Sentenza 19 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2001, n. 6877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6877 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIAN, IN NOME DEL PO6877 01 MIDI CASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Massimo GENGHINI R.G.N. 10219/98 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere- 11949/98 Cron. 15622 Dott. Camillo FILADORO Consigliere- Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere Ud. 09/10/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE "UFFICIO COPIE 153 SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 13000 TO CA AD, elettivamente domiciliata in 19 MAG. 2001 . IL CANCELLIERE ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MASSANO MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORNELIO ENRICO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RANZATO ENZO, CASA DELLA SCARPA SRL;
intimati e sul 2° ricorso n° 11949/98 proposto da: RANZATO RENZO CASA DELLA SCARPA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FARNESINA 308, presso lo 2000 studio dell'avvocato ERCOLE NICOLA, che lo rappresenta 4047 -1- e difende unitamente all'avvocato GIANNIOTTI GAJULLI FRANCA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
CA TO AD;
- intimata di avverso la sentenza n. 264/98 del Tribunale VENEZIA, depositata il 09/03/98 R.G.N. 194/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato CORNELIO;
udito l'Avvocato GIANNIOTTI GAJULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale;
rigetto del secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TI, premesse le vicende del IA proprio rapporto di lavoro, conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di Venezia Enzo Ranzato, titolare della Casa della Scarpa, divenuta nel corso del giudizio la s.r.l. Shoes, per la condanna al pagamento di differenze retributive, ovvero di differenze tra stipendio contrattuale e quello di fatto, percepito nel primo periodo di lavoro prestato irregolarmente, a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità per lo stesso periodo, compreso tra il 1975 e il 1978, trattamento di fine rapporto, indennità di preavviso, in relazione ad licenziamento fittiziamente intimatogli il 30 un aprile 1986, oltre alla retribuzione festiva del primo maggio cadente tra il licenziamento e la riassunzione, alle differenze per trattamento di fine rapporto, di categoria tra il quarto e il primo livello, lavoro straordinario dal 1 maggio 1986. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore accoglieva parzialmente le domande con sentenza non definitiva del 28 febbraio 95, dichiarando che la ricorrente aveva svolto con continuità la propria attività lavorativa alle dipendenze dei convenuti;
indi, disposta la remissione della causa sul ruolo 3 per la ulteriore istruttoria, dichiarava con sentenza definitiva del 17.4.97 che la ricorrente aveva prestato lavoro subordinato dall'inizio della prestazione di lavoro, che aveva prestato lavoro oltre l'orario normale, cioè le 40 ore settimanali, per quindici minuti al giorno, disponendo di nuovo rimessione della causa in istruttoria perla affidare ad un C.T.U. la determinazione del quantum di tale prestazione. Avverso questa decisione proponeva appello principale la ricorrente e appello incidentale la soc. Casa della Scarpa ed il Tribunale riteneva: quanto al pagamento della giornata festiva del 1° maggio che questa domanda doveva ritenersi implicitamente accolta dalla precedente declaratoria di continuità del rapporto di lavoro;
che l'impugnata sentenza non conteneva alcuna pronuncia relativamente a diversi altri titoli di credito ad esempio ) T. F.R., indennità di preavviso) rispetto ai quali l'omessa pronuncia avrebbe dovuta essere specificamente impugnata: l'appello, quindi, rispetto a questi capi di domanda, andava rigettato per carenza di interesse ad agire. Accoglieva il secondo motivo di appello relativo all'inquadramento nel quarto livello per il primo 4 periodo 75/78, condividendo invece, quanto al terzo motivo di appello, l'impugnata decisione che solo dal 1988 aveva riconosciuto il diritto all'inquadramento nel livello superiore, respingendo anche la subordinata richiesta di pagamento delle retribuzioni di II° livello, posto che nessuna subordinata richiesta di inquadramento intermedio nel periodo di occupazione successivo al 1981 è stata svolta, e che la medesima domanda non implicitamente nellepoteva rinvenirsi argomentazioni di fatto di cui al ricorso introduttivo. Accoglieva il quarto motivo di appello principale ritenendo accertato che la ricorrente, per due volte al giorno, iniziava la propria attività lavorativa dieci minuti prima dell'apertura del negozio e della relativa chiusura. Il Tribunale respingeva infine l'appello incidentale, non dovendosi valorizzare, alla stregua di una dichiarazione confessoria, la deposizione resa dall'appellante in sede di interrogatorio libero e dovendosi valorizzare invece, ai fini del rigetto, le concordi deposizioni testimoniali. