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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/12/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2796 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
: AVV. MARCO DEL DEBBIO
[...]
- APPELLANTE -
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: AVV. MASSIMO ONEGLIA
- APPELLATA-
avente a oggetto: Vendita di cose mobili. Appello avverso sentenza n. 165/2024 del Giudice di Pace di Lucca
CONCLUSIONI
➢ Parte appellante:
“Voglia il Tribunale di Lucca, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata, accogliere la domanda attrice per i motivi tutti dedotti in narrativa nell'atto di citazione in primo grado, qui integralmente richiamati e per quelli qui esposti, eventualmente anche disponendo Ctu per la eventuale stima dei danni consequenziali, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 165/2024 del giudice di Pace di Lucca, in tesi, accertato e dichiarato l'inadempimento della nonché accertata in capo alla medesima la responsabilità CP_1
1 di tutti i danni diretti e consequenziali dell'occorso dichiarare l'inadempimento della per i motivi CP_1 dedotti e condannarla al risarcimento dei danni conseguenti nella misura indicata, ovvero in ipotesi in via subordinata nella diversa somma ritenuta di giustizia;
con il favore delle spese e competenze professionali di procedura”.
➢ Parte appellata:
“Piaccia alla giustizia dell'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via Principale: respingere l'avverso appello conferendo la sentenza di primo grado. In via Subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda svolta in via principale non sia accolta, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'Attore e, per gli effetti, escludere ovvero ridurre, rispetto alle avverse pretese, l'eventuale risarcimento spettante all'Attore in ragione di quanto argomentato in narrativa. Nelle spese: con vittoria di spese, competenze, IVA, C.P.A. e rimborso spese forfetarie”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con sentenza n. 165/2024 del 27.2.2024, il Giudice di Pace di Lucca, adito da , che aveva chiesto condannarsi Parte_1 [...]
a risarcire il danno arrecato all'attore, nella misura di euro 2.780,00, CP_1
accolse solo in parte la domanda, condannando la convenuta a pagare la somma di euro 54,50 oltre interessi legali, compensando le spese di lite.
Nella sentenza impugnata si legge che l'attore assumeva di aver acquistato presso il negozio di Lucca, San Concordio, una centralina di irrigazione CP_1
a tempo, marca Deolia, modello Geodrip2, in data 6.7.2019, al prezzo di euro
54,50, risultata difettosa;
che all'acquisto l'attore si era determinato dovendo assentarsi per un lungo periodo nel corso della stagione estiva;
che, una volta istallato l'apparecchio, ne era apparso sin da subito evidente il malfunzionamento, di tal che, in data 19.7.2019, l'acquirente si recava nel punto vendita della convenuta per la riconsegna del prodotto difettoso;
che il prodotto non veniva accettato in restituzione, né il consumatore rimborsato;
che, pertanto, l'attore domandava il
2 risarcimento del danno, pari al costo dell'apparecchio difettoso, nonché i danni per costi dei lavori di scavo e interramento dei cavi dell'impianto di irrigazione collegato alla centralina, nonché per il disseccamento e conseguente morte delle piante presenti nei terreni del provocato dalla mancata irrigazione;
che, alla Pt_1
luce dell'istruttoria espletata, all'attore, in qualità di consumatore, doveva essere riconosciuto il costo, pari ad euro 54,50, sostenuto per l'acquisto del bene difettoso, che non poteva essere sostituito, sebbene inviato al centro di assistenza, mentre non poteva riconoscersi alcunché a titolo di risarcimento danni, vuoi perché non vi era prova dell'asserito danno, vuoi perché, l'attore, avvedutosi del mancato funzionamento della centralina di irrigazione in data 19.7.2019, si era ugualmente assentato per un lungo periodo dall'abitazione, senza alcun adottare alcuna cautela per la tutela della flora presente all'interno della proprietà, vuoi a norma degli artt.
1227, 1° e 2° comma, c.c., sia a norma dell'art. 1225 c.c., atteso che, anche a volerli ritenere esistenti, i danni lamentati dal erano imprevedibili. Pt_1
§1.1 – Per la parziale riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello affidando l'impugnazione a due motivi. Parte_1
§1.2 – All'impugnazione ha resistito chiedendo la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
§1.3 – All'udienza del 5 dicembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., si è celebrata l'udienza di discussione a norma degli artt. 281- sexies, 350-bis c.p.c.
§2. – Con il primo motivo l'appellante lamenta che dall'istruttoria espletata – e, in particolare, dalle dichiarazioni dei testi interrogati in corso di causa – era emersa la prova del danno reclamato dal pari ai costi per i lavori di scavo e Pt_1
interramento dei cavi dell'impianto di irrigazione, nonché al valore delle piante oggetto di appassimento e/o deterioramento.
