TAR
Decreto cautelare 24 giugno 2024
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Sentenza breve 9 settembre 2024
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Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01988/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 01128 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01988/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1988 del 2025, proposto da:
IN PA, rappresentata e difesa dall'avvocato Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Tranquilli e Pamela
D'Angelo, con domicilio digitale pec in registri di giustizia nonché, formalmente, anche dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è altresì domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tar lazio, Roma, sezione quarta ter, n. 16270 del 2024. N. 01988/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli studi di Roma “Tor
Vergata”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere AU MA;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026, l'avvocato Franco Coccoli su delega dell'avvocato Ignazio Tranquilli, nonché gli avvocati Paola Tranquilli e
Pamela D'Angelo;
FATTO e DIRITTO
1. IN PA ha impugnato la sentenza breve del Tar lazio, sezione quarta ter, n.
16270 del 9 settembre 2024 con cui è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del certificato di diploma di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. n. 249 del 10 settembre 2010) nella scuola secondaria di I grado, rilasciato il 19 giugno 2024 dall'Università degli studi di Roma “Tor
Vergata”, a seguito del corso TFA sostegno VIII ciclo, nella parte in cui riporta una votazione finale pari a 28/30 e non ad almeno 28,97/30 oppure ad almeno 28,9/30, se non a 29/30, e, sempre nella stessa parte, del medesimo diploma conseguito il 7 giugno
2024.
L'Università appellata si è costituita depositando memoria di stile.
In vista della trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive.
L'appellante ha replicato in data 4 gennaio 2026.
All'udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'appellante ha seguito il corso di specializzazione (D.M. n. 249 del 10 settembre
2010) sul sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di I grado presso l'Università degli studi di Roma “Tor Vergata” e ha ottenuto la votazione N. 01988/2025 REG.RIC.
finale di 28/30 punti nel certificato di diploma di specializzazione, punteggio spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza (GPS) previste dall'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge n. 124 del 1999.
Per la formazione delle GPS nel biennio scolastico per gli aa.ss. 2024/2025 e
2025/2026, differenziate in fasce e tipologie, è stata adottata l'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, il cui Allegato A/7 disciplina la fascia di interesse.
Avverso la votazione (28/30) attribuitale l'appellante ha proposto ricorso innanzi al
Tar Lazio, in cui, con un unico articolato motivo, sosteneva, in estrema sintesi, che l'Università avrebbe errato nell'attribuire la votazione finale calcolata come somma fra la media dei voti conseguiti agli esami e il voto della prova finale (28,59 +28 diviso
2 = 28,295 arrotondato per difetto si ottiene 28/30), laddove a suo dire avrebbe dovuto calcolarla come media ponderata del voto conseguito in tutte le prove, compresa quella finale: il che avrebbe dato un risultato maggiore che, alla stregua del citato Allegato
A/7, le avrebbe comportato un aumento di due punti in graduatoria.
In primo grado in aveva impugnato anche l'art. 9, comma 5, del D.M. del Miur del 30 settembre 2011, ove interpretato nel senso fatto proprio dall'Università.
3. Il Tar, con sentenza in forma semplificata, n. 16270 del 9 settembre 2024, ha respinto il ricorso attenendosi al dato letterale, definito “chiaro e inequivocabile” del disposto dell'art. 9, comma 5, del D.M. del 30 settembre 2011, il quale stabilisce che
«La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'art. 8 e dal punteggio ottenuto nell'esame di cui al comma 1 del presente articolo. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione».
Il Tar ha altresì affermato che la nota ministeriale datata 3 febbraio 2015, invocata dalla ricorrente, sarebbe andata oltre il significato proprio della citata norma, laddove ha individuato la seguente formula da seguire: «Voto finale = (A/30
+B/30+C/30+D/30+E/30)/5 Dove: A/30 = voto sugli insegnamenti; B/30 = voto N. 01988/2025 REG.RIC.
sull'attività laboratoriale; C/30 = voto sull'attività di tirocinio diretto; D/30 = voto sull'attività di tirocinio indiretto; E/30 = voto dell'esame finale».
Secondo il Tar si tratta di un'interpretazione espressa dal Dirigente della Direzione generale per il personale scolastico - ufficio III e rivolta unicamente all'Università degli studi di Padova, priva di portata generale, la quale si pone in contrasto con la disposizione del decreto ministeriale.
4. L'appellante ritiene che la sentenza sia errata.
Osserva che, interpretando e applicando correttamente il meccanismo di calcolo di cui all'art. 9, comma 5, del decreto Miur 30 settembre 2011, ella avrebbe conseguito il punteggio pari a 28,976, da arrotondare a 29/30.
Quindi, alla stregua del metodo di conversione previsto nell'Allegato A/7, mentre il voto finale pari a 28/30 equivale in centesimi a (28:30 = x:100) 93,33/100, arrotondato per difetto a 93/100 e, dunque, a 22 punti, il voto (che a suo dire sarebbe stato corretto) arrotondato a 29/30, è equivalente a 96,66/100 arrotondato per eccesso a 97/100, e dunque a 24 punti.
