Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
Nella retribuzione del lavoratore, non riducibile per effetto del suo trasferimento a mansioni diverse, rientrano tutti quegli emolumenti che gli venivano erogati in considerazione delle qualità essenziali delle precedenti mansioni - per la loro particolare difficoltà o per le specifiche conoscenze tecniche implicate - mentre restano fuori della garanzia di irriducibilità quelle indennità costituenti soltanto corrispettivo delle particolari modalità della prestazione lavorativa e cioè di caratteristiche estrinseche della stessa, non correlate alla qualità del patrimonio professionale del lavoratore. La valutazione in ordine alla natura e alle caratteristiche di tali indennità è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile in sede di giudizio di cassazione, ove assistita da motivazione congrua e sufficiente.
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- 1. La responsabilità da prospetto informativo della banca emittente tra norme speciali e clausole generali (nota a Trib. Milano, 13 luglio 2010)Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
TRIBUNALE DI MILANO, 13 luglio 2010 – Perozziello Presidente e Relatore – Investitore X c. Banca quotata Y Società quotata – Diffusione di false informazioni sulle caratteristiche dei prodotti finanziari venduti – Responsabilità da prospetto ex art. 2043 c.c. per lesione del diritto di autodeterminare liberamente le proprie scelte di investimento – Specifica responsabilità aquiliana degli istituti di credito a prescindere dall'applicabilità dell'art. 94 t.u.f. (Art. 41 Cost.; art. 2043 c.c.; art. 94 t.u.f.) L'orientamento che ha riconosciuto l'ammissibilità ex art. 2043 c.c. della domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del terzo che, titolare di una posizione “qualificata” …
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TRIBUNALE DI MILANO, 13 luglio 2010 – Perozziello Presidente e Relatore – Investitore X c. Banca quotata Y Società quotata – Diffusione di false informazioni sulle caratteristiche dei prodotti finanziari venduti – Responsabilità da prospetto ex art. 2043 c.c. per lesione del diritto di autodeterminare liberamente le proprie scelte di investimento – Specifica responsabilità aquiliana degli istituti di credito a prescindere dall'applicabilità dell'art. 94 t.u.f. (Art. 41 Cost.; art. 2043 c.c.; art. 94 t.u.f.) L'orientamento che ha riconosciuto l'ammissibilità ex art. 2043 c.c. della domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del terzo che, titolare di una posizione “qualificata” …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5659 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, N^. 92, presso lo studio dell'avvocato CARLO SILVETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORIANA ZANUTTIGH, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN DO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRONTO, N^. 32, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MUNDULA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 181/97 del Tribunale di PAVIA, depositata il 24/05/97, R.G.N. 734/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/98 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato Carlo SILVETTI;
udito l'Avvocato Giulio MUNDULA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza 10 aprile/24 maggio 1997 n. 181 il Tribunale di Pavia, confermando la sentenza del Pretore del lavoro di quella città 14.5.1996, ha condannato la Fondazione Clinica del Lavoro a pagare al dipendente RI AR mensilmente la indennità di incentivazione e funzionalità soppressa dal datore di lavoro in coincidenza con il trasferimento consensuale, con le stesse mansioni di massofisioterapista, dalla sede di Pavia, via Boezio n. 26, alla Divisione di recupero e rieducazione funzionale sita in Montescano, comune della provincia di Pavia.
A fondamento della decisione il Tribunale poneva il rilievo che nella fattispecie oggetto del processo la natura professionale, e non modale, dell'indennità in questione va desunta dal fatto che essa non era collegata ad alcuna particolare circostanza delle modalità di svolgimento delle mansioni lavorative, ma al fatto che queste ultime venivano espletate a stretto contatto con personale universitario e in una struttura adibita anche allo svolgimento di attività di ricerca.
Ne derivava, per il Tribunale, che le mansioni svolte dal RI erano caratterizzate, intrinsecamente, da una particolare professionalità, dovuta proprio alla necessità da parte del dipendente di applicare le direttive del personale universitario e di operare all'interno di una divisione di ricerca scientifica.
Il Tribunale concludeva che l'indennità di incentivazione e funzionalità corrisposta al RI antecedentemente al suo trasferimento costituiva una componente della retribuzione non sottratta al principio generale dell'irriducibilità, ai sensi dell'art. 2103 cod.civ.. Ha proposto ricorso per Cassazione la Fondazione LV AU Clinica del lavoro, con tre mezzi.
Si è costituito con controricorso il RI, resistendo. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod.civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sotto due differenti profili.
In primo luogo sostiene la ricorrente che la riduzione della prestazione retributiva, vietata dalla norma in esame, è funzionalmente collegata al divieto di dequalificazione professionale;
poiché nel caso di specie è pacifico che il trasferimento avvenne a parità di mansioni di massofisioterapista, avrebbe errato il Tribunale a fare applicazione di una norma per la quale non sussisterebbero i presupposti per la sua applicabilità. Sotto un secondo profilo, la ricorrente, richiamandosi alla ben nota distinzione giurisprudenziale tra elementi intrinseci ed elementi estrinseci della retribuzione, sostiene che l'indennità di incentivazione riconosciuta ai soli dipendenti del Centro di Pavia, in base al contratto aziendale del 1965, non solo non può essere ricondotta nell'ambito delle componenti retributive cd. intrinseche, ma non può nemmeno essere considerata emolumento corrisposto a titolo di retribuzione.
A tale scopo la ricorrente illustra la storia contrattuale della indennità in questione: la Fondazione LV AU Clinica del lavoro è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, come riconosciuto con decreto ministeriale, il quale opera sul territorio nazionale tramite una serie di strutture detti Centri medici, ciascuno dei quali è dotato istituzionalmente, per regolamento e in fatto, di autonomia organizzativa e gestionale;
tutti indistintamente fanno capo a Fondazione e ne applicano statuto e regolamento.
