Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2004, n. 7224
CASS
Sentenza 14 gennaio 2004

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Massime1

In tema di rinunzia all'impugnazione, allorché l'appellante concordi con il procuratore generale la misura della pena, ai sensi dell'art. 599 comma quarto cod. proc. pen., rinunciando a tutti gli altri motivi di impugnazione, non può poi dolersi della omessa o illogica motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia; e invero la rinuncia di alcuni dei motivi ha per effetto di ridurre l'effetto devolutivo dell'appello ai motivi residui non rinunciati, con l'ulteriore conseguenza di precludere, ai sensi del comma terzo dell'art. 606 cod. proc. pen., la deduzione in sede di legittimità dei motivi rinunciati, a meno che essi non riguardino questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Commentario1

  • 1Concordato in appello: problematiche legate alla pandemia
    Marina Di Dio · https://www.diritto.it/ · 29 aprile 2021

    Dubbi sulla legittimità costituzionale del disposto emergenziale sull'appello cartolare in punto di “concordato anche con rinuncia ai motivi di appello” per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione L'emergenza epidemiologica in corso oramai da più di un anno ha, indubbiamente, rivoluzionato le nostre vite. Risultato di questa riforma in costante evoluzione è la genesi di provvedimenti che, nel tentativo di contenere i danni del Covid-19, finiscono in taluni casi per creare delle lacune normative che destano complicazioni non indifferenti. Sul punto, merita attenzione il tema della regolamentazione del “concordato” di cui all'art. 599 bis c.p.p. che sembra ignorato dagli …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2004, n. 7224
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7224
Data del deposito : 14 gennaio 2004

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