Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 1
Quando il lavoratore lamenta la violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di osservare, nell'espletamento di una procedura concorsuale per la promozione ad una qualifica superiore, criteri di correttezza e buona fede in ordine allo svolgimento delle procedure e al rispetto della "par condicio" fra gli aspiranti, chiedendo il risarcimento dei danni derivantigli dalla perdita della possibilità di conseguire la promozione (perdita di "chance"), ha l'onere di provare anche gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo del probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, atteso che la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile.
Commentario • 1
- 1. Danno da mancata promozione e danno da perdita di chance: le differenzeAccesso limitatoRocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 20 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OR IN, elettivamente domiciliato in Roma, via Attilio Regolo, n. 19, presso l'avv. Vincenzo Farro, che, unitamente all'avv. Antonino Dierna, lo rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per Azioni - in persona del legale rappresentante;
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 21007 in data 21 novembre 1997 (R.G. 70547/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.11.2000 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Farro;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma ha respinto l'appello proposto da IN CO contro la sentenza del Pretore della stessa sede, di rigetto della domanda proposta contro la società Ferrovie dello Stato per ottenere la ripetizione della procedura di selezione per la frequenza al corso di idoneità per il passaggio al profilo di capo gestione sovrintendente per un posto di aggiunto di filiate merci di Roma, nonché il risarcimento del danno subito per non essere stato ammesso al corso in misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione. Il Tribunale ha, in via preliminare rilevato che il giudizio era stato limitato dall'appellante esclusivamente alla domanda risarcitoria;
ha, quindi, ritenuto che, dovendo l'interesse all'intervento della giurisdizione essere concreto e attuale, mancava qualsiasi prova del pregiudizio arrecato al CO dal comportamento dell'ente, considerato che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione fissata dal bando (13 settembre 1991), egli non era in possesso del requisito dell'anzianità di tre anni nel profilo di capo gestione superiore richiesto dal bando medesimo, cosicché, ove fosse stato messo in condizione di partecipare, non avrebbe potuto conseguire l'ammissione al corso;
ne' il pregiudizio poteva collegarsi al fatto che fosse stato ammesso altro dipendente (tale ST NE) pur privo del requisito indicato, ma comunque. in ogni caso, era risultato che il requisito dell'anzianità era in effetti posseduto dal NE con riferimento alla data di inquadramento della qualifica di capo gestione superiore (I^ aprile 1986), inquadramento riconosciuto con sentenza 5 gennaio 1989 del Pretore di Roma. Di conseguenza il Tribunale ha giudicato irrilevante l'accertamento in ordine alla sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni di capo gestione, accertata in data 24 novembre 1992 e che aveva determinato il collocamento in quiescenza del CO da tale data. Per la cassazione della sentenza ricorre per tre motivi IN CO. Non si è costituita la società Ferrovie dello Stato. Motivi della decisione
Il primo motivo del ricorso, denunziando "violazione e falsa applicazione dell'articolo 103 e dell'art. 106 del CCNL del ferrovieri", deduce che il Tribunale aveva erroneamente escluso che fossero stati violati dal datore di lavoro i precetti di buona fede e correttezza, atteso che, in una situazione nella quale nessuno degli addetti alla filiale merci di Roma possedeva i requisiti richiesti dal bando, non era giustificata l'ammissione del dipendente ST NE e non anche la sua.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 1374 e 1375 c.c. per non avere la sentenza impugnata considerato che il datore di lavoro si era reso responsabile della violazione del precetto di imparzialità, omettendo persino di comunicargli il bando di concorso (essendo assente dal servizio per malattia) e di conseguenza non comparando la sua posizione con quella del NE. Il terzo motivo denunzia violazione ed erronea interpretazione dell'art. 100 c.p.c. e vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere il Tribunale escluso l'interesse concreto ed attuale al risarcimento del danno, che, invece, derivava dalla violazione dei principi di correttezza consistita nel non ammetterlo al corso ed ammettere invece altri, privi come lui dei requisiti, considerato che al NE l'inquadramento retroattivo era stato riconosciuto da una sentenza di primo grado, ma il datore di lavoro non aveva proceduto all'inquadramento medesimo, interponendo appello avverso la decisione.
La Corte, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso per la loro connessione, li giudica infondati.
È incontroverso che la sola pretesa della quale ancora si discuteva in grado di appello fosse quella risarcitoria del danno da inadempimento contrattuale.
È ugualmente certo, come confermato dal contenuto dei motivi di ricorso, che il CO agiva per H risarcimento del danno derivante dalla violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di osservare nell'espletamento di una procedura concorsuale (nella specie di promozione) criteri di correttezza e di buona fede, in ordine allo svolgimento delle procedure e al rispetto della par condicio fra gli aspiranti.
La sentenza impugnata, in effetti, fonda la decisione di rigetto della domanda esclusivamente sulla mancanza di prova del danno arrecato al CO dal comportamento del datore di lavoro. Ed è in relazione alla necessità della prova di aver subito un pregiudizio che, sotto questo profilo correttamente, il Tribunale osserva in sostanza che la violazione degli obblighi procedimentali assunti dal datore di lavoro ai fini dell'espletamento di una procedura concorsuale (nella specie, di promozione), senza la produzione di un danno, non è sufficiente a giustificare l'interesse ad una pronunzia che tale violazione accerti, non essendo tutelato dalla giurisdizione l'interesse astratto al mero accertamento della violazione.
Orbene, in difetto di altre precisazioni, deve ritenersi che il CO abbia agito per ottenere il risarcimento del danno derivatogli dalla perdita della possibilità di conseguire la promozione (cd. chance). Il Tribunale ha escluso che un simile possibilità vi fosse per l'assenza nel CO del requisito richiesto dal bando per la partecipazione. Il ricorso critica tale affermazione perché il datore di lavoro, come aveva ammesso altri non in possesso dello stesso requisito, così avrebbe dovuto ammettere anche lui.
Ma in questo modo non viene minimamente contestato il nucleo essenziale delle ragioni che sorreggono la decisione di merito, cioè l'assenza di prova del pregiudizio, atteso che invano si cercherebbe nei motivi di ricorso qualsiasi accenno all'esistenza di, elementi che il giudice del merito avrebbe trascurato di considerare, anche solo presuntivi e tali da fondare un calcolo delle probabilità, in ordine alle possibilità di conseguire la promozione alla qualifica superiore. Ciò è sufficiente per impedire la cassazione della sentenza impugnata, in forza del principio secondo il quale l'attore che agisce per il risarcimento del danno deve offrire la prova di tale danno, alla cui mancanza non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., norma la cui applicazione presuppone che risultì comprovata, o comunque incontestata, l'esistenza di un danno risarcibile ed è semplicemente diretta ad far fronte alla concreta impossibilità di dimostrarne l'ammontare preciso (cfr. Cass. 21 giugno 2000, n. 8468). Nulla da provvedere sulle spese poiché non vi è stata costituzione della parte intimata.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il18 gennaio 2001