Sentenza 26 giugno 2009
Massime • 1
Non integra il delitto di subornazione la condotta di colui che induce a rendere falsa testimonianza chi sia stato solo indicato come testimone nel ricorso proposto davanti al giudice del lavoro, atteso che in tale momento questi non ha ancora assunto formalmente la qualifica di teste.
Commentari • 3
- 1. Alle S.U. la questione della configurabilità del reato di cuiMarianna Ricci · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza in commento la Sesta Sezione della Cassazione affronta la spinosa questione dei rapporti e delle interferenze tra le due forme di istigazione a delinquere previste dagli artt. 322 (Istigazione alla corruzione) e 377 c.p. (Intralcio alla giustizia). Per vero, è proprio quest'ultima disposizione a costituire il fulcro dell'indagine condotta dai Giudici di piazza Cavour, che analizzano la struttura e i presupposti di applicabilità del delitto di intralcio alla giustizia (già subornazione) nella particolare ipotesi in cui il soggetto indotto al mendacio sia il consulente tecnico del pubblico ministero. La Corte, infatti, è chiamata a sciogliere il nodo dell'applicabilità …
Leggi di più… - 2. Tenta di influenzare il consulente tecnico del Pm? E' intralcio alla giustiziaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 febbraio 2015
- 3. Processo penale, consulente, Pubblico Ministero, denaro, offerta, penaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2009, n. 35150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35150 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/06/2009
Dott. SERPICO AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO AN - Consigliere - N. 1362
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 11437/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE AN GA, n. a Sassari il 9.10.1965, quale parte civile;
nel procedimento a carico di:
AN IN, n. a Sackingen (Germania) il 22.7.1965;
avverso la sentenza in data 14 novembre 2008 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito per l'imputato MA il difensore avv. Marco Enrico, che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza in data 18 gennaio 2007 del Tribunale di Sassari, appellata dalla parte civile HE AN GA, con la quale l'imputato IN AN era stato assolto dal reato di cui all'art. 377 c.p. con la formula "perché il fatto non sussiste".
Osservava la Corte di appello che l'addebito di subornazione mosso al MA non era configurabile, posto che la condotta a questo ascritta, consistente nell'avere cercato di indurre il SS a rendere falsa testimonianza davanti al giudice del lavoro in una causa promossa da RI UC SU nei confronti dell'Alleanza Assicurazioni s.p.a., era stata posta in essere quando il SS non era stato ancora chiamato a rendere testimonianza e quindi non aveva ancora assunto la qualità soggettiva richiesta dalla norma. Ricorre per cassazione la predetta parte civile, a mezzo del difensore avv. Michele Torre, il quale denuncia, con un unico motivo, la falsa applicazione dell'art. 377 c.p., dato che nella specie il SS, al momento della condotta induttiva posta in essere dall'imputato, aveva già acquisito la qualità di teste, essendo stato indicato in tale veste nel ricorso proposto dalla SU davanti al giudice del lavoro, nell'ambito di un rito che prevede la indicazione dei testi, a pena di inammissibilità, nell'atto introduttivo, con la relativa precisazione dei capitoli di prova. La sentenza delle Sezioni unite n. 37503 del 7 novembre 2002 menzionata in sentenza si riferisce invece alla condotta di subornazione relativa ai soggetti chiamati a rendere testimonianza nel processo penale, i quali, solo dopo il provvedimento ammissivo del giudice possono effettivamente essere considerati come rivestire detta qualità.
Il ricorso appare infondato.
La sentenza delle Sezioni unite sopra richiamata, cui il Collegio presta adesione, ha affermato che ai fini della configurabilità del reato di subornazione la qualità di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria si assume nel momento dell'autorizzazione del giudice alla citazione della stessa in qualità di testimone.
La sentenza riguardava un caso in cui il soggetto su cui veniva esercitata la condotta dell'agente aveva potenzialmente la qualità di testimone nell'ambito di un procedimento penale;
e il ricorrente assume che diverso è il caso in esame, trattandosi di causa di lavoro, nella quale la indicazione dei testi deve essere fatta a pena di inammissibilità nell'atto introduttivo.
Ma, a parte la considerazione che anche nel processo penale i testi devono essere indicati a pena di inammissibilità negli atti preliminari al dibattimento (art. 468 c.p.p.), va osservato che la ratio decidendi della richiamata sentenza ancora l'assunzione della qualità di teste al momento dell'autorizzazione del giudice alla citazione del soggetto, così saldandosi con la previsione dell'art.377 c.p., che punisce la condotta di chi offre utilità a una persona
"chiamata" a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
e che nel processo del lavoro, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., commi 5 e 6, solo dopo l'ammissione delle prove da parte del giudice, che avviene nella prima udienza, la parte interessata è abilitata a citare i testimoni, che non siano presenti (v. tra le altre Cass. civ., Sez. 3, 16 aprile 1997, Arcadipane c. Micromax). Non basta, dunque, un mero atto di parte (indicazione nella lista testimoniale), occorrendo un provvedimento giudiziale che formalizzi la qualità (potenziale) di testimone.
Nella specie, non risulta, ne' è stato dedotto nel ricorso, che il SS avesse assunto tale qualità.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2009