Articolo 15 della Legge 19 dicembre 1992, n. 489
Articolo 14Articolo 16
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22 dicembre 1992
Art. 15. Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992 , sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) sara' esclusa la possibilita' di riportare sulle etichette e sui fogli illustrativi diciture diverse da quelle specificate dallo stesso decreto legislativo;
b) sara' previsto che le confezioni contenenti etichetta e fogli illustrativi conformi alla previgente disciplina possano essere mantenute in commercio, ove non ostino specifici motivi di carattere sanitario, fino alla scadenza dei prodotti;
c) sara' confermata la possibilita' di apportare modifiche alla disciplina sull'etichettatura e sul foglio illustrativo con le modalita' previste dall' articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 .
Entrata in vigore il 22 dicembre 1992