Sentenza 17 maggio 2017
Massime • 1
L'impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità della elezione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell'impossibilità di notificare il decreto a seguito dell'irreperibilità dell'interessato, nella quale l'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. prevede l'obbligo di revocare il provvedimento di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2017, n. 30825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30825 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2017 |
Testo completo
30825-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez. 722 Silvio Amoresano CC 17/5/2017- Vito Di Nicola Andrea Gentili R.G.N. 3826/2017 Motivazione semplificata Enrico Mengoni · Relatore - DA Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento nei confronti di UN OA, nato in [...] il [...] avverso il decreto del 28/9/2016 del Tribunale di Siracusa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 28/9/2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa revocava il decreto penale di condanna n. 161/16 emesso il 15/2/2016 nei confronti di OA UN per impossibilità della notifica, attesa l'irreperibilità del soggetto. a 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, deducendo l'abnormità del provvedimento. Il decreto in esame avrebbe impropriamente assimilato l'inidoneità del domicilio eletto dal UN con l'irreperibilità dello stesso, che risulterebbe invece governata dai diversi presupposti di cui all'art. 159 cod. proc. pen.; nel caso di specie, inoltre, l'imputato risulterebbe assistito da un difensore di fiducia, che dovrebbe presumersi capace di contattare il proprio cliente, cittadino comunitario impiegato in Italia. Si chiede, pertanto, che questa Corte voglia annullare il provvedimento, con trasmissione degli atti al G.i.p. competente perché provveda alla notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. 3. Con requisitoria scritta del 2/3/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso, evidenziandone la manifesta infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO Preliminarmente si osserva che la presente motivazione è redatta in forma semplificata, ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente di questa Corte.
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. L'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero;
per costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte, tale irreperibilità non presuppone l'adozione della formale procedura dichiarativa di cui all'art. 159 cod. proc. pen., ma va intesa nel senso più generale di non rintracciabilità del destinatario tale da impedire, comunque, la notificazione del provvedimento (tra le altre, Sez. 5, n. 18179 del 9/3/2015, Ni Yongqin, Rv. 263551; nell'occasione, peraltro, questa Corte ha affermato che non rileva neppure che vi sia stata notifica del decreto al difensore, la quale, pure imposta dal comma 3 del citato articolo, non è in grado di surrogare quella destinata all'imputato). Ancora, si è affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. rigetta la richiesta di emissione del decreto penale avanzata dal pubblico ministero nei confronti di un cittadino extracomunitario, colpito da espulsione, privo di fissa dimora e di documenti, elettivamente domiciliato presso un difensore d'ufficio, sia perché si tratta di una situazione assimilabile a quella prevista dall'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. di impossibilità di notifica del decreto, sia perché deve essere privilegiata l'interpretazione delle norme che richieda la prova dell'effettiva conoscenza degli atti, dopo la modifica dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. che disciplina la restituzione nel termine per impugnare 2 се il decreto penale di condanna richiedendo la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento, rispetto alla mera regolarità formale degli atti (Sez. 1, n. 19780 dell'8/5/2007, Bogdan, Rv. 236826) Ancora da ribadire, a tale riguardo, è poi l'indirizzo per cui l'abnormità del provvedimento di revoca invocata dal Procuratore ricorrente - emerge laddove - lo stesso sia stato adottato al di fuori del caso in cui sia impossibile la notificazione per irreperibilità (si vedano, tra le altre, Sez. 4, n. 27555 del 05/06/2008, P.M. in proc. Girasole, Rv. 240738; Sez. 3, n. 6458 del 14/12/2007, P.M. in proc. Piacentini, Rv. 239049), intesa nell'ampio senso testé riportato (in tale ottics, ancora, Sez. 3, n. 16786 del 28/2/2013, Barenbruch, Rv. 255093; Sez. 3, n. 7022 del 12/01/2012, Biesuz, Rv. 251983); con la decisiva precisazione, tuttavia, che non può invece considerarsi abnorme la revoca allorquando l'impossibilità di notificazione sia frutto di un'errata considerazione dei presupposti di fatto della stessa, venendo comunque sempre la revoca - - fondata, in tal caso, e sia pure erroneamente, su una irreperibilità del destinatario nel senso generale predetto. Con la conseguenza che, costituendo il provvedimento del g.i.p. esplicazione di uno specifico potere riconosciutogli dalla legge, anche quando malamente esercitato, lo stesso non può qualificarsi come abnorme, ma, al più, come illegittimo, restando dunque, lo stesso, per le ragioni di principio esposte in premessa, inoppugnabile. Per contro, risulta abnorme il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna adottato in seguito all'impossibilità di acquisire la prova dell'avvenuta notifica del predetto decreto a causa dell'inerzia dell'organo notificatore, atteso che tale ipotesi non è equiparabile a quella, normativamente disciplinata, dell'impossibilità di procedere alla notifica per l'irreperibilità dell'imputato e dunque il provvedimento di revoca determina un'indebita regressione del procedimento (tra le altre, Sez. 4, n. 37530 del 1/7/2008, Seraj, Rv. 240967; Sez. 4, n. 27555 del 5/6/2008, Cirasola, Rv. 240738); ipotesi, all'evidenza, diversa da quella in esame. Quanto precede, infine, opera anche laddove l'interessato abbia eletto un domicilio, ma questo risulti insufficiente od inidoneo, come nel caso di specie (lo stesso ricorrente dà atto che presso tale domicilio - la sede della SOCOMAR s.r.l. - il UN non era stato rinvenuto, ed anzi «da informazioni assunte in loco da personale presente il Sig. UN AN non risulta esser mai stato assunto dalla SOCOMAR s.r.l. e tantomeno domiciliato presso di loro»; del pari, vane erano risultate le ricerche eseguite tramite UNEP e presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria); ciò in ragione del fatto che tale situazione risulta assimilabile a quella dell'impossibilità di notificare il decreto a seguito dell'irreperibilità dell'interessato, nella quale l'art. 460, comma quarto, cod. proc. 3 EE pen. prevede per l'appunto l'obbligo di revocare il provvedimento di condanna (in tal senso, Sez. 2, n. 48913 del 26/11/2009, Pacifico, Rv. 246471). Il ricorso, pertanto, deve esser dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Mengoni Silvio Amoregano DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 2017 IL CANCELLERE Luana Mocani 4