Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2012, n. 37114
CASS
Sentenza 6 giugno 2012

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È configurabile il delitto di omessa comunicazione delle variazioni del proprio patrimonio, di cui all'art. 31 della legge n. 646 del 1982, anche quando la condanna per il delitto presupposto, da cui origina l'obbligo, riguardi uno dei reati introdotti ex novo dall'art. 7 comma 1), lett. b), legge n. 136 del 2010 (che ha integralmente sostituito il comma primo dell'art. 30 della legge n. 646 del 1982) e sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 136 medesima purché i beni e le disponibilità, oggetto dell'omessa comunicazione, siano entrati nel patrimonio del soggetto in data successiva. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto la sussistenza del reato nel caso di soggetto condannato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 con sentenza divenuta irrevocabile nel 2006 con riferimento a beni entrati nel patrimonio nel 2011).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2012, n. 37114
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37114
    Data del deposito : 6 giugno 2012

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