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione, con tre motivi, IA TI censurandola per violazione di legge e 5 vizio di motivazione. Resiste con controricorso l'intimato, proponendo ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo deduce la ricorrente violazione dell'art. 435 c.p.c. oltre a vizio di motivazione, rilevando che il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla domanda subordinata relativa retribuzioni di un livello intermedio traalle quello fruito e quello domandato, in quanto, escluso che tale domanda fosse stata proposta, escludeva anche che la medesima potesse implicitamente rinvenirsi nelle argomentazioni di fatto di cui al ricorso introduttivo. Con il secondo motivo la stessa ricorrente deduceva vizio logico della impugnata sentenza e violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., considerando che il Tribunale, accertato l'espletamento di lavoro straordinario, aveva omesso, come richiesto, di pronunciarsi anche sulla quantificazione della retribuzione dell'orario straordinario. Con il terzo motivo deduce inoltre la ricorrente l'ulteriore omissione del Tribunale che non aveva accertato se le componenti della base di computo, secondo il contratto escluse dalla determinazione del quantum degli istituti indiretti, non dovessero al fine valutarsi in quanto considerate da una norma imperativa che adotti la regola della omnicomprensività. Deduce la resistente, con ricorso incidentale, che il Tribunale ha contraddittoriamente motivato nell'accertamento straordinario, non della prestazione di lavoro essendosi chiarite varie circostanze tra le quali, essenzialmente, come poteva considerarsi prestazione straordinaria quella serale, quando, come accertato, l'attività lavorativa cessava dieci minuti prima della chiusura del negozio. Ritiene la Corte che il primo motivo di ricorso deve essere accolto, richiamandosi a Cass. 19 gennaio 1999 n.476, ove si è ritenuto che è errata l'affermazione della inammissibilità dell'appello per mancata indicazione dei fatti costitutivi nell'atto introduttivo del giudizio, i quanto la domanda intesa alla maggiore qualifica professionale, in relazione alle mansioni svolte, include implicitamente quella di una qualifica medesimo genere di inferiore, nell'ambito del mansione, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Accolto il primo motivo, restano assorbiti il secondo e il terzo, strettamente conseguenti all'accertamento del quantum della prestazione retributiva dovuta per il riconoscimento di un inquadramento intermedio tra la categoria fruita e quella richiesta. Deve inoltre accogliersi il ricorso incidentale stante l'effettività della incongruenza e illogicità dei criteri assunti dal Tribunale nell'accertamento del quantum delle prestazioni straordinarie: non essendo comprensibile la motivazione là dove ha ravvisato una prestazione di lavoro straordinario in una attività lavorativa che iniziava e terminava dieci minuti prima dell'orario di lavoro prestabilito. Per i motivi che precedono la Corte accoglie i primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il secondo e il terzo;
accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al giudice designato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale;
dichiara assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale;
cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma il 9 ottobre 2000 IIPresidente: learning feshim Il Cons. estensore: liten IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 9 MAG. 2001 Oggi, CASS IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E T R CO * I D A 0 S , 3 1 S O 9 . L A 5 T T L R , O : A A B ' R N I E L D L F 8 E S 9 A I - D T 8 N l S - a Č 1 O N O 1 P E A S M I H D I G E A A , D U O O H E T R L T T T I S N R I A E I G S L E D E L R I O D