CASS
Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2023, n. 5968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5968 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: QU NI nato a [...] il [...] QU IA VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avvocato NO RI, in difesa di UA DO e UA IA CE, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'avvocato Francesco Calabrese, in difesa di DO UA, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato AL RR, in difesa di UA IA CE, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 dicembre 2020, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha, per quanto qui di interesse, confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 5968 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 06/10/2022 UA DO e UA IA CE erano stati condannati per diversi reati di furto in abitazione e porto in luogo pubblico di armi da sparo. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con atti distinti, sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia, ed articolati nei motivi qui di seguito, sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. Nell'interesse di UA IA CE sono stati presentati due atti di ricorso sottoscritti da diversi avvocati. 2.1.1. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di UA DO si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti di furto in abitazione e porto abusivo di armi commessi ai danni di MI NO (capi 2 e 3). In particolare, è lamentata la riconducibilità all'imputato dell'autovettura FORD FIESTA di colore grigio (targata CX430HG) impiegata per commettere i reati, stante la non provata esclusiva disponibilità del mezzo, come emerge dalle risultanze processuali relative al delitto di furto in abitazione di cui al capo 4), commesso con la stessa auto ma non contestato al UA. Secondo l'ipotesi accusatoria l'esclusiva disponibilità del mezzo sarebbe provata dal fatto che la proprietaria della autovettura è la suocera del UA e che questi in tre occasioni, ricadenti in un arco temporale superiore a un anno, era stato visto alla guida dell'auto. Sostiene il ricorrente che vi sarebbe un doppio travisamento della prova, non soltanto in punto di esclusività dell'utilizzo dell'autovettura ma anche dell'identità fisica tra detta autovettura e quella impiegata per consumare il furto, posto che la coincidenza tra i veicoli è frutto di una mera convinzione degli organi inquirenti scaturita dall'interpretazione di "dati forzati". Aggiunge il ricorrente che non vi è stata alcuna "identificazione" dell'imputato, il quale è stato coinvolto sulla presunzione erronea dell'uso esclusivo dell'auto e sul dato dell'aggancio della cella posta nelle adiacenze del luogo del furto da parte dell'utenza mobile del UA;
dato, quest'ultimo, non rilevante, perché soggetto ad imprecisioni in ragione della sua natura "tecnica", per cui avrebbe dovuto essere corroborato da altri elementi ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che però sono del tutto mancanti. 2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di furto in abitazione e porto abusivo di armi, commesso ai danni di RI DO (capi 5 e 6). Dopo aver evidenziato che sulla OR IE era stato installato dagli inquirenti un dispositivo per l'intercettazione ambientale e localizzazione GPS, che aveva inizio in data 23 novembre 2016, il ricorrente sostiene che l'identificazione dell'imputato, quale conversante nei dialoghi intercettati, non è avvenuta con alcun mezzo "canonico", essendo stata riconosciuta la voce dagli inquirenti solo sulla base del dato della sua pregressa conoscenza e della 2 convinzione che egli fosse "l'usuario della autovettura". Nulla i giudici di merito hanno aggiunto "per dimostrare una ponderata sua identificazione". Aggiunge il ricorrente che imprecisi sarebbero i dati forniti dal rilievo satellitare della posizione assunta dalla vettura OR IE durante la consumazione del delitto. Sotto altro profilo il ricorrente lamenta l'erronea risposta della Corte territoriale alla doglianza difensiva di inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza del provvedimento autorizzativo. 2.1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti commessi ai danni di AM CE (capi 9 e 10). Sostiene il ricorrente che anche per tali delitti l'affermazione cella sua responsabilità è stata dedotta solo dal ritenuto uso esclusivo dell'autovettura OR IE. Residuerebbe il dato isolato ed incerto della localizzazione satellitare della OR IE, non corroborato da alcun elemento indiziante ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.1.4. Con il quarto motivo di ricorso si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.2.1. Con il primo motivo del ricorso, proposto nell'interesse di UA IA CE dall'avv. NO RI, si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di furto in abitazione di cui al capo 4). I giudici di merito hanno erroneamente ritenuto "prova qualificante" l'individuazione effettuata dagli agenti di polizia giudiziaria dai fotogrammi estratti da una telecamera di videosorveglianza. Sostiene il ricorrente che si tratta di un riconoscimento operato su base esclusivamente percettiva, senza alcun elemento individualizzante, giacché non si è fatto riferimento a tratti somatici, movenze e altre particolari caratteristiche che avrebbero potuto legittimare l'efficacia dimostrativa della percezione, in mancanza anche di una indagine antropometrica. La Corte ha omesso, inoltre, di pronunciarsi sulla doglianza afferente alla scarsa qualità delle immagini del filmato acquisito dalle telecamere di videosorveglianza, dalle quali non era stato possibile individuare né il numero di targa dell'automobile né elementi utili ai fini dell'identificazione degli autori. Censura, poi, il ricorrente la sentenza del Tribunale nella parte in cui avrebbe utilizzato un'argomentazione incoerente e logicamente fallace per ritenere rilevante l'indizio delle telefonate anonime, sostenendo al riguardo che il fatto che la persona offesa abbia riferito che i vicini di casa avessero notato, nei giorni precedenti il furto, una OR IE di colore grigio dimostrerebbe l'esistenza di un "piano programmato" attestante la professionalità degli autori dell'illecito. Censure sono svolte anche sulla motivazione afferente alle doglianze in ordine alle concrete modalità del furto, atteso che sussiste una discrasia tra la circostanza che gli autori 3 del furto avevano utilizzato una fiamma ossidrica per aprire la cassaforte, mentre il soggetto raffigurato nelle immagini del filmato estratto dall'impianto di videosorveglianza non aveva con sé alcun arnese. 2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso sono denunziati violazione di legge, vizi motivazionali e travisamento della prova in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti di furto in abitazione e porto abusivo di armi commessi ai danni di RI (capi 5 e 6). Il ricorrente rileva che era dato oggettivamente accertato il fatto che l'autovettura "intercettata" non si fosse mai avvicinata alla via dove era avvenuto il furto, sicché da una corretta analisi dei risultati delle intercettazioni si sarebbe compreso "che i conversanti discorrevano su quanto avevano percezione de visu e che, conseguentemente, se l'azione illecita era compiuta, questa non aveva riguardato l'abitazione del RI" (così il ricorso). Il ricorrente riporta uno stralcio della trascrizione della conversazione intercettata, che smentirebbe la tesi sostenuta dai giudici di merito, secondo la quale i ladri si sarebbero allontanati a piedi, lasciando l'autovettura a chilometri di distanza. Altra censura viene svolta sulla discrasia evidenziata dalla motivazione in ordine alla localizzazione della chiave della cassaforte, in quanto dalle intercettazioni risultava in maniera evidente che fosse stata rinvenuta all'interno di un'automobile. Secondo il ricorrente le argomentazioni della sentenza impugnata sarebbero apparenti. 