§3. – Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la sussistenza del nesso di causalità giuridica, a norma dell'art. 1223
c.c., posto che le voci di danno patrimoniale dedotte dall'attore erano conseguenza
3 immediata e diretta del difetto di conformità del bene di consumo e non già imputabili ad un'azione o omissione del danneggiato, sol che si consideri che era stato dimostrato come l'allontanamento temporaneo dell'attore dal proprio domicilio era un fatto ineluttabile ed in ragione del quale lo stesso si era determinato ad acquistare la centralina.
§4. – Il primo motivo è infondato, il che esime dall'esame della seconda ragione di censura, che resta assorbita.
Preliminarmente, corre l'obbligo di precisare che l'affermazione della responsabilità dell'odierna appellata per difetto di conformità derivante dalla vendita di beni di consumo secondo la disciplina del D.Lgs. 206 del 2005 è rimasta incensurata – non avendo formato oggetto di specifico motivo di appello incidentale – e dunque coperta dal giudicato interno.
Quel che è stato invece devoluto alla cognizione del giudice di appello tramite l'appello principale è circoscritto, nei limiti del motivo articolato dal alla Pt_1
prova dell'an e del quantum debeatur, dovendo quindi il giudice dell'impugnazione verificare se, al lume delle risultanze dell'istruttoria espletata, l'attore abbia assolto al doppio onere di dimostrare di aver sofferto un danno risarcibile e di provarne la correlativa entità, nonché se il primo giudice, nel negare le poste risarcitorie reclamante, abbia fatto buon governo di quelle stesse risultanze.
Per quanto lapidaria appaia la motivazione a supporto del capo decisorio, essa resiste alle censure rivolte dall'appellante.
§4.1 – I testi interrogati in corso di causa, , e Testimone_1 Testimone_2
, hanno sì confermato l'esecuzione di lavori di scavo e posa di Testimone_3
tubazioni per l'installazione di un impianto di irrigazione temporizzato tramite la centralina acquistata, ma da alcun atto di causa consta quale sia stato il costo di tali lavorazioni che il difetto di conformità avrebbe reso inutile, così come nessun testimone ha confermato che la merce documentata nello scontrino di acquisto è quella impiegata nelle lavorazioni sopra indicate.
4 §4.2 – Allo stesso modo il geom. ha sì confermato la relazione CP_2
tecnica depositata in atti, la quale però, onde dimostrare il danno sofferto per il disseccamento di piante e alberi di proprietà, si è limitata non già a riferire fatti, ma ad esprimere mere valutazioni ed apprezzamenti, atteso che l'accertamento della irreversibile dissecazione e morte di una pianta o altro elemento faunistico per disidratazione presuppone l'impiego di cognizioni tecniche specialistiche non demandabili ad un testimone. Infatti, la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio;
ne consegue che il giudice, avvalendosi eventualmente di una consulenza tecnica, può porre i fatti riferiti dal testimone a base degli apprezzamenti e delle valutazioni necessarie per decidere, ma non può chiedere al teste di esprimere valutazioni o apprezzamenti personali (Cass.
n. 22720 del 2014; n. 5548 del 2010; n. 9526 del 2009; n. 5 del 2001; n. 3505 del
1999; n. 4370 del 1996), in particolar modo laddove, come nel caso di specie, in cui i capitoli 7 e 8 dedotti dall'attore richiedevano soltanto la formulazione di un parere tecnico, non vi sia nessuna inerenza immediata del giudizio rispetto alla narrazione di un fatto storico rispetto al quale risulti inscindibile (cfr. Cass. n. 9526/2009; n.
5227/2001).
Peraltro, il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass. n. 8620 del 1996; n.
2435 del 1990). A tale principio deve ritenersi il giudice si sia conformato, revocando implicitamente, in parte qua, l'ordinanza ammissiva della prova ritenendo il danno lamentato non provato.
Va da sé, per completezza, che un'eventuale C.T.U. non muterebbe in alcun modo il quadro probatorio, attesa l'irreversibile alterazione delle cose da sottoporre
5 ad indagine in ragione del tempo trascorso, con conseguente irrilevanza dell'accertamento richiesto.
§5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, poiché l'impugnazione è dichiarata inammissibile, sussistono i presupposti per il pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari all'importo già versato, a tali fini risultando irrilevante l'ammissione in via provvisoria dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. ord. n. 8982 del 2024).
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Rigetta il primo motivo di appello, dichiara assorbito il secondo e conferma la sentenza impugnata.
- Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA
e CPA come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari all'importo già versato.
Lucca, 5 dicembre 2025
IL GIUDICE UNICO DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2796 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
: AVV. MARCO DEL DEBBIO
[...]
- APPELLANTE -
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: AVV. MASSIMO ONEGLIA
- APPELLATA-
avente a oggetto: Vendita di cose mobili. Appello avverso sentenza n. 165/2024 del Giudice di Pace di Lucca
CONCLUSIONI
➢ Parte appellante:
“Voglia il Tribunale di Lucca, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata, accogliere la domanda attrice per i motivi tutti dedotti in narrativa nell'atto di citazione in primo grado, qui integralmente richiamati e per quelli qui esposti, eventualmente anche disponendo Ctu per la eventuale stima dei danni consequenziali, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 165/2024 del giudice di Pace di Lucca, in tesi, accertato e dichiarato l'inadempimento della nonché accertata in capo alla medesima la responsabilità CP_1
1 di tutti i danni diretti e consequenziali dell'occorso dichiarare l'inadempimento della per i motivi CP_1 dedotti e condannarla al risarcimento dei danni conseguenti nella misura indicata, ovvero in ipotesi in via subordinata nella diversa somma ritenuta di giustizia;
con il favore delle spese e competenze professionali di procedura”.
➢ Parte appellata:
“Piaccia alla giustizia dell'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via Principale: respingere l'avverso appello conferendo la sentenza di primo grado. In via Subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda svolta in via principale non sia accolta, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'Attore e, per gli effetti, escludere ovvero ridurre, rispetto alle avverse pretese, l'eventuale risarcimento spettante all'Attore in ragione di quanto argomentato in narrativa. Nelle spese: con vittoria di spese, competenze, IVA, C.P.A. e rimborso spese forfetarie”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con sentenza n. 165/2024 del 27.2.2024, il Giudice di Pace di Lucca, adito da , che aveva chiesto condannarsi Parte_1 [...]
a risarcire il danno arrecato all'attore, nella misura di euro 2.780,00, CP_1
accolse solo in parte la domanda, condannando la convenuta a pagare la somma di euro 54,50 oltre interessi legali, compensando le spese di lite.
Nella sentenza impugnata si legge che l'attore assumeva di aver acquistato presso il negozio di Lucca, San Concordio, una centralina di irrigazione CP_1
a tempo, marca Deolia, modello Geodrip2, in data 6.7.2019, al prezzo di euro
54,50, risultata difettosa;
che all'acquisto l'attore si era determinato dovendo assentarsi per un lungo periodo nel corso della stagione estiva;
che, una volta istallato l'apparecchio, ne era apparso sin da subito evidente il malfunzionamento, di tal che, in data 19.7.2019, l'acquirente si recava nel punto vendita della convenuta per la riconsegna del prodotto difettoso;
che il prodotto non veniva accettato in restituzione, né il consumatore rimborsato;
che, pertanto, l'attore domandava il
2 risarcimento del danno, pari al costo dell'apparecchio difettoso, nonché i danni per costi dei lavori di scavo e interramento dei cavi dell'impianto di irrigazione collegato alla centralina, nonché per il disseccamento e conseguente morte delle piante presenti nei terreni del provocato dalla mancata irrigazione;
che, alla Pt_1
luce dell'istruttoria espletata, all'attore, in qualità di consumatore, doveva essere riconosciuto il costo, pari ad euro 54,50, sostenuto per l'acquisto del bene difettoso, che non poteva essere sostituito, sebbene inviato al centro di assistenza, mentre non poteva riconoscersi alcunché a titolo di risarcimento danni, vuoi perché non vi era prova dell'asserito danno, vuoi perché, l'attore, avvedutosi del mancato funzionamento della centralina di irrigazione in data 19.7.2019, si era ugualmente assentato per un lungo periodo dall'abitazione, senza alcun adottare alcuna cautela per la tutela della flora presente all'interno della proprietà, vuoi a norma degli artt.
1227, 1° e 2° comma, c.c., sia a norma dell'art. 1225 c.c., atteso che, anche a volerli ritenere esistenti, i danni lamentati dal erano imprevedibili. Pt_1
§1.1 – Per la parziale riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello affidando l'impugnazione a due motivi. Parte_1
§1.2 – All'impugnazione ha resistito chiedendo la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
§1.3 – All'udienza del 5 dicembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., si è celebrata l'udienza di discussione a norma degli artt. 281- sexies, 350-bis c.p.c.
§2. – Con il primo motivo l'appellante lamenta che dall'istruttoria espletata – e, in particolare, dalle dichiarazioni dei testi interrogati in corso di causa – era emersa la prova del danno reclamato dal pari ai costi per i lavori di scavo e Pt_1
interramento dei cavi dell'impianto di irrigazione, nonché al valore delle piante oggetto di appassimento e/o deterioramento.
§3. – Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la sussistenza del nesso di causalità giuridica, a norma dell'art. 1223
c.c., posto che le voci di danno patrimoniale dedotte dall'attore erano conseguenza
3 immediata e diretta del difetto di conformità del bene di consumo e non già imputabili ad un'azione o omissione del danneggiato, sol che si consideri che era stato dimostrato come l'allontanamento temporaneo dell'attore dal proprio domicilio era un fatto ineluttabile ed in ragione del quale lo stesso si era determinato ad acquistare la centralina.
§4. – Il primo motivo è infondato, il che esime dall'esame della seconda ragione di censura, che resta assorbita.
Preliminarmente, corre l'obbligo di precisare che l'affermazione della responsabilità dell'odierna appellata per difetto di conformità derivante dalla vendita di beni di consumo secondo la disciplina del D.Lgs. 206 del 2005 è rimasta incensurata – non avendo formato oggetto di specifico motivo di appello incidentale – e dunque coperta dal giudicato interno.
Quel che è stato invece devoluto alla cognizione del giudice di appello tramite l'appello principale è circoscritto, nei limiti del motivo articolato dal alla Pt_1
prova dell'an e del quantum debeatur, dovendo quindi il giudice dell'impugnazione verificare se, al lume delle risultanze dell'istruttoria espletata, l'attore abbia assolto al doppio onere di dimostrare di aver sofferto un danno risarcibile e di provarne la correlativa entità, nonché se il primo giudice, nel negare le poste risarcitorie reclamante, abbia fatto buon governo di quelle stesse risultanze.
Per quanto lapidaria appaia la motivazione a supporto del capo decisorio, essa resiste alle censure rivolte dall'appellante.
§4.1 – I testi interrogati in corso di causa, , e Testimone_1 Testimone_2
, hanno sì confermato l'esecuzione di lavori di scavo e posa di Testimone_3
tubazioni per l'installazione di un impianto di irrigazione temporizzato tramite la centralina acquistata, ma da alcun atto di causa consta quale sia stato il costo di tali lavorazioni che il difetto di conformità avrebbe reso inutile, così come nessun testimone ha confermato che la merce documentata nello scontrino di acquisto è quella impiegata nelle lavorazioni sopra indicate.
4 §4.2 – Allo stesso modo il geom. ha sì confermato la relazione CP_2
tecnica depositata in atti, la quale però, onde dimostrare il danno sofferto per il disseccamento di piante e alberi di proprietà, si è limitata non già a riferire fatti, ma ad esprimere mere valutazioni ed apprezzamenti, atteso che l'accertamento della irreversibile dissecazione e morte di una pianta o altro elemento faunistico per disidratazione presuppone l'impiego di cognizioni tecniche specialistiche non demandabili ad un testimone. Infatti, la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio;
ne consegue che il giudice, avvalendosi eventualmente di una consulenza tecnica, può porre i fatti riferiti dal testimone a base degli apprezzamenti e delle valutazioni necessarie per decidere, ma non può chiedere al teste di esprimere valutazioni o apprezzamenti personali (Cass.
n. 22720 del 2014; n. 5548 del 2010; n. 9526 del 2009; n. 5 del 2001; n. 3505 del
1999; n. 4370 del 1996), in particolar modo laddove, come nel caso di specie, in cui i capitoli 7 e 8 dedotti dall'attore richiedevano soltanto la formulazione di un parere tecnico, non vi sia nessuna inerenza immediata del giudizio rispetto alla narrazione di un fatto storico rispetto al quale risulti inscindibile (cfr. Cass. n. 9526/2009; n.
5227/2001).
Peraltro, il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass. n. 8620 del 1996; n.
2435 del 1990). A tale principio deve ritenersi il giudice si sia conformato, revocando implicitamente, in parte qua, l'ordinanza ammissiva della prova ritenendo il danno lamentato non provato.
Va da sé, per completezza, che un'eventuale C.T.U. non muterebbe in alcun modo il quadro probatorio, attesa l'irreversibile alterazione delle cose da sottoporre
5 ad indagine in ragione del tempo trascorso, con conseguente irrilevanza dell'accertamento richiesto.
§5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, poiché l'impugnazione è dichiarata inammissibile, sussistono i presupposti per il pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari all'importo già versato, a tali fini risultando irrilevante l'ammissione in via provvisoria dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. ord. n. 8982 del 2024).
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Rigetta il primo motivo di appello, dichiara assorbito il secondo e conferma la sentenza impugnata.
- Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA
e CPA come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari all'importo già versato.
Lucca, 5 dicembre 2025
IL GIUDICE UNICO DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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