente ha impugnato:
il provvedimento prot. 180602 del 08.04.25 della Regione Campania – Genio Civile di Napoli comunicato in pari data già impugnato con il ricorso introduttivo; i) ove e per quanto occorra, la relazione di sopralluogo prot. n. 108322 del 03.03.2025 già impugnata con il ricorso introduttivo;
j) gli ulteriori atti connessi e consequenziali ove esistenti.
Ebbene, trattandosi di atti già fatti oggetto del ricorso introduttivo, gli stessi sono viziati da nullità per violazione del giudicato di cui all’azionata sentenza, al pari di tutti gli altri annullati con essa.
Ad abundantiam si rivelano fondate le censure, svolte con i presenti motivi aggiunti, di: OMISSIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE, quanto meno per la violazione del principio del soccorso istruttorio, la cui doverosa attivazione ex art. 6, l. n. 241/1990 da parte del responsabile del procedimento o dell’organo procedente, avrebbe consentito alla ricorrente di sanare le asserite carenze documentali opposte ex adverso.
10. In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni tutte finora svolte, il ricorso per ottemperanza si prospetta fondato e va accolto, dovendosi ordinare alla Regione di ottemperare alla sentenza della Sezione n.7449/2024, entro il termine di 90 (novanta) giorni secondo i dettami in essa tracciati e dianzi riportati nei tratti salienti.
11. Va invece respinta l’istanza di risarcimento dei danni perché generica e carente di elementi di prova dell’an, del nesso causale (danno evento e danno conseguenza) e dei criteri di determinazione del quantum del lamentato danno di € 13.323,72 al mese.
12. Quanto all’ulteriore richiesta di parte ricorrente, di fissazione di una penalità di mora, ex art. 114, co. 4., lett. e), c.p.a., va rammentato che tale norma prevede la possibilità di disporre la condanna dell’Amministrazione soccombente al pagamento della cd. penalità di mora, attraverso la fissazione di una congrua somma di denaro a carico della stessa Amministrazione, al fine di rimediare ad ogni violazione o inosservanza successiva della sentenza ottemperanda.
Al riguardo ritiene il Collegio che stante la perdurante inottemperanza da parte dell’Amministrazione che, malgrado la notifica in forma esecutiva del provvedimento giurisdizionale risalga ad oltre un anno or sono, non ha provveduto ad eseguirlo, debba essere accolta altresì l’istanza di fissazione di una penalità di mora.
In ordine all’ammontare della stessa può essere seguito il precedente di questo Tribunale di cui alla sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, n. 5681 del 4 dicembre 2015, stabilendosi il pagamento in favore della ricorrente, della somma, che si quantifica in € 50,00 per ogni ulteriore settimana di ritardo successiva alla scadenza del termine di 90 giorni, che si concede alla P.A. per ottemperare alla sentenza de qua agitur , e fino all’insediamento del Commissario, posto che tale circostanza determina un definitivo trasferimento sul Commissario del munus adimplendi , con conseguente preclusione, per la Regione, di ulteriori margini di intervento: cfr. Cons. Stato, Sez. III, 30 maggio 2013 n. 2933; Idem, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2547), atteso che fino al momento dell’insediamento dell’organo commissariale, e non oltre, la Regione può sempre ottemperare evitando il subentro dell’ausiliario.
Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui al dispositivo e vanno poste a carico della Regione Campania, potendosi invece compensare nei confronti della Città Metropolitana di Napoli, la quale viene in gioco nella controversia, solo perché taluni suoi atti sono richiamati nei contestati provvedimenti della Regione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso s sui relativi motivi aggiunti, li accoglie entrambi e per l’effetto ordina alla Regione Campania di ottemperare alla sentenza della Sezione n.7449/2024, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notifica, ove anteriore, secondo i dettami in essa tracciati e riportati nei tratti salienti in motivazione.
Nomina sin d’ora Commissario ad acta con il compito di adottare ogni atto occorrente ad eseguire la sentenza della Sezione n. 7449 del 30/12/2024, il Prefetto di Napoli o funzionario competente da lui delegato, il quale si insedierà a semplice richiesta di parte ricorrente, previamente notificata alle controparti, ed avrà a disposizione ulteriori 90 (novanta) giorni dal suo insediamento per adottare il provvedimento, recante ottemperanza alla sentenza de qua .
Respinge la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte ricorrente.
Accoglie la richiesta di riconoscimento della penalità di mora ex art. 114, co.4, lett. e), c.p.a., nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna la Regione Campania a pagare alla ricorrente le spese e i compensi di lite, liquidati in € 2000,00 duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso dei contributi unificati ove assolti, compensandole nei confronti della Città Metropolitana di Napoli.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL VE, Presidente
SO IA, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SO IA | OL VE |
IL SEGRETARIO