2.2.3. Con il terzo motivo di ricorso sono lamentati vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti di furto in abitazione e porto abusivo di armi, commessi ai danni di AM CE (capi 9 el0). La difesa lamenta la mancanza di motivazione in riferimento alle censure sollevate con l'atto d'appello afferenti al contenuto delle intercettazioni captate, che non consentirebbe affatto di ritenere provata la responsabilità dell'imputato. 2.3.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. AL RR, proposto sempre nell'interesse di UA IA CE, denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di furto in abitazione di cui al capo 4). Contraddittoria è la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, fa riferimento alla scarsa qualità delle immagini del video estrapolato dall'impianto di videosorveglianza, tanto da non consentire di individuare il numero di targa dell'autovettura, e, dall'altro, valorizza il riconoscimento del ricorrente effettuato dalla polizia giudiziaria sulla base delle stesse immagini. Ulteriori censure vengono svolte alla sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondate le deduzioni difensive sulla valenza probatoria attribuita sia ai contatti telefonici avvenuti tra il ricorrente e UA DO nelle ore precedenti alla consumazione del furto, sia alle telefonate anonime ricevute dalla persona offesa. Denunzia, altresì, il ricorrente carenza motivazionale circa l'effettivo svolgimento del fatto, stante una ricostruzione congetturale della Corte che non trova alcun riscontro nelle 4 risultanze probatorie, che hanno smentito il possesso da parte del UA di arnesi funzionali alla commissione del reato. Il travisamento della prova viene denunziato con riferimento al disallineamento dei dati temporali utili a ricostruire la dinamica dei fatti, avendo la Corte territoriale fatto riferimento a dati diversi, per poi individuare un orario, ritenuto "corretto", non rinvenibile negli elementi di prova indicati in sentenza, con conseguente impossibilità di comprendere lo sviluppo argomentativo relativo. 2.3.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunziano vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti di furto in abitazione e porto abusivo di armi commessi ai danni di RI (capi 5 e 6) stante la mancata certezza, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, sul riconoscimento della voce dell'imputato. Le argomentazioni si sovrappongono a quelle già svolte nel ricorso a firma dell'avv. RI, in particolare con riferimento anche al contenuto delle intercettazioni. 2.3.3. Con il terzo motivo di ricorso si denunziano vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti ascritti ai capi 9 e 10. La difesa lamenta l'individuazione del ricorrente quale autore del furto in danno di AM, che sarebbe basata solo sul riconoscimento della voce di uno dei conversanti delle captazioni ambientali. Quanto agli altri elementi valorizzati dai giudici di merito, il deducente contesta la valenza probatoria degli esiti della perquisizione effettuata in data 6 dicembre 2016, in occasione della quale venivano rinvenuti arnesi da scasso, non compatibili con le modalità di commissione dei furti ascritti. Viene altresì denunziato travisamento probatorio in ordine a quanto accertato con il controllo avvenuto in data 28 novembre 2016 (data diversa da quella del furto in oggetto, avvenuto due giorni prima) in danno dello stesso UA, sorpreso in compagnia di UA DO a bordo della autovettura OR IE. 2.3.4. Con il quarto motivo di ricorso si denunziano vizi motivazionali in ordine all'applicazione della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di entrambi gli imputati sono inammissibili. 2. Si procede all'esame dei motivi di ricorso proposti nell'interesse di UA DO 2.1. Versato in fatto e finalizzato a una rivalutazione delle prove è il primo motivo. I giudici di merito hanno congruamente e logicamente motivato sulle risultanze processuali in base alle quali hanno ritenuto la riconducibilità all'imputato dell'autovettura OR IE di colore grigio (targata CX430HG) impiegata per commettere i reati (pagg. 11 e ss e pag. 40 della sentenza di appello). Non si ravvisano i vizi di travisamento dedotti dalla difesa dell'imputato, che peraltro non indica specificamente quale sia l'errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento 5 probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/ 2019, S., Rv. 277758). Insomma, nella specie non ricorre un caso di travisamento delle prove, giacché la disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. fa riferimento alla contraddittorietà della motivazione che risulti non dal testo del provvedimento impugnato, ma «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Quest'ultima condizione, direttamente prescrittiva dell'onere di specifica indicazione degli atti dei quali si deduce il travisamento, non si riduce tuttavia a tale aspetto procedurale, ma presuppone, altresì, che la contraddittorietà intercorra fra le conclusioni del provvedimento e gli atti indicati. Ne segue logicamente che l'errore deducibile in questa prospettiva, in quanto apprezzabile attraverso l'indicazione di atti singoli e determinati, deve cadere sul dato significante - costituito dalla circostanza di fatto riportata quale contenuto dell'elemento di prova, per la cui rilevabilità in questa sede è necessaria la specifica indicazione dell'atto da cui l'elemento risulta - e non sul significato attribuibile allo stesso (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). L'errore deducibile ricorre, quindi, solo nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un determinato elemento che si riveli insussistente o, per come esposto nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero abbia trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento del giudice di legittimità nel senso non di una reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Pertanto, ove le censure consistano - come nel caso in esame - solo nell'esposizione di valutazioni sul significato probatorio degli elementi di prova considerati, la situazione denunciata non può essere ricondotta nel vizio di travisamento (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 27775801; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611), perché le argomentazioni difensive non scalfiscono la congruenza logica del complesso motivazionale delle senl:enze di merito. 2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Con articolata motivazione (pag. 38 e ss.) la Corte territoriale ha argomentato sulla valutazione delle risultanze probatorie che hanno consentito di ritenere che il UA abbia commesso i delitti di cui ai capi 5 e 6. La sentenza da compiuto conto del contenuto delle intercettazioni che sono state effettuate mediante l'installazione sulla citata OR IE di un dispositivo utilizzato anche per la localizzazione GPS. Il ricorrente contesta la sua identificazione come uno dei conversanti, che non è avvenuta con alcun mezzo "canonico", essendo stata riconosciuta la voce dagli inquirenti solo 6 sulla base del dato della sua pregressa conoscenza e della convinzione che egli fosse "l'usuario della autovettura". La Corte territoriale ha risposto alle analoghe doglianze con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche (pagg. 38-46 della sentenza), sicché le censure risultano pedissequamente reiterative di quelle proposte con l'atto di appello e, sotto altro profilo, sollecitano valutazioni estranee al sindacato di legittimità. Analoghe considerazioni vanno fatte sulle doglianze relative alla imprecisione che caratterizzerebbe i dati forniti dal rilievo satellitare della posizione assunta dalla vettura OR IE durante la consumazione del delitto (si vedano sempre pagg. 38-46 della sentenza). Sotto altro profilo il ricorrente lamenta l'erronea risposta della Corte territoriale alla doglianza difensiva di inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza del provvedimento autorizzativo. Le censure del ricorrente si riferiscono alle argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha risposto ad analoghe censure proposte con l'atto di appello. In particolare, la difesa aveva evidenziato che, alla base del giudizio di colpevolezza, «il g.u.p. richiama il contenuto delle conversazioni, di cui ai prog. nr. 10/11/12 R.I.T. 2215/16 che sono state disposte con decreto d'urgenza del 24.11.16 del P.M. e convalidate dal g.i.p. in data 25.11.16, con inizio delle stesse operazioni di captazione, pertanto, a fare data dal 24.11.16. Ne deriva, a detta della difesa, che le suddette conversazioni non possono essere utilizzate poiché le medesime sono intercorse in data 23.11.16, laddove in detta data viene commesso il furto, oggetto dell'addebito in valutazione, di talché le predette captazioni sono state assunte in assenza di valido decreto autorizzativo oppure esse sono avvenute il 24.11.16 e non hanno, pertanto, nulla a che vedere con il furto ai danni di RI, commesso nella diversa data del 23.11.16» (pagg. 39 e 40 della sentenza in esame). Nel ricorso si sostiene che la Corte d'appello ha omesso di rispondere alla doglianza, posto che evidenziare la regolarità/legittimità delle operazioni di captazione connesse al citato R.I.T. n. 948/2016, a sua volta relativo ad intercettazioni ambientali ed alla captazione satellitare connesse alla OR IE, non significa depurare dalle irregolarità/illegittimità le captazioni delle conversazioni telefoniche oggetto del diverso R.I.T. n. 2215/2016. Peraltro, secondo la difesa, la Corte di appello ha finito per contraddirsi riconoscendo nello stesso provvedimento impugnato la diversità e la conseguenziale necessaria distinzione tra le citate intercettazioni ambientali e localizzazioni satellitari dell'autovettura da un lato e le intercettazioni telefoniche dall'altro, quali dati muniti di una propria e soprattutto autonoma valenza probatoria. Sennonché, va rilevato in primo luogo che nel motivo di ricorso non è dedotta la decisività del contenuto delle conversazioni telefoniche cui si riferisce l'eccezione di inutilizzabilità; decisività che rileva in quanto il ricorrente ha l'onere di allegare come la non utilizzabilità della intercettazione sia idonea a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, 7 rendendo carente e illogica la motivazione sull'affermazione di responsabilità, per l'essenziale e imprescindibile forza dimostrativa del contenuto della stessa intercettazione. Va rilevato, inoltre, che il motivo di ricorso si rivela generico anche con riferimento al principio di autosufficienza. Va, in proposito, ricordato che, in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017 -26/04/2018- Rv. 273261; si vedano anche Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244329; Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, P.M. in proc. lEsposito, Rv. 229246). 2.3. Il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti commessi ai danni di AM CE (capi 9 e 10), risulta generico, perché non si confronta specificamente con le articolate e lineari argomentazioni della sentenza impugnata (pagg. 46 e ss.). Ancora una volta il ricorrente denunzia che l'affermazione della sua responsabilità è stata dedotta solo dal ritenuto uso esclusivo dell'autovettura OR IE e che residuerebbe il dato isolato ed incerto della localizzazione satellitare della autovettura, non corroborato da alcun elemento indiziante ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Il motivo risulta anche manifestamente infondato, giacché la Corte territoriale, oltre a richiamare le argomentazioni già svolte sulla prova dell'uso dell'autovettura da parte dell'imputato, ha non solo valutato le risultanze relative alla localizzazione della autovettura ma ha confrontato tali risultanze con le altre prove acquisite, ivi compreso il contenuto delle intercettazioni di cui ha dato compiuto e testuale conto. 2.4. Il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 60 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della conc:essione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Analogamente sono manifestamente infondate le doglianze sul trattamento sanzionatorio, giacché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 62 della sentenza di appello). 8 3. Inammissibile è anche il ricorso proposto, con gli atti a firma degli avvocati NO RI e AL RR, nell'interesse di UA IA CE. 3.1. Versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove in sede di legittimità sono le censure mosse con il primo motivo di entrambi gli atti a firma dei difensori, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di furto in abitazione di cui al capo 4). Nella sentenza impugnata (pagg. 17 e ss. e, in particolare, per UA IA pagg. 22 e ss.) si rinviene una motivazione articolata, congrua, non manifestamente illogica ed esente da vizi di travisamento in risposta a tutte le doglianze difensive proposte con l'atto di appello e reiterate con il ricorso. In particolare, quanto alla individuazione dell'imputato effettuata sulla base dei fotogrammi estratti da una telecamera di videosorveglianza e sulla qualità di tali immagini, la Corte territoriale ha evidenziato (pag. 22 della sentenza) che il UA è riconosciuto con assoluta certezza dalla polizia giudiziaria, che ne ha indicato le fattezze fisiche, dando atto, con produzione di apposito archivio documentale, di conoscere per ragioni investigative l'imputato (pag. 22). Si tratta di motivazione corretta e lineare, non potendosi dubitare della logicità di un ragionamento basato sull'individuazione di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria, che comunque ha fornito elementi in ordine alla pregressa conoscenza dell'imputato. Infatti, si è di fronte ad una prova atipica, la cui affidabilità deriva proprio dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato le immagini, si dica certo della identificazione del soggetto rappresentato;
ne deriva che le modalità dell'individuazione non riguardano la legalità della prova, ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento, in sede di legittimità, della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza. Sulle questioni relative alla scarsa qualità delle immagini la Corte territoriale ha articolatamente risposto alle censure della difesa, dando atto che - come riscontrabile dalle informative (acquisite agli atti perché si è proceduto con il rito abbreviato)- le videoriprese avevano reso possibile, specie all'occhio esperto degli investigatori, irdividuare con certezza il passaggio della OR fiesta di colore grigio, il soggetto che era sceso dalla stessa e che si era allontanato, dopo il furto, con i due sacchi (pag. 23 della sentenza). Cosa diversa, invece, è che non si era riusciti a leggere il numero di targa della suddetta OR, mentre gli investigatori erano riusciti a vedere una ammaccatura sulla carrozzeria;
circostanze queste che sono state ritenute correttamente del tutto irrilevanti, posto che è acclarato che fosse UA IA il passeggero nell'autovettura (si veda sempre pag. 23 della sentenza). Si legge pure nella sentenza quanto segue: «Per dirla in una parola, e salvo il rimando a quanto, già sul punto osservato, altro è la "bassa qualità delle immagini", che non ha consentito di individuare la targa della OR IE, altra e diversa cosa è la qualità delle immagini che, riportate in atti 9 ed esaminate da inquirenti che conoscono l'imputato, ha consentito, come detto, di identificare con certezza assoluta il presente inquisito, secondo un giudizio di assoluta attendibilità da accordare alle forze dell'ordine, che hanno condotto l'intera operazione investigativa, in oggetto» (pag. 27 della sentenza). La Corte territoriale ha pure disatteso con congrue e corrette argomentazioni giuridiche le censure della difesa sulla compatibilità degli orari del furto e della ripresa dell'auto da parte dell'impianto di videosorveglianza, dando specifico conto delle risultanze delle informative acquisite agli atti, con argomentazioni congrue e logiche (pag. 24 della sentenza). Analoghe considerazioni vanno fatte sulla motivazione afferente ai contatti telefonici tra i due imputati poche ore prima del furto (ritenuti dalla Corte territoriale irrilevanti) e alle telefonate anonime, collegate al dato per i cui i vicini avevano notato nei giorni precedenti al delitto il passaggio proprio della OR IE di colore grigio;
