Sentenza 6 giugno 2012
Massime • 1
È configurabile il delitto di omessa comunicazione delle variazioni del proprio patrimonio, di cui all'art. 31 della legge n. 646 del 1982, anche quando la condanna per il delitto presupposto, da cui origina l'obbligo, riguardi uno dei reati introdotti ex novo dall'art. 7 comma 1), lett. b), legge n. 136 del 2010 (che ha integralmente sostituito il comma primo dell'art. 30 della legge n. 646 del 1982) e sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 136 medesima purché i beni e le disponibilità, oggetto dell'omessa comunicazione, siano entrati nel patrimonio del soggetto in data successiva. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto la sussistenza del reato nel caso di soggetto condannato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 con sentenza divenuta irrevocabile nel 2006 con riferimento a beni entrati nel patrimonio nel 2011).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2012, n. 37114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37114 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2012 |
Testo completo
M 37 1 14/12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/06/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA TITO GARRIBBA Dott. N. - Consigliere - 1027 FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI LANZA N. 12153/2012 - Rel. Consigliere - Dott. DOMENICO CARCANO Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) AL SA N. IL 04/07/1974 avverso l'ordinanza n. 43/2011 TRIB. LIBERTA' di ENNA, del 11/01/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
Vince Geraci per lette/sentite le conclusioni del PG Dott. il urigetto del чісолю Udit i difensor Avv.; 40 1 Ritenuto in fatto 1.DR EL impugna l'ordinanza 11 gennaio 2012 con la quale il giudice del riesame confermò il decreto di sequestro preventivo di "due appezzamenti di terreno e di sette autoveicoli", fino alla concorrenza di € 47.521,38 disposto nell'ambito di indagini relative al reato previsto dagli artt. 30 e 31 legge n.646 del 1982 Ad avviso del ricorrente, non vi sarebbero state le condizioni richieste della legge per disporre il sequestro preventivo, per mancanza del requisito imprescindibile del fumus commissi delicti. In particolare, il sequestro è stato disposto in relazione al reato previsto dagli artt. 30 e 31 legge n.646 del 1982 e 483 c.p., nel testo modificato dall'art.7 comma 1 lett. b) legge n. 136 del 2010; norma, quest'ultima che ha esteso l'obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali di valore non inferiore a euro 10329,14 anche a coloro che abbiano riportato condanna per uno dei delitti di cui all'art.51 comma 3 bis, c.p.p., in tal modo annoverando i soggetti condannati per il delitto associativo di cui all'art.74 dpr. n.309 del 1990 tra i soggetti tenuti all'obbligo de quo. Inoltre, l'estensione dell'applicazione della misura di prevenzione a coloro che abbiano riportato condanna per il predetto reato associativo è stata prevista dall'art. 10 comma 1 lett. b) con d.l. n.92 convertito in legge 2008 n. 125 2.La difesa ritiene che AL non potrebbe, in applicazione del principio di irretroattività della legge penale stabilito dall'art. 2 c.p., essere indiziato del reato di cui agli artt.30 e 31 legge n. 646 del 1982, in considerazione del fatto che AL è stato condannato il 30 maggio 2006, con sentenza irrevocabile, per il delitto di cui all'art.74 d.p.r. n. : 309 del 1990 e poi sottoposto a misura di prevenzione personale il 28 febbraio 2006, entrambe circostanze verificatesi in epoca anteriore alle citate novelle del 2008 e del 2010. Peraltro, non vi alcuna disciplina transitoria che estenda l'operatività delle norme anche a presupposti verificatisi in epoca anteriore alle richiamate modifiche del 2008 e del 2010. In conclusione, il sequestro preventivo nei confronti di AL è stato disposto in violazione di legge e, in particolare, in mancanza del fumus commissi delicti. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Il Tribunale ha correttamente disatteso la censura, qui riproposta con il ricorso, rilevando che la condotta per la quale si procede riguarda l'anno 2011 e, per tal motivo non vi è alcuna violazione del principio di retroattività stabilito dall'artt. 2 c.p. L'art. 30 della legge n. 646 del 1982, prevede soltanto i soggetti che sono soggetti a "comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria...tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio Entro il 31 gennaio di ciascun 2 anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore ...". La fattispecie di reato, prevista nel successivo art.31 della stessa legge, è in tal modo formulata "chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito...". Ciò che rileva, dunque, è la "condotta omissiva" del soggetto che, nel momento in cui "omette" di comunicare, si trovi nelle condizioni soggettive e oggettive richieste dalla legge;
condizioni soggettive, indiscutibilmente sussistenti alla data in cui AL ha "omesso" di comunicare l'esistenza di variazioni patrimoniali nella consistenza indicata dalla legge;
condizioni oggettive peraltro non contestate dal ricorrente. In conclusione, non da revocare in dubbio che l'art. 30 della L. 13 settembre 1982 n. a norma del quale è punita la mancata comunicazione di variazioni patrimoniali al nucleo 646 di polizia tributaria del luogo di dimora abituale della persona tenuta ad effettuarla - configuri un'ipotesi di reato omissivo istantaneo, che, come tale, si consuma nel luogo in cui le due distinte comunicazione l'una, entro i dieci giorni dal fatto e, l'altra, entro il 31 gennaio - si sarebbero dovuta fare.dell'anno successivo- Il requisito di essere soggetto condannato, con sentenza irrevocabile, per il delitto previsto dall'art.74 d.p.r. n. 309 del 1990, oltre che quello della sottoposizione a misura di prevenzione personale, al momento dell'ascritta condotta omissiva ricorrevano entrambi. Ciò è sufficiente per affermare la legittimità del sequestro preventivo funzionale alla confisca anche per equivalente dei beni acquistati o alienati;
legittimità del sequestro, che non richiede l'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'agente o della sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale, la cui censurabilità è limitata soltanto alla violazione di legge (Sez. un., 29 maggio 2008, dep. 26 giugno 2008, n.25932). Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Tito Garibba Domenico Carcano Янanish DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito