Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5659
CASS
Sentenza 8 giugno 1999

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Nella retribuzione del lavoratore, non riducibile per effetto del suo trasferimento a mansioni diverse, rientrano tutti quegli emolumenti che gli venivano erogati in considerazione delle qualità essenziali delle precedenti mansioni - per la loro particolare difficoltà o per le specifiche conoscenze tecniche implicate - mentre restano fuori della garanzia di irriducibilità quelle indennità costituenti soltanto corrispettivo delle particolari modalità della prestazione lavorativa e cioè di caratteristiche estrinseche della stessa, non correlate alla qualità del patrimonio professionale del lavoratore. La valutazione in ordine alla natura e alle caratteristiche di tali indennità è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile in sede di giudizio di cassazione, ove assistita da motivazione congrua e sufficiente.

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  • 1La responsabilità da prospetto informativo della banca emittente tra norme speciali e clausole generali (nota a Trib. Milano, 13 luglio 2010)
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    TRIBUNALE DI MILANO, 13 luglio 2010 – Perozziello Presidente e Relatore – Investitore X c. Banca quotata Y Società quotata – Diffusione di false informazioni sulle caratteristiche dei prodotti finanziari venduti – Responsabilità da prospetto ex art. 2043 c.c. per lesione del diritto di autodeterminare liberamente le proprie scelte di investimento – Specifica responsabilità aquiliana degli istituti di credito a prescindere dall'applicabilità dell'art. 94 t.u.f. (Art. 41 Cost.; art. 2043 c.c.; art. 94 t.u.f.) L'orientamento che ha riconosciuto l'ammissibilità ex art. 2043 c.c. della domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del terzo che, titolare di una posizione “qualificata” …

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  • 2Rivista di Diritto Societario
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5659
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5659
Data del deposito : 8 giugno 1999

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