Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 682
CASS
Sentenza 18 gennaio 2001

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Massime1

Quando il lavoratore lamenta la violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di osservare, nell'espletamento di una procedura concorsuale per la promozione ad una qualifica superiore, criteri di correttezza e buona fede in ordine allo svolgimento delle procedure e al rispetto della "par condicio" fra gli aspiranti, chiedendo il risarcimento dei danni derivantigli dalla perdita della possibilità di conseguire la promozione (perdita di "chance"), ha l'onere di provare anche gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo del probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, atteso che la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile.

Commentario1

  • 1Danno da mancata promozione e danno da perdita di chance: le differenzeAccesso limitato
    Rocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 20 aprile 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 682
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 682
Data del deposito : 18 gennaio 2001

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