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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/11/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2034/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2034/2024 R.G. promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Erica Linda Viviana Parte_1 C.F._1
Appi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna via Giuseppe Pasolini n. 4, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE contro (CF CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E CON L 'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ravenna, disattesa ogni contraria istanza e domanda: Parte_1
- in via principale, in parziale modifica dei provvedimenti adottati dal Tribunale di Ravenna con decreto in data
15 marzo 2018, per come successivamente modificato con decreto del medesimo Tribunale in data 26.02.2019, disporre l'affido super-esclusivo dei figli minori e alla madre ex art. 337 quater cc;
Per_1 Per_2 pagina 1 di 4 - in via subordinata, in parziale modifica in parziale modifica dei provvedimenti adottati dal Tribunale di
Ravenna con decreto in data 15 marzo 2018, per come successivamente modificato con decreto del medesimo
Tribunale in data 26.02.2019, disporre l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre ex art. 337 Per_1 Per_2 quater cc;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite in caso di opposizione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.09.2024 ha chiesto modificarsi le condizioni di cui al Parte_1 decreto del Tribunale di Ravenna del 26.02.2029, con cui in sede di regolamentazione della responsabilità genitoriale dei due figli nato l'[...] e nata il [...] dalla Per_1 Per_2 relazione more uxorio con era stato disposto l'affidamento condiviso dei due figli minori CP_1 ad entrambi i genitori con incontri protetti presso i Servizi Sociali tra padre e figli, come da conclusioni sopra riportate, deducendo a fondamento della domanda che il padre dal 2019, successivamente all'emissione del decreto, non aveva sostanzialmente mai avuto alcun rapporto con i figli neppure telefonici e mai aveva versato il di loro mantenimento ordinario e straordinario cumulando la ricorrente un credito a tale titolo nei confronti dell'ex compagno di circa € 30.000,00.
Nessuno si costituiva in giudizio per che veniva quindi dichiarato contumace all'udienza CP_1 del 16.01.2025.
Acquisita documentazione varia tra cui relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti all'udienza cartolare del 20.11.25 il giudice relatore delegato, visto l'intervento del PM in atti, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Con riguardo all'affidamento super-esclusivo si osserva come nel caso di specie il totale disinteresse morale, materiale ed affettivo del padre successivi alla pronuncia di questo Tribunale del 2019, confermati dalla mancata costituzione in giudizio del resistente, giustifichino l'accoglimento della domanda.
Nel presente caso il padre infatti risulta totalmente assente dalla vita familiare dei minori non avendo neppure partecipato al giudizio sul conflitto familiare.
Dalla relazione depositata dai Servizi Sociali emerge come già dal 2022 i figli minori non abbiano più rapporti di alcuna natura con il padre e come il abbia sostanzialmente rifiutato, da allora, di CP_1 vedere i figli e di aver contatti con loro, non condividendo la modalità protetta degli incontri per come prescritti da parte del Tribunale.
Si legge nella relazione che: “…I rapporti tra il padre e i minori, infatti, si sono interrotti nel Gennaio pagina 2 di 4 2022. Nonostante mostrasse importanti resistenze nell'incontrare il padre manifestando una Per_1 forte sofferenza e fatica, l'assistente sociale dott.ssa ha riferito che nel settembre Testimone_1
2022 ha contattato telefonicamente il signor al fine di tentare un riavvicinamento con i figli, CP_1 tuttavia lo stesso con tono arrabbiato ha riferito che tanto non cambia nulla, dando la responsabilità ai Servizi Sociali e ha interrotto la telefonata non prendendo più contatti con il Servizio fino ad oggi…“.
Dalla medesima relazione risulta altresì che il dopo aver disertato un primo incontro con CP_1
l'Assistente Sociale, nel corso di un secondo incontro fissato per lui dalla propria madre, abbia apertamente manifestato una scarsa disponibilità a riprendere gli incontri vigilati, rifiutando un percorso psicologico parallelo e non dando disponibilità per gli incontri nei mesi di luglio e agosto in ragione di asseriti impegni lavorativi.
Rispetto ancora alla ripresa degli incontri protetti, si legge nella relazione che: “… Il padre ha raccontato di attraversare un periodo positivo e che se il percorso dovesse innervosirlo, in quanto in passato si sentiva nervoso a causa dei comportamenti della madre, preferisce lasciar perdere e contattare i figli quando saranno maggiorenni. Lo stesso si è detto consapevole che, non essendosi fatto sentire negli ultimi anni, al momento i ragazzi vogliono incontrarlo…“.