circostanza quest'ultima ritenuta dai giudici di merito come dimostrativa dell'esistenza di un "piano programmato", capace di attestare la professionalità degli autori del reato (pag. 24 della sentenza). Nella sentenza sono state fornite ulteriori puntuali risposte a tutte le altre censure della difesa (pagg. 25 - 28) e le doglianze sul punto proposte negli atti di ricorso non si confrontano con il solido apparato argomentativo, limitandosi a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio. La Corte territoriale, facendo specifico riferimento alle risultanze processuali, con valutazioni esenti da vizi di travisamento, ha delineato i punti fermi che incidono sulla posizione di UA IA «che è disceso dalla OR IE grigia, non meglio identificata, ha compiuto il furto e poi si è dileguato, ricongiungendosi con il proprio complice, la cui auto, più volte, con certezza, si è diretta sulla scena del crimine, senza che sia stato possibile giungere all'identificazione del suo guidatore, quale dato, qui, nondimeno affatto pertinente. Per gli stessi, e già specificati motivi, è del tutto ultronea la valorizzazione dei contatti telefonici pregressi tra i due UA, posto che a UA DO non è contestato questo delitto, e la responsabilità del presente istante si fonda su solide e diverse risultanze probatorie» (pag. 26 della sentenza). Motivazione sufficiente e lineare si rinviene pure sulla questione dell'arnese utilizzato per commettere il furto, tenuto conto che lo stesso sia stato commesso mediante l'uso della fiamma ossidrica. Alle analoghe censure proposte con l'atto di appello la Corte territoriale ha risposto, in primo luogo, evidenziando che l'utilizzo di una fiamma ossidrica è solo un'ipotesi. Inoltre, ha ritenuto irrilevante il fatto che UA non fosse stato ripreso con arnesi in mano, correttamente evidenziando che «non si può affatto escludere l'esistenza di altri soggetti, non individuati, giunti in ausilio dell'imputato, fermo il dato obiettivo, per cui l'istante partecipa, in modo oggettivo, al furto, in esame» (pagg. 26 e 28 della sentenza). 3.2. Pedissequamente reiterative di doglianze già proposte con l'atto di appello sono quelle articolate con i motivi di ricorso con i quali sono denunziati violazione di legge, vizi 10 motivazionali e travisamento della prova in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti di furto in abitazione e porto abusivo di armi commessi ai danni di RI (capi 5 e 6). Come si è già detto analizzando la posizione di UA DO, la Corte territoriale ha ampiamente motivato (pagg. 28 e ss.) sulle risultanze processuali in base alle quali si è ritenuta la responsabilità di entrambi gli imputati anche per i delitti di cui ai citati capi di imputazione. In particolare, le valutazioni della Corte di appello sulle suddette risultanze, in risposta alle deduzioni difensive (pagg. 38 e ss), sono state incentrate, in primo luogo, sull'incrocio tra l'indicazione geo/satellitare, che ha provato la presenza della OR IE «proprio nei luoghi in cui si è verificato l'atto predatorio, l'orario, del tutto compatibile con il commesso furto, in cui la stessa auto risulta sostare nei pressi della casa violata, ed infine il contenuto delle captate conversazioni sono univoci elementi che attestano, con certezza, la fondatezza dell'addebito, in contestazione». Quanto all'individuazione di UA IA, quale passeggero della OR IE con la quale è stato commesso il furto, i giudici di merito hanno dato atto del riconoscimento da parte della polizia giudiziaria della sua voce, essendo soggetto noto agi inquirenti, «che hanno, peraltro, sottoposto a captazione utenze a lui in uso, e ne hanno ascoltato più volte il timbro di voce, oltre che per gli univoci e personali riferimenti, espressi con riguardo ai membri della sua famiglia ristretta, senza contare, a tacer d'altro, che Bevi/acqua DO si rivolge al suo complice chiamando NZ, che è il diminuitivo, appunto, di CE, nome di battesimo del presente imputato» (pag. 39 della sentenza). Le censure della difesa in ordine alle intercettazioni non sono consentite, perché costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra le tante, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337; in senso conforme: n. 46301 del 2013 rv. 258164 - 01, n. 50701 del 2016 rv. 268389 - 01, n. 35181 del 2013 rv. 257784 - 01; si veda anche in materia Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715). Nella specie non si rileva alcuna manifesta illogicità e irragionevolezza nell'apparato argomentativo della motivazione, anche nella parte che riguarda la risposta alle doglianze proposte con l'atto di appello (pagg. 43-44 e pag. 46 della sentenza). Analoghe considerazioni vanno fatte sulla motivazione afferente al rilievo offerto dai dati GPS in ordine alla localizzazione della autovettura OR IE (pag. 44 e pag. 46 della sentenza) a fronte della quale, ancora una volta, le censure della difesa mirano a ottenere una rivalutazione della prova da parte di questa Corte. 3.3. Prive di specificità, versate in fatto e finalizzate ad ottenere una rivalutazione delle prove sono le censure proposte in entrambi gli atti di ricorso in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti ascritti ai capi 9 e 10. 11 La Corte territoriale ha dedicato anche a tali delitti valutazioni specifiche ed articolate sulle risultanze processuali, per poi rispondere alle doglianze difensive proposte con l'atto di appello (pagg. 46 e ss. della sentenza). La puntuale e dettagliata motivazione della Corte territoriale smentisce l'assunto difensivo secondo il quale l'individuazione del ricorrente quale autore del furto in danno di AM sarebbe basata solo sul riconoscimento della voce di uno dei conversanti delle captazioni ambientali. La Corte di appello ha indicato analiticamente tutti gli altri elementi emersi a carico dell'imputato, ivi compreso quanto desumibile dalla perquisizione effettuata in data 6 dicembre 2016, in occasione della quale venivano rinvenuti arnesi da scasso, compatibili con le modalità di commissione dei furti ascritti e comunque comprovanti la professionalità criminale degli imputati (si vedano pagg. 55-56 e 59 della sentenza). Generica e versata in fatto, poi, è la censura di travisamento probatorio in ordine a quanto accertato con il controllo avvenuto in data 28 novembre 2016 (data diversa da quella del furto in oggetto) in danno dello stesso UA, sorpreso in c:ompagnia di UA DO a bordo della autovettura OR IE. Peraltro, non si ravvisano affatto i vizi di travisamento dedotti e, in proposito, si richiama quanto già rilevato sopra in ordine ai principi applicabili in materia, dovendo solo qui aggiungersi che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo per la prima volta il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in presenza di cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo il vizio dedotto viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità. 3.4. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso con il quale si denunziano vizi motivazionali in ordine all'applicazione della recidiva. