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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4129 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice CI FE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7260 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente tra
, e (avv. Giuseppe Parte_1 Parte_2 CP_1
Sciarrotta);
Opponenti
e in persona del legale rappresentante, E PER Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante (avv. Giacinto Di Donato); CP_3
Opposta
Oggetto: opposizione a precetto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio , e Parte_1 Parte_2 CP_1
hanno proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eccependo l'inammissibilità
e invalidità della cessione del credito perché effettuata successivamente alla dichiarazione di fallimento di Promozione Vacanze WTO nonché la nullità dell'atto di precetto notificato il notificato il 6, 8 e 17 maggio 2024, per la mancata notificazione del titolo esecutivo e perché l'importo precettato non era dovuto.
A fondamento della opposizione, gli attori hanno esposto che l'intimazione di pagamento trovava fondamento nel D.I. 4032/2018 e che detto titolo era stato travolto dalla sentenza n. 2926/2023, emessa nel giudizio di opposizione n. 14695/2018, con la quale era stata dichiarata la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi contenute nel contratto di conto corrente n. 103389583, per difetto di pattuizione scritta, nel contratto n. 30770750 e nei contratti di affidamento dedotti in giudizio dal
1 01/01/2014. Hanno dedotto, inoltre, che la sentenza non definitiva emessa nel giudizio
R.G. 14695/2018, non era mai stata notificata.
Costituitasi in giudizio, e per essa ha Controparte_2 Controparte_3
contestato le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione in atti emerge che con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4032/2018, emesso il 17 luglio 2018, munito di formula esecutiva il 24 luglio 2018 e notificato il 3 agosto 2018, il Tribunale di Palermo ha ingiunto alla debitrice principale e ai fideiussori , Parte_3 Parte_1
e il pagamento della somma di € 380.000,00 oltre interessi e Parte_2 CP_1
spese (v. doc. 1 produzione di parte opposta).
Emerge, altresì, che con sentenza non definitiva n. 2926/2023, emessa nel giudizio di opposizione a D.I. (R.G. n. 14695/2018), il Tribunale di Palermo ha dichiarato la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi contenute nel contratto di conto corrente n. 103389583, per difetto di pattuizione scritta, nel contratto n. 30770750 e nei contratti di affidamento dedotti in giudizio dal 01/01/2014 e ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo una consulenza tecnica d'ufficio volta ad effettuare il ricalcolo del saldo dei rapporti dedotti nel giudizio.
Per fatto pacifico tra le parti, il giudizio di opposizione a D.I. (R.G. n. 14695/2018)
è stato dichiarato interrotto in seguito alla dichiarazione di fallimento
[...]
ed è stato dichiarato estinto per mancata riassunzione. Parte_3
Ebbene, l'estinzione per mancata tempestiva riassunzione del giudizio di primo grado dichiarato interrotto dopo la pronuncia di una sentenza non definitiva di merito non toglie efficacia a quest'ultima ai sensi dell'art. 310 c.p.c.
Pertanto, nonostante l'estinzione del giudizio di opposizione a D.I. (R.G. n.
14695/2018) la sentenza non definitiva ha conservato efficacia ai sensi dell'art. 310, secondo comma, c.p.c.., divenendo essa stessa definitiva, con la conseguenza che gli opponenti hanno diritto al ricalcolo del saldo dei rapporti dedotti in quel giudizio, con esclusione della capitalizzazione per il rapporto di conto corrente n. 103389583 e con esclusione della capitalizzazione degli interessi dal 01/01/2014 per gli altri rapporti.
Sebbene con tale sentenza non sia stato espressamente revocato il D.I., tuttavia la revoca deve ritenersi necessariamente implicita, atteso che la declaratoria di nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi ha comportato la necessità di rideterminare il credito della banca.
2 Giova ricordare che l'accoglimento, anche soltanto parziale, dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta sempre la revoca totale del monitorio (Cass. S.U. n.
7448/1993) e, nel caso di specie, è indiscutibile che la sentenza non definitiva abbia accolto in parte l'opposizione a decreto ingiuntivo, determinando l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo (Cass. n.
21840/2013).
Ne consegue che deve reputarsi nullo l'atto di precetto notificato il 6-8 e 17 maggio
2024 agli opponenti, in quanto fondato sul decreto ingiuntivo travolto dalla sentenza non definitiva n. 2926/2023 emessa dal Tribunale di Palermo.