Il tenore della relazione agli atti, fermo restando le resistenze opposte dai minori ad una ripresa della frequentazione con il padre, da atto di una evidente resistenza del padre alla ripresa degli incontri e non fa che confermare l'inidoneità genitoriale del n ragione del suo disinteresse per i figli. CP_1
Al contrario, il rapporto dei minori con la madre, il contesto famigliare ed il percorso scolastico dei minori sono risultati soddisfacenti, ad ulteriore riprova della più che adeguata capacità genitoriale della ricorrente, che peraltro risulta anche aver favorito un giusto riavvicinamento della figura della nonna paterna con i figli.
Dagli atti risulta inoltre come non solo il padre sia di fatto sparito dalla vita dei propri figli che non contatta neppure telefonicamente ma abbia a far data dal 2019 totalmente cessato anche qualunque forma di contribuzione economica in favore dei minori.
Tale omissione contributiva è stata del resto oggetto di condanna sul piano penale.
Infatti con sentenza n. 1104 del 2023 il risulta essere stato condannato per i reati previsti e puniti CP_1 dagli artt. 570 e 570 bis avendo fatto mancare i mezzi di sussistenza ai propri figli minori.
Fatto ancor più grave risulta che con la stessa sentenza, ad oggi divenuta definitiva, è stato CP_1 condannato anche per il reato di maltrattamenti in famiglia assistiti dai due minori (doc. 5 fasc. ricorrente).
Il totale disinteresse del sia sotto il profilo morale che sotto il profilo materiale per i due figli in CP_1
pagina 3 di 4 uno con la grave condanna riportata per maltrattamenti assistiti rendono palese l'inidoneità genitoriale del resistente e pongono in luce la impossibilità di codecisione tra le parti in ordine alle scelte da effettuare per la prole.
Corrisponde pertanto all'interesse morale e materiale dei figli minori l'affido super esclusivo alla madre stante l'inidoneità genitoriale del padre (cfr Cass. 29999/20; Cass. 27591/21).
Il padre come già previsto potrà, ove i minori siano d'accordo, frequentarla almeno un pomeriggio la settimana in forma protetta pressi i Servi Sociali.
Nulla sulle spese di lite avendone parte ricorrente richiesta la refusione solo in caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2034/24 R.G., così provvede:
- in modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale stabilite dal decreto dell'intestato Tribunale del 26.02.2019, dispone l'affidamento super esclusivo dei figli minori e alla madre con facoltà per il padre di vederli, ove i figli Per_1 Per_2 Parte_1 siano d'accordo, almeno un pomeriggio la settimana in forma protetta presso i Servizi Sociali;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2034/2024 R.G. promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Erica Linda Viviana Parte_1 C.F._1
Appi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna via Giuseppe Pasolini n. 4, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE contro (CF CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E CON L 'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ravenna, disattesa ogni contraria istanza e domanda: Parte_1
- in via principale, in parziale modifica dei provvedimenti adottati dal Tribunale di Ravenna con decreto in data
15 marzo 2018, per come successivamente modificato con decreto del medesimo Tribunale in data 26.02.2019, disporre l'affido super-esclusivo dei figli minori e alla madre ex art. 337 quater cc;
Per_1 Per_2 pagina 1 di 4 - in via subordinata, in parziale modifica in parziale modifica dei provvedimenti adottati dal Tribunale di
Ravenna con decreto in data 15 marzo 2018, per come successivamente modificato con decreto del medesimo
Tribunale in data 26.02.2019, disporre l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre ex art. 337 Per_1 Per_2 quater cc;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite in caso di opposizione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.09.2024 ha chiesto modificarsi le condizioni di cui al Parte_1 decreto del Tribunale di Ravenna del 26.02.2029, con cui in sede di regolamentazione della responsabilità genitoriale dei due figli nato l'[...] e nata il [...] dalla Per_1 Per_2 relazione more uxorio con era stato disposto l'affidamento condiviso dei due figli minori CP_1 ad entrambi i genitori con incontri protetti presso i Servizi Sociali tra padre e figli, come da conclusioni sopra riportate, deducendo a fondamento della domanda che il padre dal 2019, successivamente all'emissione del decreto, non aveva sostanzialmente mai avuto alcun rapporto con i figli neppure telefonici e mai aveva versato il di loro mantenimento ordinario e straordinario cumulando la ricorrente un credito a tale titolo nei confronti dell'ex compagno di circa € 30.000,00.
Nessuno si costituiva in giudizio per che veniva quindi dichiarato contumace all'udienza CP_1 del 16.01.2025.
Acquisita documentazione varia tra cui relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti all'udienza cartolare del 20.11.25 il giudice relatore delegato, visto l'intervento del PM in atti, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Con riguardo all'affidamento super-esclusivo si osserva come nel caso di specie il totale disinteresse morale, materiale ed affettivo del padre successivi alla pronuncia di questo Tribunale del 2019, confermati dalla mancata costituzione in giudizio del resistente, giustifichino l'accoglimento della domanda.
