Art. 4. Sanzioni per la violazione delle disposizioni
contenute nella Convenzione 1. Il comandante di una nave che applica, riapplica, installa o utilizza sistemi di pulizia nocivi in violazione dell'articolo 4 della Convenzione e dell'allegato 1 della medesima, nonche' dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 15.000.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche al proprietario e all'armatore della nave nel caso in cui la violazione di cui al medesimo comma 1 sia avvenuta con il loro concorso.
3. Per il comandante di nazionalita' italiana della nave, la condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata e' determinata ai sensi dell' articolo 1083 del codice della navigazione .
4. Ai comandanti di navi di nazionalita' non italiana che hanno subito condanne in relazione al reato di cui al comma l e' inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, commisurato alla gravita' del reato commesso e alla pena inflitta.
5. Alle ispezioni delle navi previste dall'articolo 11 della Convenzione si applicano le disposizioni dell' articolo 1186 del codice della navigazione .
6. Si applica, altresi', l' articolo 1193 del codice della navigazione nell'ipotesi di rilascio di un certificato internazionale dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, di cui all'allegato 4 della Convenzione.
contenute nella Convenzione 1. Il comandante di una nave che applica, riapplica, installa o utilizza sistemi di pulizia nocivi in violazione dell'articolo 4 della Convenzione e dell'allegato 1 della medesima, nonche' dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 15.000.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche al proprietario e all'armatore della nave nel caso in cui la violazione di cui al medesimo comma 1 sia avvenuta con il loro concorso.
3. Per il comandante di nazionalita' italiana della nave, la condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata e' determinata ai sensi dell' articolo 1083 del codice della navigazione .
4. Ai comandanti di navi di nazionalita' non italiana che hanno subito condanne in relazione al reato di cui al comma l e' inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, commisurato alla gravita' del reato commesso e alla pena inflitta.
5. Alle ispezioni delle navi previste dall'articolo 11 della Convenzione si applicano le disposizioni dell' articolo 1186 del codice della navigazione .
6. Si applica, altresi', l' articolo 1193 del codice della navigazione nell'ipotesi di rilascio di un certificato internazionale dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, di cui all'allegato 4 della Convenzione.