Al personale è applicato il contratto della Sanità pubblica per effetto di esplicita previsione nel decreto presidenziale che sancisce periodicamente l'applicazione dell'Accordo nazionale unico. Tra i Centri della Fondazione, all'epoca dei fatti di causa, il solo centro di Pavia derogava alla applicazione del contratto della sanità, nel caso rimodellato in sede di contrattazione decentrata aziendale in relazione alla presenza storica ed attuale di personale in larga misura di provenienza universitaria, applicato al Centro di Pavia in virtù della convenzione in atto tra Fondazione ed Università - Facoltà di Medicina.
Dovendo scegliere tra un regime differenziato del personale (universitario e non) ed un regime uniforme, quindi necessariamente rispettoso delle prerogative del personale universitario, la Fondazione ha optato per la seconda soluzione, che se pure più costosa in termini strettamente economici, è apparsa però agevole sotto il profilo organizzativo contabile e dal punto di vista della serietà dei rapporti interni al Centro.
Tra gli elementi di "diversità" delle regole del personale universitario: la corresponsione di una indennità di incentivazione o di funzionalità, sganciata dallo svolgimento effettivo di attività o prestazioni particolari, conseguente esclusivamente agli accordi convenzionali più favorevoli del personale universitario, estesi per analogia in bonam partem anche a quanti universitari non fossero.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione nell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 punto 3 c.p.c., imputando alla sentenza impugnata di essere fondata su un postulato assolutamente privo del sostegno di allegazioni di parte. Secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe semplicemente supposto d'ufficio l'esistenza di un legame fra la corresponsione dell'indennità di incentivazione (dovuta invece alla presenza di personale universitario convenzionato) e la posizione professionale del RI in Pavia, ricostruendo erroneamente le mansioni del RI, attribuendogli sempre d'ufficio, in assenza della benché minima allegazione al riguardo, anche lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione ed addirittura didattica, non svolta neppure dal personale universitario.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce .insufficiente e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia (art 360 punto 5 c.p.c.), per avere il Tribunale, con ragionamento apodittico e non rigoroso, ricostruito gli aspetti professionali, collegati alle mansioni affidate al sig. RI, direttamente e unicamente derivandole dal suo inserimento in una struttura "anche universitaria", ritenendo che il semplice fatto di lavorare in un centro, nel quale operi anche personale universitario, sia condizione necessaria e sufficiente, sia ad acquisire una più elevata professionalità, ma soprattutto a svolgere mansioni tipicamente legate ad attività universitarie, quali la ricerca e la didattica. I tre motivi vanno esaminati congiuntamente, per la loro connessione. Il primo profilo del primo motivo contrasta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che applica il principio di irriducibilità della originaria retribuzione anche ai casi di legittimo mutamento delle mansioni (Cass. 12 aprile 1980 n. 2369;
Cass. 4 ottobre 1985 n. 4803; Cass. 5 marzo 1987 n. 2346; Cass. 14 gennaio 1992 n. 390; 8 agosto 1986 n. 7277; Cass. 10 novembre 1997 n. 11106). Anche gli altri profili sono infondati.
La giurisprudenza di questa Corte è costante, in tema di garanzia della irriducibilità della retribuzione, nell'affermare tre principi, tra loro collegati:
a) che la valutazione di equivalenza attiene al contenuto di professionalità delle mansioni, nel senso che le nuove mansioni devono essere idonee a consentire l'utilizzazione, il perfezionamento e l'accrescimento del patrimonio professionale già acquisito (ex plurimis Cass. 5715/1984, 686/1986, 7700/1987, 12088/1991, in Giust. civ. 1992, I (7), 1843);
b) che occorre distinguere tra componenti retributive collegate alle qualità immutabili ed essenziali dell'aspetto professionale, dalle caratteristiche estrinseche della prestazione, collegate a particolarità di tempo, di luogo (Cass. 10 gennaio 1989 n. 40; 26 gennaio 1989 n. 47513 novembre 1991 n. 12088), o anche personali (Cass. 11 dicembre 1987 n. 9175). c) che la questione se il lavoratore abbia diritto a conservare il livello retributivo raggiunto va risolta alla stregua dell'indagine sulla causa di detti compensi speciali (Cass. 8 maggio 1987 n. 4262;
Cass. 5 novembre 1987 n. 8125). Il Tribunale, nel basare la propria decisione sul carattere intrinsecamente professionale dell'indennità in questione, ha fatto implicito riferimento alla citata giurisprudenza di questa Corte, e pertanto sotto tale profilo la motivazione non è censurabile. Ciò posto, costituisce valutazione di merito, incensurabile in questa sede di legittimità se correttamente motivata, l'analisi delle circostanze concrete, dalle quali sia il Pretore sia il Tribunale hanno desunto che il semplice fatto di lavorare in un ambiente saturo di universitari, e per tale motivo soggetto al relativo contratto collettivo, e di seguirne necessariamente le direttive, ha consentito al RI di acquisire una professionalità permanente, nella quale trova causa l'indennità di cui si discute, che pertanto va conservata come parte integrante della retribuzione ai sensi dell'art. 2103 cod.civ.. E ciò indipendentemente da qualsiasi attività didattica o di ricerca, non attribuita dal Tribunale direttamente al RI, sicché cadono i motivi di ricorso 2 e 3.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 32.500 oltre L. quattro milioni per onorari.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio, liquidate in L. 32.500 oltre L. quattro milioni per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999