Nel presente caso il padre infatti risulta totalmente assente dalla vita familiare dei minori non avendo neppure partecipato al giudizio sul conflitto familiare.
Dalla relazione depositata dai Servizi Sociali emerge come già dal 2022 i figli minori non abbiano più rapporti di alcuna natura con il padre e come il abbia sostanzialmente rifiutato, da allora, di CP_1 vedere i figli e di aver contatti con loro, non condividendo la modalità protetta degli incontri per come prescritti da parte del Tribunale.
Si legge nella relazione che: “…I rapporti tra il padre e i minori, infatti, si sono interrotti nel Gennaio pagina 2 di 4 2022. Nonostante mostrasse importanti resistenze nell'incontrare il padre manifestando una Per_1 forte sofferenza e fatica, l'assistente sociale dott.ssa ha riferito che nel settembre Testimone_1
2022 ha contattato telefonicamente il signor al fine di tentare un riavvicinamento con i figli, CP_1 tuttavia lo stesso con tono arrabbiato ha riferito che tanto non cambia nulla, dando la responsabilità ai Servizi Sociali e ha interrotto la telefonata non prendendo più contatti con il Servizio fino ad oggi…“.
Dalla medesima relazione risulta altresì che il dopo aver disertato un primo incontro con CP_1
l'Assistente Sociale, nel corso di un secondo incontro fissato per lui dalla propria madre, abbia apertamente manifestato una scarsa disponibilità a riprendere gli incontri vigilati, rifiutando un percorso psicologico parallelo e non dando disponibilità per gli incontri nei mesi di luglio e agosto in ragione di asseriti impegni lavorativi.
Rispetto ancora alla ripresa degli incontri protetti, si legge nella relazione che: “… Il padre ha raccontato di attraversare un periodo positivo e che se il percorso dovesse innervosirlo, in quanto in passato si sentiva nervoso a causa dei comportamenti della madre, preferisce lasciar perdere e contattare i figli quando saranno maggiorenni. Lo stesso si è detto consapevole che, non essendosi fatto sentire negli ultimi anni, al momento i ragazzi vogliono incontrarlo…“.
Il tenore della relazione agli atti, fermo restando le resistenze opposte dai minori ad una ripresa della frequentazione con il padre, da atto di una evidente resistenza del padre alla ripresa degli incontri e non fa che confermare l'inidoneità genitoriale del n ragione del suo disinteresse per i figli. CP_1
Al contrario, il rapporto dei minori con la madre, il contesto famigliare ed il percorso scolastico dei minori sono risultati soddisfacenti, ad ulteriore riprova della più che adeguata capacità genitoriale della ricorrente, che peraltro risulta anche aver favorito un giusto riavvicinamento della figura della nonna paterna con i figli.
Dagli atti risulta inoltre come non solo il padre sia di fatto sparito dalla vita dei propri figli che non contatta neppure telefonicamente ma abbia a far data dal 2019 totalmente cessato anche qualunque forma di contribuzione economica in favore dei minori.
Tale omissione contributiva è stata del resto oggetto di condanna sul piano penale.
Infatti con sentenza n. 1104 del 2023 il risulta essere stato condannato per i reati previsti e puniti CP_1 dagli artt. 570 e 570 bis avendo fatto mancare i mezzi di sussistenza ai propri figli minori.
Fatto ancor più grave risulta che con la stessa sentenza, ad oggi divenuta definitiva, è stato CP_1 condannato anche per il reato di maltrattamenti in famiglia assistiti dai due minori (doc. 5 fasc. ricorrente).
Il totale disinteresse del sia sotto il profilo morale che sotto il profilo materiale per i due figli in CP_1
pagina 3 di 4 uno con la grave condanna riportata per maltrattamenti assistiti rendono palese l'inidoneità genitoriale del resistente e pongono in luce la impossibilità di codecisione tra le parti in ordine alle scelte da effettuare per la prole.
Corrisponde pertanto all'interesse morale e materiale dei figli minori l'affido super esclusivo alla madre stante l'inidoneità genitoriale del padre (cfr Cass. 29999/20; Cass. 27591/21).
Il padre come già previsto potrà, ove i minori siano d'accordo, frequentarla almeno un pomeriggio la settimana in forma protetta pressi i Servi Sociali.
Nulla sulle spese di lite avendone parte ricorrente richiesta la refusione solo in caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2034/24 R.G., così provvede:
- in modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale stabilite dal decreto dell'intestato Tribunale del 26.02.2019, dispone l'affidamento super esclusivo dei figli minori e alla madre con facoltà per il padre di vederli, ove i figli Per_1 Per_2 Parte_1 siano d'accordo, almeno un pomeriggio la settimana in forma protetta presso i Servizi Sociali;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.Giovanni Trerè
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