Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4377 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POP043 7 7 /02 REPUBBLICA TA) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto reglaments contine SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 18187/99 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Cron. - 10256 Dott. Giovanni Rep. 1021 SETTIMJ Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud.17/12/01 - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE - Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente dal Sig. diritti €per dir iss S E NTEN ZA 127 MAR 2002. sul ricorso proposto da: IL EL NN BR, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MARCO POLO 43, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA MARCO SERRA, difeso dall'avvocato GIANCARLO LATTANZI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
NN DI;
intimata avverso la sentenza n. 508/98 del Tribunale di LA 2001 SPEZIA, depositata il 17/07/98; 1729 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 25 del 1995, il Pretore di La Spezia stabiliva, secondo le indicazioni della disposta consulenza tecnica, il confine tra i fondi limitrofi delle parti DI NN e RU NN. Entrambe le parti interponevano gravame: DI NN, in via principale, e RU Giannarel- li, in via incidentale. Con sentenza del 17 giugno/25 settembre 1998, il Tribunale di La Spezia rigettava i gravami. A motivo della decisione, esponeva che : "..Come esattamente rileva il giudice di primo grado le prove per testi non hanno condotto a chiarimento alcuno, sicché gli unici elementi utili possono trarsi solo dalla disposta CTU. Il Pretore, a fronte della rilevata difformità tra mappe catasta- li e situazione morfologica del terreno, ha ritenu- to corretto il procedimento indicato dal tecnico di sua fiducia, che elimina la difformità mediante la citata traslazione della linea di confine, erronea- mente segnata nella mappa catastale. Tale metodo (che ha anche il pregio di non aver soddisfatto nessuna delle parti litiganti) non pare, al Colle- gio, scorretto e la motivazione pretorile sembra 3 tutto sommato, convincente. Non resta che darne atto.. "I Per la cassazione di tale sentenza, RU NA LL ha proposto ricorso in forza di due motivi. DI NN, cui il ricorso è stato notificato il 7 ottobre 1999, non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 950 C.C., il ricorrente si duole che il Tribunale a quo, al pari del giudice t di primo grado, abbia stabilito il confine tra i fondi in questione, non già in conformità di quello delineato dalle mappe catastali, come pure avrebbe dovuto in mancanza di altri elementi, bensì sulla base di un non meglio chiarito procedimento di "traslazione", adottato dal consulente tecnico d'ufficio. Con il secondo motivo, il ricorrente muove analoga doglianza, sotto il più specifico profilo del difetto di motivazione sul citato procedimento di "traslazione". I motivi esposti, da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono fondati. Ed invero, al di là di ogni altra considerazione, 4 l'innanzi trascritta motivazione della sentenza impugnata è palesemente priva di qualsivoglia apprezzabile spiegazione sul perché, al fine di stabilire il confine tra i fondi delle parti, in mancanza di un testimoniale utile al riguardo e а fronte di una mera e non meglio chiarita difformità tra mappe catastali e situazione morfologica dei luoghi ovvero di un immotivato rilievo di erroneità di quelle mappe, sia stato poi adottato il procedi- mento indicato dal consulente tecnico, quello di anch'esso rimasto privo di spiega- "traslazione", zione. Eppure, l'indagine diretta alla individuazione del confine tra fondi limitrofi, ai sensi dell'art. 950 C.C., deve essere essenzialmente svolta sulla base dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, giustificandosi il ricorso ad altri mezzi di prova, e in ultima analisi ai dati forniti dalle mappe catastali, allorquando quei titoli manchino di dare о insufficientemente diano indicazioni sulla linea di confine (v. ex plurimis Cass. n. 13565/99, n. 5809/98, n. 4508/97 e n. 2265/82). Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame del merito, facendosi applicazione del K principio innanzi enunciato. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Genova (v. Cass. S.U. n. 1044/00), provvederà a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova. Così deciso il 17 dicembre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. 21 cons. est. Il presidentepresiden navectio itish Kantoried ValeriaValeria Neri 109T 129,11 IL EL C1 456T 20,66 149.77 27 MAR. 2002 TOT ان EE S AC A DELLE ENTRATE ROMA 2 dulb Serie 4 6 46671. versate € 1.58.74 (euro RENOliva VANTOTTA 174 p. If Dirigento Area Serv Cott sana Grange Responsabilgar F RAC