Fa rilevare che solo l'Università appellata risulterebbe attualmente impiegare una formula diversa da quella contenuta nella richiamata nota ministeriale n. 3615 del 3 febbraio 2015. Tutte le altre Università italiane agirebbero diversamente, il che dimostrerebbe che il significato del testo del D.M. sarebbe tutt'altro che chiaro e inequivocabile, come invece affermato nella sentenza appellata e richiama altre pronunce del giudice di primo grado nelle quali, ravvisata al contrario l'equivocità del dato testuale, i Tar si sono attenuti alla interpretazione fornita nella citata nota ministeriale del 3 febbraio 2015.
5. L'appello è infondato.
Va, infatti, condivisa l'affermazione del Tar secondo cui il significato letterale delle parole dell'art. 9, comma 5, del D.M. del 30 settembre 2011, è chiaro e inequivocabile, N. 01988/2025 REG.RIC.
nel senso che per la determinazione del punteggio deve farsi espresso riferimento alla media aritmetica dei punteggi ottenuti dal candidato, e non già alla media ponderata.
Sebbene la nota datata 3 febbraio 2015, invocata dalla ricorrente, possa aver ingenerato confusione del sistema di attribuzione dei punteggi, la stessa non può assurgere a fonte del diritto sovraordinata alla disciplina recata dal citato decreto ministeriale, con l'effetto di disapplicarne le previsioni.
Il rilievo oggettivo che in alcuni casi, i giudici di primo grado abbiano avallato la scelta di talune Università di aderire all'interpretazione fornita con la menzionata nota del 3 febbraio 2015, parimenti non consente di discostarsi dal chiaro tenore del dettato normativo, perseverando nell'errore interpretativo.
Un provvedimento legittimo non può divenire viziato (e viceversa) perché in passato fu seguito un difforme modus operandi, non potendosi giudicare della legittimità di un atto alla luce della circostanza che in passato furono emessi provvedimenti di tenore e contenuto differenti; aggiungasi che l'errore, eventualmente commesso in alcuni casi, non può costringere la Pubblica amministrazione a perseverare nel medesimo e, allo stesso modo, l'eccesso di potere per disparità di trattamento non può fondarsi su precedenti provvedimenti illegittimi, in quanto questi non possono essere invocati per pretendere ulteriori provvedimenti che violino anch'essi la legge (cfr.
Cons. Stato, sez. II, 10 settembre 2025, n. 7280).
Conclusivamente, per quanto precede, l'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
6. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, tenuto conto della novità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. N. 01988/2025 REG.RIC.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RC LI, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
AU MA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AU MA RC LI
IL SEGRETARIO N. 01988/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 01128 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01988/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1988 del 2025, proposto da:
IN PA, rappresentata e difesa dall'avvocato Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Tranquilli e Pamela
D'Angelo, con domicilio digitale pec in registri di giustizia nonché, formalmente, anche dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è altresì domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tar lazio, Roma, sezione quarta ter, n. 16270 del 2024. N. 01988/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli studi di Roma “Tor
Vergata”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere AU MA;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026, l'avvocato Franco Coccoli su delega dell'avvocato Ignazio Tranquilli, nonché gli avvocati Paola Tranquilli e
Pamela D'Angelo;
FATTO e DIRITTO
1. IN PA ha impugnato la sentenza breve del Tar lazio, sezione quarta ter, n.
16270 del 9 settembre 2024 con cui è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del certificato di diploma di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. n. 249 del 10 settembre 2010) nella scuola secondaria di I grado, rilasciato il 19 giugno 2024 dall'Università degli studi di Roma “Tor
Vergata”, a seguito del corso TFA sostegno VIII ciclo, nella parte in cui riporta una votazione finale pari a 28/30 e non ad almeno 28,97/30 oppure ad almeno 28,9/30, se non a 29/30, e, sempre nella stessa parte, del medesimo diploma conseguito il 7 giugno
2024.
L'Università appellata si è costituita depositando memoria di stile.
In vista della trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive.
L'appellante ha replicato in data 4 gennaio 2026.
All'udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'appellante ha seguito il corso di specializzazione (D.M. n. 249 del 10 settembre
2010) sul sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di I grado presso l'Università degli studi di Roma “Tor Vergata” e ha ottenuto la votazione N. 01988/2025 REG.RIC.
finale di 28/30 punti nel certificato di diploma di specializzazione, punteggio spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza (GPS) previste dall'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge n. 124 del 1999.
Per la formazione delle GPS nel biennio scolastico per gli aa.ss. 2024/2025 e
2025/2026, differenziate in fasce e tipologie, è stata adottata l'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, il cui Allegato A/7 disciplina la fascia di interesse.
Avverso la votazione (28/30) attribuitale l'appellante ha proposto ricorso innanzi al
Tar Lazio, in cui, con un unico articolato motivo, sosteneva, in estrema sintesi, che l'Università avrebbe errato nell'attribuire la votazione finale calcolata come somma fra la media dei voti conseguiti agli esami e il voto della prova finale (28,59 +28 diviso
2 = 28,295 arrotondato per difetto si ottiene 28/30), laddove a suo dire avrebbe dovuto calcolarla come media ponderata del voto conseguito in tutte le prove, compresa quella finale: il che avrebbe dato un risultato maggiore che, alla stregua del citato Allegato
A/7, le avrebbe comportato un aumento di due punti in graduatoria.