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 61 della sentenza) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice". Peraltro dal motivo di ricorso non emergono i connotati di decisività e rilevanza dell'elemento probatorio che sarebbe stato travisato, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della motivazione sulla affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli. 12 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il consigliere este li Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avvocato NO RI, in difesa di UA DO e UA IA CE, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'avvocato Francesco Calabrese, in difesa di DO UA, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato AL RR, in difesa di UA IA CE, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 dicembre 2020, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha, per quanto qui di interesse, confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 5968 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 06/10/2022 UA DO e UA IA CE erano stati condannati per diversi reati di furto in abitazione e porto in luogo pubblico di armi da sparo. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con atti distinti, sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia, ed articolati nei motivi qui di seguito, sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. Nell'interesse di UA IA CE sono stati presentati due atti di ricorso sottoscritti da diversi avvocati. 2.1.1. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di UA DO si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti di furto in abitazione e porto abusivo di armi commessi ai danni di MI NO (capi 2 e 3). In particolare, è lamentata la riconducibilità all'imputato dell'autovettura FORD FIESTA di colore grigio (targata CX430HG) impiegata per commettere i reati, stante la non provata esclusiva disponibilità del mezzo, come emerge dalle risultanze processuali relative al delitto di furto in abitazione di cui al capo 4), commesso con la stessa auto ma non contestato al UA. Secondo l'ipotesi accusatoria l'esclusiva disponibilità del mezzo sarebbe provata dal fatto che la proprietaria della autovettura è la suocera del UA e che questi in tre occasioni, ricadenti in un arco temporale superiore a un anno, era stato visto alla guida dell'auto. Sostiene il ricorrente che vi sarebbe un doppio travisamento della prova, non soltanto in punto di esclusività dell'utilizzo dell'autovettura ma anche dell'identità fisica tra detta autovettura e quella impiegata per consumare il furto, posto che la coincidenza tra i veicoli è frutto di una mera convinzione degli organi inquirenti scaturita dall'interpretazione di "dati forzati". Aggiunge il ricorrente che non vi è stata alcuna "identificazione" dell'imputato, il quale è stato coinvolto sulla presunzione erronea dell'uso esclusivo dell'auto e sul dato dell'aggancio della cella posta nelle adiacenze del luogo del furto da parte dell'utenza mobile del UA;
dato, quest'ultimo, non rilevante, perché soggetto ad imprecisioni in ragione della sua natura "tecnica", per cui avrebbe dovuto essere corroborato da altri elementi ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che però sono del tutto mancanti. 2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di furto in abitazione e porto abusivo di armi, commesso ai danni di RI DO (capi 5 e 6). Dopo aver evidenziato che sulla OR IE era stato installato dagli inquirenti un dispositivo per l'intercettazione ambientale e localizzazione GPS, che aveva inizio in data 23 novembre 2016, il ricorrente sostiene che l'identificazione dell'imputato, quale conversante nei dialoghi intercettati, non è avvenuta con alcun mezzo "canonico", essendo stata riconosciuta la voce dagli inquirenti solo sulla base del dato della sua pregressa conoscenza e della 2 convinzione che egli fosse "l'usuario della autovettura". Nulla i giudici di merito hanno aggiunto "per dimostrare una ponderata sua identificazione". Aggiunge il ricorrente che imprecisi sarebbero i dati forniti dal rilievo satellitare della posizione assunta dalla vettura OR IE durante la consumazione del delitto. Sotto altro profilo il ricorrente lamenta l'erronea risposta della Corte territoriale alla doglianza difensiva di inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza del provvedimento autorizzativo. 2.1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti commessi ai danni di AM CE (capi 9 e 10). Sostiene il ricorrente che anche per tali delitti l'affermazione cella sua responsabilità è stata dedotta solo dal ritenuto uso esclusivo dell'autovettura OR IE. Residuerebbe il dato isolato ed incerto della localizzazione satellitare della OR IE, non corroborato da alcun elemento indiziante ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.1.4. Con il quarto motivo di ricorso si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.2.1. Con il primo motivo del ricorso, proposto nell'interesse di UA IA CE dall'avv. NO RI, si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di furto in abitazione di cui al capo 4). I giudici di merito hanno erroneamente ritenuto "prova qualificante" l'individuazione effettuata dagli agenti di polizia giudiziaria dai fotogrammi estratti da una telecamera di videosorveglianza. Sostiene il ricorrente che si tratta di un riconoscimento operato su base esclusivamente percettiva, senza alcun elemento individualizzante, giacché non si è fatto riferimento a tratti somatici, movenze e altre particolari caratteristiche che avrebbero potuto legittimare l'efficacia dimostrativa della percezione, in mancanza anche di una indagine antropometrica. La Corte ha omesso, inoltre, di pronunciarsi sulla doglianza afferente alla scarsa qualità delle immagini del filmato acquisito dalle telecamere di videosorveglianza, dalle quali non era stato possibile individuare né il numero di targa dell'automobile né elementi utili ai fini dell'identificazione degli autori. Censura, poi, il ricorrente la sentenza del Tribunale nella parte in cui avrebbe utilizzato un'argomentazione incoerente e logicamente fallace per ritenere rilevante l'indizio delle telefonate anonime, sostenendo al riguardo che il fatto che la persona offesa abbia riferito che i vicini di casa avessero notato, nei giorni precedenti il furto, una OR IE di colore grigio dimostrerebbe l'esistenza di un "piano programmato" attestante la professionalità degli autori dell'illecito. Censure sono svolte anche sulla motivazione afferente alle doglianze in ordine alle concrete modalità del furto, atteso che sussiste una discrasia tra la circostanza che gli autori 3 del furto avevano utilizzato una fiamma ossidrica per aprire la cassaforte, mentre il soggetto raffigurato nelle immagini del filmato estratto dall'impianto di videosorveglianza non aveva con sé alcun arnese. 2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso sono denunziati violazione di legge, vizi motivazionali e travisamento della prova in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti di furto in abitazione e porto abusivo di armi commessi ai danni di RI (capi 5 e 6). Il ricorrente rileva che era dato oggettivamente accertato il fatto che l'autovettura "intercettata" non si fosse mai avvicinata alla via dove era avvenuto il furto, sicché da una corretta analisi dei risultati delle intercettazioni si sarebbe compreso "che i conversanti discorrevano su quanto avevano percezione de visu e che, conseguentemente, se l'azione illecita era compiuta, questa non aveva riguardato l'abitazione del RI" (così il ricorso). Il ricorrente riporta uno stralcio della trascrizione della conversazione intercettata, che smentirebbe la tesi sostenuta dai giudici di merito, secondo la quale i ladri si sarebbero allontanati a piedi, lasciando l'autovettura a chilometri di distanza. Altra censura viene svolta sulla discrasia evidenziata dalla motivazione in ordine alla localizzazione della chiave della cassaforte, in quanto dalle intercettazioni risultava in maniera evidente che fosse stata rinvenuta all'interno di un'automobile. Secondo il ricorrente le argomentazioni della sentenza impugnata sarebbero apparenti. 