Sentenza 16 maggio 2001
Massime • 1
In tema di rapporti fra azione civile ed azione penale, per il disposto dell'art. 75, comma terzo, cod. proc. pen., se la prima è stata esercitata in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel giudizio penale, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia penale irrevocabile, con ordinanza soggetta al regolamento di competenza ex artt. 42 e 295 cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. Assemblea nulla: l’amministratore è responsabile?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/05/2001, n. 6754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6754 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
LI LU, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato BELMONTE GUIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO MA, OR IA LO, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato CATANZARO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- resistenti -
nonché contro
LO AR;
- intimato -
nonché contro
AI RD PA EM, NS ZB;
- intimati per l'integrazione del contraddittorio - avverso il provvedimento R.G. 932/97 del Tribunale di NAPOLI, depositato il 06/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/12/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in via principale ordini l'integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio, nei confronti di PA EM AI RD ed ZB RO e, in via subordinata, respinga il ricorso, con le conseguenze di legge.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 20 maggio 1997 GI GI convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Napoli, RC LO nonché i di lui genitori IO LO e CA RV, il primo proprietario e questi ultimi usufruttuari di una porzione di un'arca parzialmente edificata in Anacapri, perché fossero condannati al ripristino dello stato dei luoghi mutato con la realizzazione di un volume chiuso a distanza inferiore a quella legale dal proprio fondo parzialmente edificato nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione di quella disciplina.
Costituitisi nel giudizio, i convenuti dedussero l'infondatezza delle avverse pretese sollecitandone il rigetto.
Successivamente nel giudizio intervennero i loro danti causa UL MI RO AR ed BI KA chiedendo accertarsi "anche nei loro confronti, avendone interesse, l'infondatezza sia in fatto che in diritto di tutte le prospettazioni di cui all'atto introduttivo del presente giudizio ..."
Avendo il convenuto IO LO assunto la veste di imputato nel procedimento penale instaurato dinanzi al pretore di Napoli - in ordine al reati p. e. p. a) dalla lett. e della legge 28.2.1985 n. 47, per aver in assenza di concessione edilizia in zona sottoposta a vincolo realizzato modifiche di vani esterni nonché cambio di destinazione di uso del deposito del vano abitabile e abbassamento del piano calpestio del seminterrato;
b) dall'art. 20 lett. e della stessa legge, per aver eseguito quelle opere in arca sottoposta a vincolo di inedificabilità; c) dall'art. 734 per aver con le dette opere distrutto o alterato bellezze naturali - ed essendosi il GI, in detto giudizio costituito parte civile, nel tempo anteriore alla introduzione del processo civile dinanzi al tribunale di Napoli, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a detti reati, segnatamente dalla inosservanza nella loro consumazione della disciplina delle distanze legali, il giudice-istruttore, con ordinanza del 6 maggio 1998, ha disposto, al sensi del III comma dell'art. 75 c.p.p., la sospensione del procedimento civile fino alla definizione, con pronunzia irrevocabile, di quel procedimento penale.
In proposito ha osservato quell'Istruttore che il fatto dedotto nel giudizio civile, generatore della inosservanza delle distanze legali nelle costruzioni, era il medesimo di quello oggetto di cognizione nel procedimento penale (modifica di volumi esterni a porticato con chiusura e abbassamento del piano di calpestio) con conseguente applicazione del 3^ comma dell'art. 75 c.p.p., predisposto al fine di evitare giudizi contrastanti.
Avverso detta ordinanza il GI ha proposto istanza di regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art.42 c.p.c.(nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353) al quale hanno resistito con memoria IO LO e AM RV chiedendo, previa integrazione del contraddittorio nel confronti dei litisconsorti necessari nel giudizio civile UL MIe RO AR ed BI WR, pretermessi nell'istanza, il suo rigetto. Analoga richieste ha formulato con nota del 21 giugno 1999 il P.G. Con ordinanza del 31 marzo 1999 questa Corte, avendo ritenuto quegli interventori litisconsorzi necessari pretermessi nell'istanza, ha ordinato l'interazione del contraddittorio nel loro confronti. All'incombente ha tempestivamente provveduto l'istante; non hanno espletato attività difensiva detti intimati.
Motivi della decisione
L'istanza di regolamento necessario di competenza è ammissibile. Il provvedimento impugnato, infatti, ha la sostanza di quello della sospensione del processo al sensi dell'art. 295 c.p.c, e, pertanto, si pone nell'ambito oggettivo della rimediabilità disegnata dall'art. 42 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990 n. 353.
