Sentenza 10 maggio 2002
Massime • 2
L'esercizio dello "ius variandi" rientra nella discrezionalità del datore di lavoro, che non è di per sè sottratta - in linea generale - all'osservanza dei doveri di correttezza e buona fede e, per il caso di violazione, al rimedio del risarcimento dei danni. Tuttavia, le clausole generali di correttezza e buona fede non introducono nei rapporti giuridici diritti e obblighi diversi da quelli legislativamente o contrattualmente previsti, ma sono destinate ad operare all'interno dei rapporti medesimi, in funzione integrativa di altre fonti; esse, pertanto, rilevano soltanto come modalità di comportamento delle parti, al fine della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di diritto o di obbligo e, in quanto attengono alle modalità comportamentali ed esecutive del contratto, quale esso è stato stipulato dalle parti, si pongono nel sistema come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente assunta o legislativamente imposta, così concorrendo alla relativa conformazione in senso (eventualmente) ampliativo o restrittivo rispetto alla fisionomia apparente e consentendo al giudice di verificarne la coerenza con i valori espressi dal rapporto, garantendo in tal modo l'apertura del sistema giuridico a un rapporto dialettico costante con il contesto socio - economico e culturale di riferimento. Ne consegue che dalle clausole generali di correttezza e buona fede non può derivare per il datore di lavoro l'obbligo, non previsto dalla legge o da altra fonte, di giustificare e motivare il concreto esercizio dello "ius variandi", ma se tale esercizio dà luogo a una discriminazione o a una vessazione o comunque ad un arbitrio nei confronti del lavoratore, egli è tenuto a risarcire i danni che ne derivano.
In caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi", la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6763 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - rel. Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA PETRILLI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO SGRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1133/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 26/04/99 - R.G.N. 1027/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ricorso al Pretore di Catania in data 1^ agosto 1995, AL IU conveniva in giudizio la datrice di lavoro, Ferrovie dello stato - società di trasporti e servizi per azioni, per ottenere - previa declaratoria d'illegittimità del mutamento di mansioni (da addetto all'organizzazione ed al collaudo del lavoro di altri dipendenti presso l'officina manutenzione locomotive di Catania ad addetto alle sole mansioni organizzative), in quanto di natura disciplinare ed, inoltre, perché sorretto da motivazione contraddittoria fondata sulle proprie condizioni di salute (ipoacusia) - la reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte nonché il risarcimento del danno subito in dipendenza del venire meno, nell'esercizio delle nuove mansioni, di emolumenti percepiti nell'esercizio delle mansioni precedenti (quali: indennità di lavoro straordinario, per il turno di sabato, di pronto soccorso e di reperibilità).
Nel contraddittorio delle parti, il Pretore adito accoglieva la domanda - pur negando la natura disciplinare del provvedimento di mutamento delle mansioni e la dequalificazione professionale del lavoratore in dipendenza del medesimo provvedimento - in base al rilievo che era stato accertato in giudizio che il lavoratore non era affetto da ipoacusia da rumore e che, comunque, era da escludersi la sussistenza di qualsiasi aggravamento di tale patologia in dipendenza dell'adibizione alle mansioni precedentemente svolte. A seguito di gravame della società soccombente, il Tribunale di Catania, in riforma dell'appellata sentenza, rigettava la domanda di AL IU - con la sentenza ora denunciata - in base ai rilievi seguenti:
- esclusa la natura disciplinare del provvedimento di mutamento delle mansioni e la dequalificazione professionale in dipendenza del provvedimento medesimo - sulla base dell'accertamento del primo giudice - non si possono muovere censure alla società datrice di lavoro;
- sebbene sia stata escluso - ex post - dalla consulenza tecnica svolta in prime cure, il pericolo di aggravamento delle infermità del IU - addotto a motivazione di quel provvedimento - risultava (da prescrizione della divisione sanitaria delle Ferrovie dello stato) all'atto del provvedimento medesimo e ne giustificava l'adozione;
- gli emolumenti (indennità di lavoro straordinario, per il turno di sabato, di pronto soccorso e di reperibilità) - dei quali si lamenta la perdita a seguito del mutamento di mansioni - sono dirette a compensare modalità estrinseche della prestazione lavorativa e, come tali, possono legittimamente venire meno allorché non sussistono più le circostanze estrinseche cui sono connesse. Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La società intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2103, 1175, 1375 c.c.) - AL IU censura la sentenza impugnata per averlo adibito a mansioni diverse e non equivalenti a quelle precedentemente svolte, in pregiudizio della propria professionalità, sebbene l'accertamento della divisione sanitaria delle Ferrovie dello stato, da un lato, giustificasse soltanto un mutamento temporaneo e provvisorio delle mansioni e, dall'altro, fosse stato superato dalla consulenza tecnica d'ufficio, così violando sia i limiti allo ius variandi, sia i principi di correttezza e buona fede.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso - denunciando vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.) - AL IU censura la sentenza impugnata per avere, bensì, riconosciuto l'insussistenza di qualsiasi pericolo di aggravamento delle proprie condizioni di salute, ma di averne ricavato, tuttavia, conclusioni incoerenti in ordine alla legittimità della propria adibizione permanente a mansioni non equivalenti a quelle precedentemente svolte.
