Sentenza 20 maggio 2010
Massime • 1
Nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza.
Commentari • 3
- 1. Le Sezioni Unite sull’aggravante della minorata difesaIlenia Vitobello · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Cass. pen., sez. V, 3 settembre 2020, n. 25035Rossella Giuliano · https://www.iusinitinere.it/
In tema di furto aggravato, la circostanza aggravante speciale dell'esposizione della cosa sottratta alla pubblica fede per ragioni di necessità di cui all'art. 625, 1° comma, n. 7) c.p. è integrata quando l'oggetto materiale del delitto sia costituito da una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via: in tale ipotesi, infatti, non rileva lo specifico utilizzo più o meno consolidato del mezzo di trasporto, e neppure l'affermazione della consuetudine avente ad oggetto l'apprestamento di efficaci sistemi di tutela contro il furto, quanto piuttosto l'indefettibile necessità che il veicolo rimanga esposto alla pubblica fede alla stregua di un criterio di elementare ragionevolezza (perché una …
Leggi di più… - 3. Furto di bici aperta in strada è reato aggravato (Cass. 25035/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 settembre 2020
Il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via integra l'aggravante di esposizione per necessità pubblica fede anche se lasciata aperta senza lucchetti o catena. La circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di tal fatta, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede. La Corte di cassazione non può censurare la scelta dei giudici di appello in tema di diniego delle attenuanti generiche, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2010, n. 35473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35473 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 20/05/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1291
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 32004/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA IE O\, N. IL *20/02/1973*;
avverso la sentenza n. 1358/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 18/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18-5-2009 la Corte di Appello di Torino confermava nei confronti di CA ER OL la sentenza emessa in data 3-11-08 dal Tribunale di Cirieè che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per reato di cui all'art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione e multa di Euro 200,00.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore, deducendo la manifesta illogicità della motivazione, conseguente al travisamento delle risultanze probatorie.
A riguardo evidenziava che la individuazione del predetto imputato era avvenuta attraverso fotogrammi, indicati come sgranati ed in bianco e nero, ritraenti la sagoma di un motociclista provvisto di un casco, che si era aggirato nell'area dove era il distributore automatico di carburante presso il quale si era verificata l'ipotizzata fattispecie di furto di banconote.
La difesa rilevava altresì che il teste che gestiva il distributore, avendo già notato in precedenza che era stata forzata l'apparecchiatura destinata a ricevere le banconote, aveva dichiarato di avere munito l'impianto di protezione, e che - d'altra parte, aveva affermato di non aver visto colui che aveva prelevato il danaro.
- In secondo luogo evidenziava che il teste non era nelle condizioni di riconoscere l'imputato, attraverso i fotogrammi, e che non vi erano elementi per far ritenere che egli stesso fosse autore del furto, ivi consumato.
In conclusione il ricorrente riteneva che non fossero state acquisite prove valide al di là di ogni ragionevole dubbio per dimostrare la responsabilità dell'imputato e concludeva chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata,per carenza della motivazione in merito alla contestata attendibilità del riconoscimento eseguito dalla persona offesa.
Chiedeva altresì l'esclusione della contestata aggravante contestando l'assunto accusatorio secondo il quale si era consumato il furto di cose esposte alla pubblica fede.
A riguardo rilevava che l'apparecchio per ricevere i pagamenti in banconote era in area videosorvegliata, ed era provvisto di una cassaforte,onde mancavano i presupposti per ritenere che il denaro fosse incustodito.
In tal senso riteneva erronea l'interpretazione resa dalla Corte di Appello, e osservava che pertanto si sarebbe dovuta dichiarare l'improcedibilità (per difetto di querela).
OSSERVA IN DIRITTO
La Corte rileva che il ricorso risulta privo di fondamento. Invero devono disattendersi le censure inerenti alla mancata identificazione dell'imputato, essendo stato individuato il veicolo con il quale il soggetto giungeva presso il distributore automatico ove era avvenuta la condotta delittuosa,secondo le videoregistrazioni menzionate in sentenza, ove si specifica come le riprese avessero evidenziato il soggetto che si era avvicinato al giovane e che dopo aveva chiamato i carabinieri, e successivamente il carabiniere intervenuto sul posto aveva asserito di avere identificato la persona attraverso carta d'identità.
Tal elementi evidenziano come sia manifestamente infondata la questione addotta dalla difesa in merito alla assenza di elementi atti a rendere certa l'individuazione dell'imputato, in merito alla quale ha reso deposizione altro teste dei CC.
Si evidenzia inoltre che la sentenza motiva con chiarezza sulla infondatezza dei rilievi difensivi attinenti alla assenza di prove certe della identificazione dell'imputato come colui che ebbe a realizzare il fatto contestato e dunque deve ritenersi raggiunta la prova certa della penale responsabilità del prevenuto. Quanto alla dedotta carenza dei presupposti che integrano l'aggravante di cui all'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2 e 7 deve evidenziarsi che pur essendo il distributore automatico ove venne effettuato il furto di banconote,in luogo soggetto a videosorveglianza, resta valida la contestazione delle aggravanti in precedenza menzionate.
Invero, quanto alla aggravante dell'essere le cose esposte alla pubblica fede, va evidenziato che il luogo era aperto al pubblico ,e che deve pertanto rilevarsi che le cose esposte erano a disposizione della collettività, dato sufficiente ad integrare la aggravante in caso di furto.
Nè la stessa può rimanere esclusa per l'esistenza di un sistema di videoregistrazione, poiché ai fini della aggravante vale l'assenza di una diretta e continua custodia da parte di colui che sia proprietario o di persona addetta, elemento che nella specie non risulta accertato. (v. in senso conforme Cass. Sez. 6, 28.12.1995, n. 12601, Cici,- RV. 203138). Per quanto riguarda inoltre l'aggravante della violenza sulle cose deve evidenziarsi che essa ha carattere oggettivo ed è configurabile quando l'opera posta dall'uomo a difesa o tutela del suo patrimonio sia stata manomessa in modo che per riportarla ad assolvere la sua normale funzione sia necessaria un'attività di ripristino (v. in tal senso Cass., Sez. 2, 24.6.1982, n. 6118, Marinelli). Nella specie sì era verificata l'effrazione del contenitore dell'apparecchio automatico,come illustrato in sentenza. In conclusione restando superati dalle precedenti osservazioni i rilievi riferiti all'ipotesi di furto semplice perseguibile a querela di parte.
La Corte deve dunque pronunziare il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma,in data 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2010