Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. qualora il furto del motociclo esposto alla pubblica fede sia commesso in un luogo avente un sistema di videosorveglianza, il quale, ancorché consenta la conoscenza postuma delle immagini registrata dalla telecamera, non costituisce di per sé una difesa idonea a impedire la consumazione dell'illecito attraverso un immediato intervento ostativo.
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- 1. Cass. pen., sez. V, 3 settembre 2020, n. 25035Rossella Giuliano · https://www.iusinitinere.it/
In tema di furto aggravato, la circostanza aggravante speciale dell'esposizione della cosa sottratta alla pubblica fede per ragioni di necessità di cui all'art. 625, 1° comma, n. 7) c.p. è integrata quando l'oggetto materiale del delitto sia costituito da una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via: in tale ipotesi, infatti, non rileva lo specifico utilizzo più o meno consolidato del mezzo di trasporto, e neppure l'affermazione della consuetudine avente ad oggetto l'apprestamento di efficaci sistemi di tutela contro il furto, quanto piuttosto l'indefettibile necessità che il veicolo rimanga esposto alla pubblica fede alla stregua di un criterio di elementare ragionevolezza (perché una …
Leggi di più… - 2. Danneggiamento di auto con antifurto o video è reato? (Cass. 51622/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 giugno 2021
Nel caso di veicoli lasciati incustoditi non basta ad escludere la aggravante dell'esposizione alla pubblica fede un qualsiasi ostacolo frapposto alla sottrazione, ma occorre che l'ostacolo sia tale da affermare la non omissione della custodia e la difficoltà dell'intervento di terzi, per modo che il ladro non possa superare l'ostacolo senza dare l'allarme; onde ricorre l'aggravante nel caso di furto di automobile lasciata incustodita nella pubblica via, non avendo rilievo l'uso di congegni antifurto, sia perche le esigenze del traffico attuale hanno fatto sorgere la consuetudine di lasciare incustodito in luoghi pubblici il predetto mezzo di locomozione, sia perche l'ingegnosità dei …
Leggi di più… - 3. Furto di bici aperta in strada è reato aggravato (Cass. 25035/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 settembre 2020
Il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via integra l'aggravante di esposizione per necessità pubblica fede anche se lasciata aperta senza lucchetti o catena. La circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di tal fatta, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede. La Corte di cassazione non può censurare la scelta dei giudici di appello in tema di diniego delle attenuanti generiche, …
Leggi di più… - 4. L’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 7, sussiste anche in caso di asportazione di merce dagli scaffali di un…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 gennaio 2020
Il fatto La Corte di appello di Venezia riformava la pronuncia del Tribunale in sede, del 3 dicembre 2013, con la quale gli imputati venivano condannati per il reato di furto aggravato, riqualificando il fatto nel delitto di cui agli artt. 110, 56 e 624 c.p., art. 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 7, con riduzione della pena irrogata in mesi quattro di reclusione ed Euro 100 di multa e confermava, nel resto dell'impugnato provvedimento. Il fatto era il seguente: gli imputati, dopo essere entrati in un ipermercato, si erano impossessati di capi di abbigliamento e di una bottiglia di sambuca privando la merce delle placche antitaccheggio, merce in parte occultata addosso uno di costoro e in parte …
Leggi di più… - 5. Se c'è custode il furto è .. semplice (Cass. 5032/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2007, n. 6682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6682 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 08/11/2007
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1675
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 28107/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN FA N. IL 21/08/1976;
avverso l'ORDINANZA del 28/06/2007 TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Antonio Mura che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Ettore Zagarese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 28 giugno 2007 il Tribunale del riesame di Catanzaro, confermando l'analogo provvedimento del G.I.P. di Rossano, ha sottoposto NO MA alla misura cautelare della custodia in carcere, quale indagato per il reato di concorso in furto aggravato di un motociclo in danno di LV NO. Il MA era stato arrestato in flagranza, in quanto individuato quale autore del reato in virtù delle immagini registrate dal servizio di videosorveglianza installato all'interno dell'esercizio commerciale della persona offesa.
Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo articolato in tre censure. Con esso lamenta, innanzi tutto, che si sia prestato credito a un riconoscimento operato dai carabinieri sulla base di fotografie non depositate agli atti;
inoltre, che non si sia tenuto conto delle risultanze delle investigazioni difensive, dalle quali emergeva la sua presenza in altro luogo al momento del furto;
infine, che gli si sia contestata l'aggravante dell'esposizione del motociclo alla pubblica fede, quando invece a presidio del bene era apprestato un sistema di videosorveglianza.
Il ricorso è privo di fondamento e va rigettato.
Come è agevole apprendere dalla lettura del provvedimento impugnato, l'individuazione del MA quale autore del furto è stata effettuata dai carabinieri non già in base a un riconoscimento fotografico, come mostra di credere la difesa del ricorrente, bensì attraverso la visione della sequenza registrata dal sistema di videosorveglianza: da questa è emersa la consumazione del reato ad opera del MA, persona già nota alle forze dell'ordine e inequivocabilmente identificata.
Non esistevano, dunque, fotografie da depositare agli atti del G.I.P., ma l'attestazione dei carabinieri di aver visto e riconosciuto l'indagato nella registrazione videomagnetica dell'azione criminosa per cui si procede.
A fronte di un così significativo elemento indiziario, idoneo a collocare ineludibilmente la persona del MA nel luogo e nel momento del furto (e nell'azione stessa che lo ha concretato), non può muoversi alcun addebito di illogicità all'apprezzamento con cui il giudice di merito ha negato credito alle risultanze delle investigazioni difensive portatici di un alibi a favore dell'indagato, in vistoso contrasto con la realtà documentata. Quanto all'aggravante dell'esposizione del motociclo alla pubblica fede, va osservato che la sua sussistenza non è contraddetta dalla presenza sul luogo di un sistema di videosorveglianza;
questo, invero, sebbene consenta la conoscenza postuma di quanto colto - e obiettivamente testimoniato - dalle telecamere, non costituisce di per sè sola una difesa idonea a impedire la consumazione dell'illecito attraverso un immediato intervento ostativo. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2008