Resta assorbita ogni altra questione, la cui trattazione deve ritenersi superflua.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'obiettiva semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato il 6-8 e 17 maggio 2024 a , e;
Parte_1 Parte_2 CP_1 condanna e per essa alla rifusione in favore Controparte_2 Controparte_3
di , e delle spese del giudizio che si Parte_1 Parte_2 CP_1 liquidano in € 11.229,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Palermo, 23/10/2025
Il Giudice
CI FE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice CI FE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7260 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente tra
, e (avv. Giuseppe Parte_1 Parte_2 CP_1
Sciarrotta);
Opponenti
e in persona del legale rappresentante, E PER Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante (avv. Giacinto Di Donato); CP_3
Opposta
Oggetto: opposizione a precetto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio , e Parte_1 Parte_2 CP_1
hanno proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eccependo l'inammissibilità
e invalidità della cessione del credito perché effettuata successivamente alla dichiarazione di fallimento di Promozione Vacanze WTO nonché la nullità dell'atto di precetto notificato il notificato il 6, 8 e 17 maggio 2024, per la mancata notificazione del titolo esecutivo e perché l'importo precettato non era dovuto.
A fondamento della opposizione, gli attori hanno esposto che l'intimazione di pagamento trovava fondamento nel D.I. 4032/2018 e che detto titolo era stato travolto dalla sentenza n. 2926/2023, emessa nel giudizio di opposizione n. 14695/2018, con la quale era stata dichiarata la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi contenute nel contratto di conto corrente n. 103389583, per difetto di pattuizione scritta, nel contratto n. 30770750 e nei contratti di affidamento dedotti in giudizio dal
1 01/01/2014. Hanno dedotto, inoltre, che la sentenza non definitiva emessa nel giudizio
R.G. 14695/2018, non era mai stata notificata.
Costituitasi in giudizio, e per essa ha Controparte_2 Controparte_3
contestato le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione in atti emerge che con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4032/2018, emesso il 17 luglio 2018, munito di formula esecutiva il 24 luglio 2018 e notificato il 3 agosto 2018, il Tribunale di Palermo ha ingiunto alla debitrice principale e ai fideiussori , Parte_3 Parte_1
e il pagamento della somma di € 380.000,00 oltre interessi e Parte_2 CP_1
spese (v. doc. 1 produzione di parte opposta).
Emerge, altresì, che con sentenza non definitiva n. 2926/2023, emessa nel giudizio di opposizione a D.I. (R.G. n. 14695/2018), il Tribunale di Palermo ha dichiarato la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi contenute nel contratto di conto corrente n. 103389583, per difetto di pattuizione scritta, nel contratto n. 30770750 e nei contratti di affidamento dedotti in giudizio dal 01/01/2014 e ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo una consulenza tecnica d'ufficio volta ad effettuare il ricalcolo del saldo dei rapporti dedotti nel giudizio.
Per fatto pacifico tra le parti, il giudizio di opposizione a D.I. (R.G. n. 14695/2018)
è stato dichiarato interrotto in seguito alla dichiarazione di fallimento
[...]
ed è stato dichiarato estinto per mancata riassunzione. Parte_3
Ebbene, l'estinzione per mancata tempestiva riassunzione del giudizio di primo grado dichiarato interrotto dopo la pronuncia di una sentenza non definitiva di merito non toglie efficacia a quest'ultima ai sensi dell'art. 310 c.p.c.
Pertanto, nonostante l'estinzione del giudizio di opposizione a D.I. (R.G. n.
14695/2018) la sentenza non definitiva ha conservato efficacia ai sensi dell'art. 310, secondo comma, c.p.c.., divenendo essa stessa definitiva, con la conseguenza che gli opponenti hanno diritto al ricalcolo del saldo dei rapporti dedotti in quel giudizio, con esclusione della capitalizzazione per il rapporto di conto corrente n. 103389583 e con esclusione della capitalizzazione degli interessi dal 01/01/2014 per gli altri rapporti.
Sebbene con tale sentenza non sia stato espressamente revocato il D.I., tuttavia la revoca deve ritenersi necessariamente implicita, atteso che la declaratoria di nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi ha comportato la necessità di rideterminare il credito della banca.
2 Giova ricordare che l'accoglimento, anche soltanto parziale, dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta sempre la revoca totale del monitorio (Cass. S.U. n.
7448/1993) e, nel caso di specie, è indiscutibile che la sentenza non definitiva abbia accolto in parte l'opposizione a decreto ingiuntivo, determinando l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo (Cass. n.
21840/2013).
Ne consegue che deve reputarsi nullo l'atto di precetto notificato il 6-8 e 17 maggio
2024 agli opponenti, in quanto fondato sul decreto ingiuntivo travolto dalla sentenza non definitiva n. 2926/2023 emessa dal Tribunale di Palermo.
Resta assorbita ogni altra questione, la cui trattazione deve ritenersi superflua.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'obiettiva semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato il 6-8 e 17 maggio 2024 a , e;
Parte_1 Parte_2 CP_1 condanna e per essa alla rifusione in favore Controparte_2 Controparte_3
di , e delle spese del giudizio che si Parte_1 Parte_2 CP_1 liquidano in € 11.229,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Palermo, 23/10/2025
Il Giudice
CI FE
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