2.2.3. Con il terzo motivo di ricorso sono lamentati vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti di furto in abitazione e porto abusivo di armi, commessi ai danni di AM CE (capi 9 el0). La difesa lamenta la mancanza di motivazione in riferimento alle censure sollevate con l'atto d'appello afferenti al contenuto delle intercettazioni captate, che non consentirebbe affatto di ritenere provata la responsabilità dell'imputato. 2.3.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. AL RR, proposto sempre nell'interesse di UA IA CE, denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di furto in abitazione di cui al capo 4). Contraddittoria è la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, fa riferimento alla scarsa qualità delle immagini del video estrapolato dall'impianto di videosorveglianza, tanto da non consentire di individuare il numero di targa dell'autovettura, e, dall'altro, valorizza il riconoscimento del ricorrente effettuato dalla polizia giudiziaria sulla base delle stesse immagini. Ulteriori censure vengono svolte alla sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondate le deduzioni difensive sulla valenza probatoria attribuita sia ai contatti telefonici avvenuti tra il ricorrente e UA DO nelle ore precedenti alla consumazione del furto, sia alle telefonate anonime ricevute dalla persona offesa. Denunzia, altresì, il ricorrente carenza motivazionale circa l'effettivo svolgimento del fatto, stante una ricostruzione congetturale della Corte che non trova alcun riscontro nelle 4 risultanze probatorie, che hanno smentito il possesso da parte del UA di arnesi funzionali alla commissione del reato. Il travisamento della prova viene denunziato con riferimento al disallineamento dei dati temporali utili a ricostruire la dinamica dei fatti, avendo la Corte territoriale fatto riferimento a dati diversi, per poi individuare un orario, ritenuto "corretto", non rinvenibile negli elementi di prova indicati in sentenza, con conseguente impossibilità di comprendere lo sviluppo argomentativo relativo. 2.3.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunziano vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti di furto in abitazione e porto abusivo di armi commessi ai danni di RI (capi 5 e 6) stante la mancata certezza, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, sul riconoscimento della voce dell'imputato. Le argomentazioni si sovrappongono a quelle già svolte nel ricorso a firma dell'avv. RI, in particolare con riferimento anche al contenuto delle intercettazioni. 2.3.3. Con il terzo motivo di ricorso si denunziano vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti ascritti ai capi 9 e 10. La difesa lamenta l'individuazione del ricorrente quale autore del furto in danno di AM, che sarebbe basata solo sul riconoscimento della voce di uno dei conversanti delle captazioni ambientali. Quanto agli altri elementi valorizzati dai giudici di merito, il deducente contesta la valenza probatoria degli esiti della perquisizione effettuata in data 6 dicembre 2016, in occasione della quale venivano rinvenuti arnesi da scasso, non compatibili con le modalità di commissione dei furti ascritti. Viene altresì denunziato travisamento probatorio in ordine a quanto accertato con il controllo avvenuto in data 28 novembre 2016 (data diversa da quella del furto in oggetto, avvenuto due giorni prima) in danno dello stesso UA, sorpreso in compagnia di UA DO a bordo della autovettura OR IE. 2.3.4. Con il quarto motivo di ricorso si denunziano vizi motivazionali in ordine all'applicazione della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di entrambi gli imputati sono inammissibili. 2. Si procede all'esame dei motivi di ricorso proposti nell'interesse di UA DO 2.1. Versato in fatto e finalizzato a una rivalutazione delle prove è il primo motivo. I giudici di merito hanno congruamente e logicamente motivato sulle risultanze processuali in base alle quali hanno ritenuto la riconducibilità all'imputato dell'autovettura OR IE di colore grigio (targata CX430HG) impiegata per commettere i reati (pagg. 11 e ss e pag. 40 della sentenza di appello). Non si ravvisano i vizi di travisamento dedotti dalla difesa dell'imputato, che peraltro non indica specificamente quale sia l'errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento 5 probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/ 2019, S., Rv. 277758). Insomma, nella specie non ricorre un caso di travisamento delle prove, giacché la disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. fa riferimento alla contraddittorietà della motivazione che risulti non dal testo del provvedimento impugnato, ma «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Quest'ultima condizione, direttamente prescrittiva dell'onere di specifica indicazione degli atti dei quali si deduce il travisamento, non si riduce tuttavia a tale aspetto procedurale, ma presuppone, altresì, che la contraddittorietà intercorra fra le conclusioni del provvedimento e gli atti indicati. Ne segue logicamente che l'errore deducibile in questa prospettiva, in quanto apprezzabile attraverso l'indicazione di atti singoli e determinati, deve cadere sul dato significante - costituito dalla circostanza di fatto riportata quale contenuto dell'elemento di prova, per la cui rilevabilità in questa sede è necessaria la specifica indicazione dell'atto da cui l'elemento risulta - e non sul significato attribuibile allo stesso (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). L'errore deducibile ricorre, quindi, solo nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un determinato elemento che si riveli insussistente o, per come esposto nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero abbia trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento del giudice di legittimità nel senso non di una reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Pertanto, ove le censure consistano - come nel caso in esame - solo nell'esposizione di valutazioni sul significato probatorio degli elementi di prova considerati, la situazione denunciata non può essere ricondotta nel vizio di travisamento (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 27775801; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611), perché le argomentazioni difensive non scalfiscono la congruenza logica del complesso motivazionale delle senl:enze di merito. 2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Con articolata motivazione (pag. 38 e ss.) la Corte territoriale ha argomentato sulla valutazione delle risultanze probatorie che hanno consentito di ritenere che il UA abbia commesso i delitti di cui ai capi 5 e 6. La sentenza da compiuto conto del contenuto delle intercettazioni che sono state effettuate mediante l'installazione sulla citata OR IE di un dispositivo utilizzato anche per la localizzazione GPS. Il ricorrente contesta la sua identificazione come uno dei conversanti, che non è avvenuta con alcun mezzo "canonico", essendo stata riconosciuta la voce dagli inquirenti solo 6 sulla base del dato della sua pregressa conoscenza e della convinzione che egli fosse "l'usuario della autovettura". La Corte territoriale ha risposto alle analoghe doglianze con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche (pagg. 38-46 della sentenza), sicché le censure risultano pedissequamente reiterative di quelle proposte con l'atto di appello e, sotto altro profilo, sollecitano valutazioni estranee al sindacato di legittimità. Analoghe considerazioni vanno fatte sulle doglianze relative alla imprecisione che caratterizzerebbe i dati forniti dal rilievo satellitare della posizione assunta dalla vettura OR IE durante la consumazione del delitto (si vedano sempre pagg. 38-46 della sentenza). Sotto altro profilo il ricorrente lamenta l'erronea risposta della Corte territoriale alla doglianza difensiva di inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza del provvedimento autorizzativo. Le censure del ricorrente si riferiscono alle argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha risposto ad analoghe censure proposte con l'atto di appello. In particolare, la difesa aveva evidenziato che, alla base del giudizio di colpevolezza, «il g.u.p. richiama il contenuto delle conversazioni, di cui ai prog. nr. 10/11/12 R.I.T. 2215/16 che sono state disposte con decreto d'urgenza del 24.11.16 del P.M. e convalidate dal g.i.p. in data 25.11.16, con inizio delle stesse operazioni di captazione, pertanto, a fare data dal 24.11.16. Ne deriva, a detta della difesa, che le suddette conversazioni non possono essere utilizzate poiché le medesime sono intercorse in data 23.11.16, laddove in detta data viene commesso il furto, oggetto dell'addebito in valutazione, di talché le predette captazioni sono state assunte in assenza di valido decreto autorizzativo oppure esse sono avvenute il 24.11.16 e non hanno, pertanto, nulla a che vedere con il furto ai danni di RI, commesso nella diversa data del 23.11.16» (pagg. 39 e 40 della sentenza in esame). Nel ricorso si sostiene che la Corte d'appello ha omesso di rispondere alla doglianza, posto che evidenziare la regolarità/legittimità delle operazioni di captazione connesse al citato R.I.T. n. 948/2016, a sua volta relativo ad intercettazioni ambientali ed alla captazione satellitare connesse alla OR IE, non significa depurare dalle irregolarità/illegittimità le captazioni delle conversazioni telefoniche oggetto del diverso R.I.T. n. 2215/2016. Peraltro, secondo la difesa, la Corte di appello ha finito per contraddirsi riconoscendo nello stesso provvedimento impugnato la diversità e la conseguenziale necessaria distinzione tra le citate intercettazioni ambientali e localizzazioni satellitari dell'autovettura da un lato e le intercettazioni telefoniche dall'altro, quali dati muniti di una propria e soprattutto autonoma valenza probatoria. Sennonché, va rilevato in primo luogo che nel motivo di ricorso non è dedotta la decisività del contenuto delle conversazioni telefoniche cui si riferisce l'eccezione di inutilizzabilità; decisività che rileva in quanto il ricorrente ha l'onere di allegare come la non utilizzabilità della intercettazione sia idonea a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, 7 rendendo carente e illogica la motivazione sull'affermazione di responsabilità, per l'essenziale e imprescindibile forza dimostrativa del contenuto della stessa intercettazione. Va rilevato, inoltre, che il motivo di ricorso si rivela generico anche con riferimento al principio di autosufficienza. Va, in proposito, ricordato che, in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017 -26/04/2018- Rv. 273261; si vedano anche Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244329; Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, P.M. in proc. lEsposito, Rv. 229246). 2.3. Il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti commessi ai danni di AM CE (capi 9 e 10), risulta generico, perché non si confronta specificamente con le articolate e lineari argomentazioni della sentenza impugnata (pagg. 46 e ss.). Ancora una volta il ricorrente denunzia che l'affermazione della sua responsabilità è stata dedotta solo dal ritenuto uso esclusivo dell'autovettura OR IE e che residuerebbe il dato isolato ed incerto della localizzazione satellitare della autovettura, non corroborato da alcun elemento indiziante ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Il motivo risulta anche manifestamente infondato, giacché la Corte territoriale, oltre a richiamare le argomentazioni già svolte sulla prova dell'uso dell'autovettura da parte dell'imputato, ha non solo valutato le risultanze relative alla localizzazione della autovettura ma ha confrontato tali risultanze con le altre prove acquisite, ivi compreso il contenuto delle intercettazioni di cui ha dato compiuto e testuale conto. 2.4. Il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 60 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della conc:essione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Analogamente sono manifestamente infondate le doglianze sul trattamento sanzionatorio, giacché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 62 della sentenza di appello). 8 3. Inammissibile è anche il ricorso proposto, con gli atti a firma degli avvocati NO RI e AL RR, nell'interesse di UA IA CE. 3.1. Versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove in sede di legittimità sono le censure mosse con il primo motivo di entrambi gli atti a firma dei difensori, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di furto in abitazione di cui al capo 4). Nella sentenza impugnata (pagg. 17 e ss. e, in particolare, per UA IA pagg. 22 e ss.) si rinviene una motivazione articolata, congrua, non manifestamente illogica ed esente da vizi di travisamento in risposta a tutte le doglianze difensive proposte con l'atto di appello e reiterate con il ricorso. In particolare, quanto alla individuazione dell'imputato effettuata sulla base dei fotogrammi estratti da una telecamera di videosorveglianza e sulla qualità di tali immagini, la Corte territoriale ha evidenziato (pag. 22 della sentenza) che il UA è riconosciuto con assoluta certezza dalla polizia giudiziaria, che ne ha indicato le fattezze fisiche, dando atto, con produzione di apposito archivio documentale, di conoscere per ragioni investigative l'imputato (pag. 22). Si tratta di motivazione corretta e lineare, non potendosi dubitare della logicità di un ragionamento basato sull'individuazione di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria, che comunque ha fornito elementi in ordine alla pregressa conoscenza dell'imputato. Infatti, si è di fronte ad una prova atipica, la cui affidabilità deriva proprio dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato le immagini, si dica certo della identificazione del soggetto rappresentato;
ne deriva che le modalità dell'individuazione non riguardano la legalità della prova, ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento, in sede di legittimità, della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza. Sulle questioni relative alla scarsa qualità delle immagini la Corte territoriale ha articolatamente risposto alle censure della difesa, dando atto che - come riscontrabile dalle informative (acquisite agli atti perché si è proceduto con il rito abbreviato)- le videoriprese avevano reso possibile, specie all'occhio esperto degli investigatori, irdividuare con certezza il passaggio della OR fiesta di colore grigio, il soggetto che era sceso dalla stessa e che si era allontanato, dopo il furto, con i due sacchi (pag. 23 della sentenza). Cosa diversa, invece, è che non si era riusciti a leggere il numero di targa della suddetta OR, mentre gli investigatori erano riusciti a vedere una ammaccatura sulla carrozzeria;
circostanze queste che sono state ritenute correttamente del tutto irrilevanti, posto che è acclarato che fosse UA IA il passeggero nell'autovettura (si veda sempre pag. 23 della sentenza). Si legge pure nella sentenza quanto segue: «Per dirla in una parola, e salvo il rimando a quanto, già sul punto osservato, altro è la "bassa qualità delle immagini", che non ha consentito di individuare la targa della OR IE, altra e diversa cosa è la qualità delle immagini che, riportate in atti 9 ed esaminate da inquirenti che conoscono l'imputato, ha consentito, come detto, di identificare con certezza assoluta il presente inquisito, secondo un giudizio di assoluta attendibilità da accordare alle forze dell'ordine, che hanno condotto l'intera operazione investigativa, in oggetto» (pag. 27 della sentenza). La Corte territoriale ha pure disatteso con congrue e corrette argomentazioni giuridiche le censure della difesa sulla compatibilità degli orari del furto e della ripresa dell'auto da parte dell'impianto di videosorveglianza, dando specifico conto delle risultanze delle informative acquisite agli atti, con argomentazioni congrue e logiche (pag. 24 della sentenza). Analoghe considerazioni vanno fatte sulla motivazione afferente ai contatti telefonici tra i due imputati poche ore prima del furto (ritenuti dalla Corte territoriale irrilevanti) e alle telefonate anonime, collegate al dato per i cui i vicini avevano notato nei giorni precedenti al delitto il passaggio proprio della OR IE di colore grigio;