Il ricorso non è fondato.
2. La denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n.5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito dell'insindacabile selezione e valutazione delle fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle sezioni unite e 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione;
mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. Tuttavia un vizio siffatto non sussiste nella motivazione della decisione impugnata, quale risulta dalla sentenza d'appello nonché da accertamenti e statuizioni, che ne risultano confermati, della sentenza di primo grado (vedi, per tutte, Cass. n. 1075 del 1995). Alla luce dell'enunciato principio, sono da escludersi, altresì, i denunciati vizi di violazione di norme di diritto (errores in iudicando).
3. Intanto non è censurabile, in sede di legittimità, l'accertamento di fatto con autorità di giudicato (art. 2909 c.c.)' - non essendo stata appellata, sul punto, la sentenza del Pretore - circa la equivalenza tra le mansioni, assegnate al lavoratore (ed attuale ricorrente) nell'esercizio dello ius variandi (art. 2103 c.c.), e quelle precedentemente svolte.
Destituita di qualsiasi fondamento risulta, pertanto, la denuncia di asserita illegittimità dell'esercizio dello ius variandi (art. 2103 c.c., cit.). Peraltro la sentenza impugnata non merita censure, laddove limita la garanzia di irriducibilità della retribuzione (ai sensi dello stesso art. 2103 c.c., cit.), nel caso di esercizio legittimo - appunto - dello ius variandi, alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, che ne risulta tutelata, mentre esclude la stessa garanzia - in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 15517/2000, 5659/1999, 11460, 8704/1997) - per quelle componenti della retribuzione, che siano erogate, invece, per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa, e, come tali suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate.
Coerentemente, il Tribunale nega, quindi, la garanzia di irriducibilità per gli emolumenti pretesi dall'attuale ricorrente (quali le indennità di reperibilità, pronto soccorso e lavoro straordinario) in quanto - all'esito dell'accertamento di fatto dello stesso giudice di merito, sorretto da motivazione non investita da specifiche censure (e, comunque, congrua ed immune da vizi) - quelle "indennità" risultano "dirette a compensare delle modalità estrinseche della prestazione che possono legittimamente venire meno allorché non sussistono più le circostanze estrinseche cui sono connesse".
Tanto basta per rigettare le censure del ricorrente, che investono - sotto profili diversi - l'esercizio legittimo dello ius variandi.
4. Invero le condizioni di salute del lavoratore ed attuale ricorrente (ipoacusia da rumore e rischio del suo aggravamento) - addotte a motivazione del mutamento di mansioni, del quale si discute - non assumono rilievo, per quanto si è detto, al fine dell'esercizio legittimo dello ius variandi (ai sensi dell'art. 2103 c.c., cit.). A tal fine, infatti, è sufficiente la equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedentemente svolte.
Non risulta violata, peraltro, la garanzia di irriducibilità della retribuzione.
Pertanto non incidono - sulla legittimità dell'esercizio dello ius variandi, appunto - le risultanze contrastanti in ordine alle prospettate condizioni di salute del lavoratore: il relativo accertamento - all'atto dell'esercizio dello ius variandi - è stato successivamente smentito, infatti, dalla consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado.
Le stesse condizioni di salute e le risultanze relative non sembrano rilevare, peraltro, neanche ai fini della violazione dei principi di correttezza e buona fede (ai sensi degli 1175 e 1375 c.c.), parimenti denunciata dal ricorrente in funzione del preteso risarcimento dei danni, asseritamente subiti in dipendenza della mancata percezione delle ricordate indennità, a seguito del mutamento di mansioni.