Con l'istanza di regolamento necessario di competenza il GI denunzia la violazione dell'art. 75 c.p.p. sotto il triplice profilo:
della inesistenza del rapporto processuale civilistico connesso a quello penale per non essere stata la propria costituzione di parte civile in detto procedimento a carico di IO LO dichiarata ammissibile dal giudice;
i fatti reato per i quali il LO era imputato - modificazione di vani esterni, cambio di destinazione d'uso del deposito a vano abitabile, abbassamento del piano di calpestio del seminterrato, alterazione e distruzione di bellezze naturali - non coincidevano all'evidenza con la creazione, dedotta in sede civile e successiva al fatti ritenuti di rilevanza penale, di tiri volume chiuso nel preesistente portico a distanza inferiore a quella legale;
la non coincidenza delle due cause sotto il profilo delle "personae", più ampio nel giudizio civile, e del "petitum" quello del rapporto civilistico annesso a quello penale concernente il risarcimento del danno e quello civilistico concernente la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Queste censure non trovano consenso.
L'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, cagionato da un reato (art. 185 c.p..) è esercitata - secondo quanto dispone l'art. 76 c.p.p. - dal soggetto legittimato, il danneggiato o suoi successori, nel processo penale mediante la costituzione di parte civile.
L'art. 78 c.p.p., poi, fissa le formalità di detta costituzione, in particolare, al primo comma, dispone che essa avvenga con una dichiarazione (nella quale sono contenute a pena di inammissibilità certe indicazioni ed esposizioni) depositata, nella cancelleria del giudice che procede, oppure depositata all'udienza, nel contraddittorio delle parti.
Il secondo comma regola l'ipotesi della presentazione della dichiarazione "fuori udienza" disponendo che essa debba essere "notificata a cura della parte civile alla altre parti" fissando, infine, la decorrenza della sua efficacia "dal giorno nella quale è eseguita la notificazione".
In particolare, l'art 75 c.p.p., nel disciplinare i rapporti fra azione civile ed azione penale, stabilisce, al III comma, che se la prima è stata esercitata in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel giudizio Penale, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia penale irrevocabile. Gli artt. 80 e 81, poi, regolano le ipotesi della esclusione della parte civile a richiesta del pubblico ministero, dell'Imputato o del responsabile civile oppure "ex officio iudicis" che necessariamente postulano la sua avvenuta costituzione.
Nella specie, la disamina degli atti consente al suo esito di rilevare che il GI si costituì parte civile nel procedimento penale instaurato dinanzi al pretore di Napoli nel confronti di IO LO, imputato in ordine ai reati indicati in narrativa, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, "soprattutto del danno derivato dalla violazione delle distanze (legali)", con atto a costui notificato il 13 marzo 1996.- in epoca anteriore alla notificazione, eseguita il 20 maggio 1997 dell'atto di citazione con il quale convenne in giudizio, dinnanzi al tribunale di Napoli, IO LO ed altri perché fossero condannati all'eliminazione dell'opera abusivamente realizzata a distanza inferiore a quella legale ed al ristoro dei danni..
A nulla rileva poi che la costituzione di parte civile non risultasse all'epoca definitivamente ammessa, avendo essa efficacia dal giorno della notificazione.
Nè osta all'operatività del III comma dell'art. 75 una pretesa diversità della "causa petendi" e del "petitum" della domanda posta al tribunale, in sede civile, e di quella posta al pretore in sede penale, eliminazione dell'opera abusiva e risarcimento del danno, con la prima, e risarcimento del danno, con la seconda, attese infatti la loro parziale coincidenza e l'assorbente considerazione che il riconoscimento del diritto oggetto del procedimento civile, il quale trova la sua ragione del chiedere nella inosservanza della disciplina delle distanze nelle costruzioni, discende dall'accertamento dei fatti materiali oggetto della verifica del giudice penale: così che la sospensione del processo civile è imposta dalla norma a tutela dell'esigenza di evitare un eventuale contrasto fra giudicati avuto in proposito riguardo al disposto dell'art. 654 c.p.p, in tema di efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi.
A nulla rileva la non coincidenza delle parti dei due rapporti processuali, avendo infatti nel processo penale solo IO LO assunto la qualità di imputato e di parte nel connesso rapporto civilistico, poiché, in quello instaurato dinanzi al tribunale di Napoli si deve aver riguardo alla per ragioni di litisconsorzio necessario determinato dal concorso di diritti reali sulla medesima "res" (art. 102 c.p.c.), della causa riguardante RC e AM LO rispetto a quella di IO LO.
Concludendo la disamina, l'istanza deve essere rigettata. La Corte ravvisa giusti motivi della integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte
rigetta l'istanza di regolamento necessario di competenza;
compensa interamente le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2001