Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
0 22 72 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA EL POPOLO ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.10755/99 Dott. Alfredo ROCCHI Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Cron. 474 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. 719 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere C.C. 05/12/00 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO: revocazi one SEN TENZA sul ricorso per revocazione ex art. 391bis c.p.c. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE proposto da: UFFICIO COPIE AN RO, elettivamente domiciliato in Roma, Richiesta copia studio dal Sig. ✓ SOLE 24 O via Val Maggia 26, presso l'avv. Michele Giannasio, per diritti L. 3000 16 FEB. 2001 rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio G. Lino del IL CANCELLIERE foro di Busto Arsizio giusta delega in atti;
- ricorrente LIRE 3000 CANCELLERIA
contro
CO AR, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Bafile 5, presso l'avv. Tina Gregori, che lo CG064223 rappresenta e difende unitamente all'avv. Alcide Villani del foro di Milano giusta delega in atti;
1 22952000 Col controricorrente avverso la sentenza della Corte di Cassazione n.785 del 7.10.98/29.01.99. Svolgimento del processo Con sentenza n. 785 in data 7.10.98/29.01.99 la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da CO QU, cassava la sentenza impugnata e dichiarava l'inefficacia del precetto notificato all'QU stesso da AN RO. Esponeva, in fatto, la sentenza, che il RO, creditore di IL ZA, aveva esperito procedura di espropriazione presso terzi, in esito alla quale il Pretore di Milano, con proprio provvedimento 12.07.91, aveva assegnato al RO un quinto dello stipendio mensile che, dal settembre 1993 all'aprile 1994, il datore di lavoro della ZA, notaio CO QU, avrebbe dovuto corrisponderle. Peraltro, l'QU si opponeva al precetto notificatogli il 6.6.94 per il pagamento di tali somme, affermando che, poiché la ZA era stata dichiarata fallita con sentenza 21.5.93, le somme stesse dovevano essere versate alla curatela, in forza di provvedimento 27.9.93 del g.d. Rilevava, in diritto, la sentenza che le retribuzioni del fallito vengono acquisite alla procedura concorsuale ipso iure, per effetto della dichiarazione di fallimento e che quindi il decreto del g.d. 27.9.93 non aveva la funzione di determinare l'acquisizione, ma di escludere dall'acquisizione stessa quanto riconosciuto a titolo di alimenti. Osservava inoltre che, trattandosi di crediti futuri, la assegnazione -così come la cessione non determinavano alcun 2 Caf effetto traslativo. Tale effetto, destinato a verificarsi col venire ad esistenza del credito, non si era mai verificato perché, prima che il primo rateo del credito venisse ad esistenza (rretribuzione del settembre 1993) era intervenuto, nel maggio 1993, il fallimento. Con atto notificato il 31.05.99 propone istanza di revocazione il RO, sostenendo che l'equiparazione tra inopponibilità del credito al fallimento ed inopponibilità del credito al terzo pignorato su cui si basava la decisione era frutto di un errore di fatto, per aver ritenuto fatto scontato o "l'azione diretta del creditore nei confronti del fallimento" ovvero "la paternità dell' opposizione al fallimento medesimo", ovvero ancora "la partecipazione al giudizio del fallimento come intervenuto o come terzo chiamato". E, poiché tale partecipazione della curatela -costituente la supposizione della verità di un fatto incontrastabilmente escluso- impediva alla sentenza di spiegare qualsivoglia effetto, la statuita inopponibilità dell' assegnazione non aveva maniera di operare concretamente. In conclusione, poiché l'inopponibilità dell'assegnazione giova solo al fallimento, che è l'unico legittimato a farla valere, il terzo pignorato può liberarsi dell'obbligo di consegna all' assegnatario solo quando vi sia una reale e tempestiva rivendicazione della curatela. Sia CO QU, che si è costituito con controricorso notificato il 21.6.99, sia il P.M. nelle proprie conclusioni scritte datate 20.06.00, hanno negato la sussistenza dell'errore revocatorio, chiedendo il rigetto del ricorso in revocazione. Motivi della decisione 3 Caf Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata in revocazione è incorsa in una svista, ritenendo per pacifico che l'opposizione a precetto fosse stata proposta dalla curatela del fallimento ZA o che comunque nel procedimento esecutivo e nel giudizio di opposizione la curatela avesse spiegato intervento. Nell'interpretare la sentenza, il ricorrente pone in rilievo i termini della massima che ne è stata tratta, attribuendo alla massima stessa un rilievo di interpretazione autentica. La rilevanza della massima -costituita, nel caso, dalla estrapolazione del principio di diritto indicato dalla sentenza- non consente di superare il principio ermeneutico che impone di interpretare l'atto nel suo contesto e non soltanto sulla base di alcune frasi avulse dall'insieme: è quindi della integrale lettura della sentenza che deve farsi carico l'interprete. Emerge allora, con chiarezza, l'equivoco del ricorrente, che legge la decisione impugnata in termini di opponibilità, mentre la pronuncia ha ritenuto l'inefficacia assoluta dei pagamenti -sia pure per assegnazione (cfr., in senso conforme, le successive Cass. 1611/00 e 3782/00)- successivi alla dichiarazione di fallimento. In altri termini, per effetto del fallimento -ed in particolare per il disposto dell'art. 44 L.F.- è venuta meno la legittimazione del RO a ricevere, anche se assegnatario -ma non ancora esattore- in sede di espropriazione presso terzi. Peraltro, il ricorso in revocazione è inammissibile per un'altra, assorbente ragione. Poiché legittimazione ed integrità del contraddittorio debbono essere accertati d'ufficio, i vizi di difetto di legittimazione (attiva o passiva, secondo le due prime ipotesi) e di preterizione di litisconsorte necessario 4 Caf denunciati dal ricorrente come errori di percezione del giudice di legittimità, oltre a non trovar conforto nella narrativa della sentenza impugnata, che individua i soggetti del giudizio di opposizione a precetto senza possibilità di equivoco, concreterebbero in ogni caso errori di diritto, mentre la revocazione ex art. 391bis cpc è ammessa solo per gli errori di fatto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessive lire 1032000di cui lire 1.000.000 per onorari. Il PresidenteMifecoforul Roma, 6 dicembre 2000 I] Cons.est. Cams Cappuccin сали в hooco UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 290000 3.OTT, 2001 4 Serie Registrato in 290.000 C. 5386 versate 8. TO IL ...) p. 1 Dirigate Serviz (D.ssa Maria Grazia D PO) W Il Responsabile Servizio za O H (Dr. M. PACKICHIN برة