5. Nel rispetto delle disposizioni di legge in materia (art. 2103 c.c.) - come integrate dalla (eventuale) disciplina collettiva,
in senso (necessariamente) più garantistico a favore del lavoratore (vedi Cass.n. 1563/94, 11339/94) - l'esercizio dello ius variandi rientra nella discrezionalità del datore di lavoro, che non è di per sè sottratta - in linea generale - all'osservanza dei doveri di correttezza e buona fede e, per il caso di violazione, al rimedio del risarcimento dei danni (vedi, per tutte, Cass., sez. unite, 10178/90, 494/2000, sez. semplici 682/2001, 11291, 8468/2000). Tuttavia le clausole generali di correttezza e buona fede - che operano nell'ambito sia dei singoli rapporti obbligatori (art. 1175 c.c.), sia del complessivo assetto di interessi sotteso all'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) - non introducono nei rapporti giuridici diritti ed obblighi, diversi da quelli legislativamente o contrattualmente previsti, ma sono destinate ad operare all'interno dei rapporti medesimi, in funzione integrativa di altre fonti, con la conseguenza. che rilevano - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 4570/96 delle sezioni unite, anche in motivazione, e n. 3775/94, 9867/98, 15517/2000 delle sezioni semplici) - soltanto come modalità di comportamento delle parti, ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di diritto o di obbligo, ed - in quanto attengono alle modalità comportamentali ed esecutive del contratto, quale esso è stato stipulato dalle parti - si pongono nel sistema - come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente assunta o legislativamente imposta, appunto - così concorrendo, da un lato, alla relativa conformazione, in senso (eventualmente) ampliativo o restrittivo rispetto alla fisionomia apparente, e, dall'altro, consentendo al giudice di verificarne la coerenza con i valori espressi nel rapporto. Ne risulta garantita, per tale via, l'apertura del sistema giuridico ad un rapporto dialettico costante con il contesto socio- economico e culturale di riferimento.
6. Alla luce del principio di diritto enunciato, l'esercizio dello ius variandi è affidato alla discrezionalità del datore di lavoro - nel rispetto delle previste regole (equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedentemente svolte, appunto, e garanzia di irriducibilità della retribuzione), incontroverso nella specie - ma non deve essere giustificato da alcuna ragione (come quelle previste per il trasferimento) ne', comunque, sorretto da motivazione. Un obbligo siffatto (di giustificazione, appunto, e di motivazione) non è previsto dalla legge - ne' da altra fonte - e, peraltro, non può essere autonomamente imposto, per quanto si è detto, dalle clausole generali di correttezza e buona fede. Ciò non esclude, tuttavia, che il datore di lavoro -
nell'esercizio dello ius variandi, affidato alla sua discrezionalità - possa violare quelle clausole generali ed essere tenuto, di conseguenza, a risarcire i danni che ne derivino.
Correttezza e buona fede - quale limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente assunta o legislativamente imposta - impongono, infatti, a ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse di controparte e, come tali, costituiscono - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 15517, 7440/2000, 6900/1997) - il filtro necessario per impedire che l'esercizio della discrezionalità di ciascuna delle parti del rapporto (quale, nella specie, il datore di lavoro) possa sfociare in una discriminazione, vessazione o, comunque, in un mero arbitrio in danno di controparte. La prospettata violazione di clausole generali, tuttavia, risulta nella specie esclusa dalla sentenza impugnata, laddove - all'esito di un accertamento di fatto incensurabile, in sede di legittimità, perché sorretto da motivazione non investita da specifiche censure (e, comunque, congrua ed immune da vizi) - ha ritenuto il mutamento di mansioni, del quale si discute, giustificato dalle condizioni di salute del lavoratore (ed attuale ricorrente) - quali risultavano in quel momento - e ne ha, perciò, implicitamente escluso il carattere discriminatorio, vessatorio o, comunque, arbitrario.
Anche a voler prescindere da tali considerazioni, peraltro assorbenti, il risarcimento andrebbe comunque negato, tuttavia, in difetto di qualsiasi danno ingiusto del lavoratore (ed attuale ricorrente), non potendosi considerare ingiusta la mancata corresponsione a seguito del mutamento di mansioni - che integra il preteso danno - di indennità (quali, nella specie, quelle di reperibilità, pronto soccorso e lavoro straordinario), che - all'esito di accertamento di fatto incensurabile - risultano, per quanto si è detto, "dirette a compensare modalità estrinseche della prestazione (....)", e, perciò, "possono legittimamente venire meno allorché non sussistono più le circostanze estrinseche cui sono connesse".
7. Pertanto il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in euro 11,14, oltre euro 2000 (duemila) per onorario. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2002