circostanza quest'ultima ritenuta dai giudici di merito come dimostrativa dell'esistenza di un "piano programmato", capace di attestare la professionalità degli autori del reato (pag. 24 della sentenza). Nella sentenza sono state fornite ulteriori puntuali risposte a tutte le altre censure della difesa (pagg. 25 - 28) e le doglianze sul punto proposte negli atti di ricorso non si confrontano con il solido apparato argomentativo, limitandosi a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio. La Corte territoriale, facendo specifico riferimento alle risultanze processuali, con valutazioni esenti da vizi di travisamento, ha delineato i punti fermi che incidono sulla posizione di UA IA «che è disceso dalla OR IE grigia, non meglio identificata, ha compiuto il furto e poi si è dileguato, ricongiungendosi con il proprio complice, la cui auto, più volte, con certezza, si è diretta sulla scena del crimine, senza che sia stato possibile giungere all'identificazione del suo guidatore, quale dato, qui, nondimeno affatto pertinente. Per gli stessi, e già specificati motivi, è del tutto ultronea la valorizzazione dei contatti telefonici pregressi tra i due UA, posto che a UA DO non è contestato questo delitto, e la responsabilità del presente istante si fonda su solide e diverse risultanze probatorie» (pag. 26 della sentenza). Motivazione sufficiente e lineare si rinviene pure sulla questione dell'arnese utilizzato per commettere il furto, tenuto conto che lo stesso sia stato commesso mediante l'uso della fiamma ossidrica. Alle analoghe censure proposte con l'atto di appello la Corte territoriale ha risposto, in primo luogo, evidenziando che l'utilizzo di una fiamma ossidrica è solo un'ipotesi. Inoltre, ha ritenuto irrilevante il fatto che UA non fosse stato ripreso con arnesi in mano, correttamente evidenziando che «non si può affatto escludere l'esistenza di altri soggetti, non individuati, giunti in ausilio dell'imputato, fermo il dato obiettivo, per cui l'istante partecipa, in modo oggettivo, al furto, in esame» (pagg. 26 e 28 della sentenza). 3.2. Pedissequamente reiterative di doglianze già proposte con l'atto di appello sono quelle articolate con i motivi di ricorso con i quali sono denunziati violazione di legge, vizi 10 motivazionali e travisamento della prova in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti di furto in abitazione e porto abusivo di armi commessi ai danni di RI (capi 5 e 6). Come si è già detto analizzando la posizione di UA DO, la Corte territoriale ha ampiamente motivato (pagg. 28 e ss.) sulle risultanze processuali in base alle quali si è ritenuta la responsabilità di entrambi gli imputati anche per i delitti di cui ai citati capi di imputazione. In particolare, le valutazioni della Corte di appello sulle suddette risultanze, in risposta alle deduzioni difensive (pagg. 38 e ss), sono state incentrate, in primo luogo, sull'incrocio tra l'indicazione geo/satellitare, che ha provato la presenza della OR IE «proprio nei luoghi in cui si è verificato l'atto predatorio, l'orario, del tutto compatibile con il commesso furto, in cui la stessa auto risulta sostare nei pressi della casa violata, ed infine il contenuto delle captate conversazioni sono univoci elementi che attestano, con certezza, la fondatezza dell'addebito, in contestazione». Quanto all'individuazione di UA IA, quale passeggero della OR IE con la quale è stato commesso il furto, i giudici di merito hanno dato atto del riconoscimento da parte della polizia giudiziaria della sua voce, essendo soggetto noto agi inquirenti, «che hanno, peraltro, sottoposto a captazione utenze a lui in uso, e ne hanno ascoltato più volte il timbro di voce, oltre che per gli univoci e personali riferimenti, espressi con riguardo ai membri della sua famiglia ristretta, senza contare, a tacer d'altro, che Bevi/acqua DO si rivolge al suo complice chiamando NZ, che è il diminuitivo, appunto, di CE, nome di battesimo del presente imputato» (pag. 39 della sentenza). Le censure della difesa in ordine alle intercettazioni non sono consentite, perché costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra le tante, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337; in senso conforme: n. 46301 del 2013 rv. 258164 - 01, n. 50701 del 2016 rv. 268389 - 01, n. 35181 del 2013 rv. 257784 - 01; si veda anche in materia Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715). Nella specie non si rileva alcuna manifesta illogicità e irragionevolezza nell'apparato argomentativo della motivazione, anche nella parte che riguarda la risposta alle doglianze proposte con l'atto di appello (pagg. 43-44 e pag. 46 della sentenza). Analoghe considerazioni vanno fatte sulla motivazione afferente al rilievo offerto dai dati GPS in ordine alla localizzazione della autovettura OR IE (pag. 44 e pag. 46 della sentenza) a fronte della quale, ancora una volta, le censure della difesa mirano a ottenere una rivalutazione della prova da parte di questa Corte. 3.3. Prive di specificità, versate in fatto e finalizzate ad ottenere una rivalutazione delle prove sono le censure proposte in entrambi gli atti di ricorso in riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti ascritti ai capi 9 e 10. 11 La Corte territoriale ha dedicato anche a tali delitti valutazioni specifiche ed articolate sulle risultanze processuali, per poi rispondere alle doglianze difensive proposte con l'atto di appello (pagg. 46 e ss. della sentenza). La puntuale e dettagliata motivazione della Corte territoriale smentisce l'assunto difensivo secondo il quale l'individuazione del ricorrente quale autore del furto in danno di AM sarebbe basata solo sul riconoscimento della voce di uno dei conversanti delle captazioni ambientali. La Corte di appello ha indicato analiticamente tutti gli altri elementi emersi a carico dell'imputato, ivi compreso quanto desumibile dalla perquisizione effettuata in data 6 dicembre 2016, in occasione della quale venivano rinvenuti arnesi da scasso, compatibili con le modalità di commissione dei furti ascritti e comunque comprovanti la professionalità criminale degli imputati (si vedano pagg. 55-56 e 59 della sentenza). Generica e versata in fatto, poi, è la censura di travisamento probatorio in ordine a quanto accertato con il controllo avvenuto in data 28 novembre 2016 (data diversa da quella del furto in oggetto) in danno dello stesso UA, sorpreso in c:ompagnia di UA DO a bordo della autovettura OR IE. Peraltro, non si ravvisano affatto i vizi di travisamento dedotti e, in proposito, si richiama quanto già rilevato sopra in ordine ai principi applicabili in materia, dovendo solo qui aggiungersi che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo per la prima volta il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in presenza di cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo il vizio dedotto viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità. 3.4. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso con il quale si denunziano vizi motivazionali in ordine all'applicazione della recidiva. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 61 della sentenza) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice". Peraltro dal motivo di ricorso non emergono i connotati di decisività e rilevanza dell'elemento probatorio che sarebbe stato travisato, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della motivazione sulla affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli. 12 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il consigliere este li Presidente