In primo grado in aveva impugnato anche l'art. 9, comma 5, del D.M. del Miur del 30 settembre 2011, ove interpretato nel senso fatto proprio dall'Università.
3. Il Tar, con sentenza in forma semplificata, n. 16270 del 9 settembre 2024, ha respinto il ricorso attenendosi al dato letterale, definito “chiaro e inequivocabile” del disposto dell'art. 9, comma 5, del D.M. del 30 settembre 2011, il quale stabilisce che
«La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'art. 8 e dal punteggio ottenuto nell'esame di cui al comma 1 del presente articolo. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione».
Il Tar ha altresì affermato che la nota ministeriale datata 3 febbraio 2015, invocata dalla ricorrente, sarebbe andata oltre il significato proprio della citata norma, laddove ha individuato la seguente formula da seguire: «Voto finale = (A/30
+B/30+C/30+D/30+E/30)/5 Dove: A/30 = voto sugli insegnamenti; B/30 = voto N. 01988/2025 REG.RIC.
sull'attività laboratoriale; C/30 = voto sull'attività di tirocinio diretto; D/30 = voto sull'attività di tirocinio indiretto; E/30 = voto dell'esame finale».
Secondo il Tar si tratta di un'interpretazione espressa dal Dirigente della Direzione generale per il personale scolastico - ufficio III e rivolta unicamente all'Università degli studi di Padova, priva di portata generale, la quale si pone in contrasto con la disposizione del decreto ministeriale.
4. L'appellante ritiene che la sentenza sia errata.
Osserva che, interpretando e applicando correttamente il meccanismo di calcolo di cui all'art. 9, comma 5, del decreto Miur 30 settembre 2011, ella avrebbe conseguito il punteggio pari a 28,976, da arrotondare a 29/30.
Quindi, alla stregua del metodo di conversione previsto nell'Allegato A/7, mentre il voto finale pari a 28/30 equivale in centesimi a (28:30 = x:100) 93,33/100, arrotondato per difetto a 93/100 e, dunque, a 22 punti, il voto (che a suo dire sarebbe stato corretto) arrotondato a 29/30, è equivalente a 96,66/100 arrotondato per eccesso a 97/100, e dunque a 24 punti.
Fa rilevare che solo l'Università appellata risulterebbe attualmente impiegare una formula diversa da quella contenuta nella richiamata nota ministeriale n. 3615 del 3 febbraio 2015. Tutte le altre Università italiane agirebbero diversamente, il che dimostrerebbe che il significato del testo del D.M. sarebbe tutt'altro che chiaro e inequivocabile, come invece affermato nella sentenza appellata e richiama altre pronunce del giudice di primo grado nelle quali, ravvisata al contrario l'equivocità del dato testuale, i Tar si sono attenuti alla interpretazione fornita nella citata nota ministeriale del 3 febbraio 2015.
5. L'appello è infondato.
Va, infatti, condivisa l'affermazione del Tar secondo cui il significato letterale delle parole dell'art. 9, comma 5, del D.M. del 30 settembre 2011, è chiaro e inequivocabile, N. 01988/2025 REG.RIC.
nel senso che per la determinazione del punteggio deve farsi espresso riferimento alla media aritmetica dei punteggi ottenuti dal candidato, e non già alla media ponderata.
Sebbene la nota datata 3 febbraio 2015, invocata dalla ricorrente, possa aver ingenerato confusione del sistema di attribuzione dei punteggi, la stessa non può assurgere a fonte del diritto sovraordinata alla disciplina recata dal citato decreto ministeriale, con l'effetto di disapplicarne le previsioni.
Il rilievo oggettivo che in alcuni casi, i giudici di primo grado abbiano avallato la scelta di talune Università di aderire all'interpretazione fornita con la menzionata nota del 3 febbraio 2015, parimenti non consente di discostarsi dal chiaro tenore del dettato normativo, perseverando nell'errore interpretativo.
Un provvedimento legittimo non può divenire viziato (e viceversa) perché in passato fu seguito un difforme modus operandi, non potendosi giudicare della legittimità di un atto alla luce della circostanza che in passato furono emessi provvedimenti di tenore e contenuto differenti; aggiungasi che l'errore, eventualmente commesso in alcuni casi, non può costringere la Pubblica amministrazione a perseverare nel medesimo e, allo stesso modo, l'eccesso di potere per disparità di trattamento non può fondarsi su precedenti provvedimenti illegittimi, in quanto questi non possono essere invocati per pretendere ulteriori provvedimenti che violino anch'essi la legge (cfr.
Cons. Stato, sez. II, 10 settembre 2025, n. 7280).
Conclusivamente, per quanto precede, l'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
6. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, tenuto conto della novità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. N. 01988/2025 REG.RIC.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RC LI, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
AU MA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AU MA RC LI
IL SEGRETARIO N. 01988/2025 REG.RIC.