Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/01/2002, n. 801
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Sentenza 24 gennaio 2002

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In tema di misure volte a fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità atmosferiche ai sensi della legge della Regione Puglia 11 aprile 1979, n. 11 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge regionale 10 dicembre 1982, n. 38), il procedimento amministrativo per l'attribuzione dell'indennità in favore del privato richiedente, con la conseguente nascita del diritto soggettivo, si esaurisce con l'adozione del provvedimento da parte della Provincia, atteso che la citata legge regionale delega alle Province la emissione dei formali provvedimenti di liquidazione dei contributi, da attingere dai fondi che la Regione è tenuta a fornire alle Province stesse, senza che, in capo alla Regione medesima, residui alcun potere discrezionale di ratifica o meno dell'operato della Provincia; pertanto, una volta che l'ente locale delegato "ex lege" abbia individuato il singolo beneficiario con un formale provvedimento, la controversia promossa dal privato per ottenere la condanna al pagamento del contributo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/01/2002, n. 801
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 801
    Data del deposito : 24 gennaio 2002

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