Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2017, n. 30825
CASS
Sentenza 17 maggio 2017

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L'impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità della elezione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell'impossibilità di notificare il decreto a seguito dell'irreperibilità dell'interessato, nella quale l'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. prevede l'obbligo di revocare il provvedimento di condanna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2017, n. 30825
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30825
    Data del deposito : 17 maggio 2017

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