Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/01/2002, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
EPUBBLICA0 04 86 /02 I 0 R O E 1 I . T N 1 A A 1 T R S . T T S IN NOME DEL POPOL O R L E L A N E O 8 D I RTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9 S - L O Oggetto 3 U C - I P 8 R S Привание Полные SEZIONI UNITE CIVILI E A L C : E A I D a dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A t R E E 0 o S T 4 N A E M P Dott. Aldo VESSIA S - Primo Presidente f.f. R.G.N. 18755/00 1.1124 Dott. Francesco -AMIRANTE Presidente di sezione - Cron. - Presidente di sezione Dott. Vincenzo CARBONE -D Rep. Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere- Ud. 14/06/01 - Consigliere Dott. Ernesto LUPO Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL INTERNO, in persona del Ministro MINISTERO domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI pro-tempore, 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente contro 2001 CEVELI NDRICIM;
- intimato 341 -1- avversO la decisione n. 2305/00 del Tribunale di SIENA, depositata il 01/08/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/01 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito l'Avvocato DI STEFANO, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che, con decreto in data 14 luglio 2000, il Prefetto di NA disponeva l'espulsione di VE Ndricim cittadino albanese - dal nazionale ai sensi dell'art. 13 del territorio d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); che il VE si opponeva innanzi al Tribunale di NA, contestando l'affermazione, contenuta nel decreto impugnato, secondo cui egli sarebbe entrato illegalmente in Italia nel luglio 2000 attraverso la frontiera marittima di Bari, essendo questa circostanza smentita dal fatto che esso ricorrente, già da tempo in Italia, aveva a suo tempo presentato istanza di permesso di soggiorno in applicazione del d.P.C.m. 16 ottobre 1998 (Integrazione al d.m. 24 dicembre 1997 recante programmazione dei flussi di ingre sso per l'anno 1998 di cittadini stranieri non comunitari); e denunciava, altresì, l'illegittimità del provvedimento in data 25 novembre 1999 con cui il Questore di NA aveva rigettato detta istanza;
che resisteva il Prefetto di NA;
3 che, con ordinanza depositata il 1° agosto il Tribunale di NA, in accoglimento del2000, ricorso, annullava il decreto di espulsione del Prefetto di NA (risultando documentalmente provato che il VE era già in Italia nel novembre 1997), previa disapplicazione del decreto con cui il Questore di NA aveva respinto la richiesta del permesso di soggiorno. Sotto quest'ultimo profilo, il Tribunale rilevava che il decreto del Questore, ancorchè non impugnato davanti al giudice amministrativo, poteva essere incidentale ai assoggettato a sindacato in via sensi dell'art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, costituendo il presupposto del decreto di espulsione;
e nel merito escludeva il carattere ostativo della denuncia penale al rilascio del permesso;
che, contro l'ordinanza del Tribunale, notificata il 2 agosto 2000, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, col patrocinio della difesa erariale, sulla base di un unico motivo con cui ha denunciato il difetto di giurisdizione del G.O. relativamente alla disapplicazione (come nella specie operata dal provvedimento Tribunale di NA) di un 4 amministrativo definitivo, quale il diniego di permesso di soggiorno, incidente su posizioni di mero interesse legittimo e non già di diritto soggettivo perfetto. Considerato, pregiudizialmente, che come reiteratamente puntualizzato da questa Corte (cfr. nn.118, 9078, 13653/2000) è inammissibile, perché proposto da organo statuale non legittimato ex art. 13 bis (introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n.113 ed in vigore dal 12 maggio 1999) del sull'immigrazione, approvato con D.Lgs. 25T.U. luglio 1998 n.286, il ricorso per cassazione del Ministero dell'Interno avversO la pronuncia giurisdizionale resa nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione a carico dello straniero, adottato dal Prefetto ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. b) del medesimo T.U. (nel quale è confluito l'art. 11, comma secondo, lett. b) della legge 6 marzo 1998 n. 40). in adesione al modello procedimentale di cui all'art. 23 della legge n.689 del 1981, il predetto articolo 13 bis, che, tra l'altro, deroga specificamente e totalmente ai commi primo e secondo dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, conferisce, esclusiva legittimazione infatti al Prefetto 5 personale a contraddire l'opposizione dello straniero: e ciò in vista dell'interesse pubblico ad una immediata e diretta risposta dell'Autorità ritenuta idonea a valutare e locale, l'unica nei ristrettissimi tempi del contrastare procedimento le ragioni della opposizione e per tali fini munita della necessaria autonomia funzionale. E tale legittimazione personale permane nel corso del procedimento e si estende al giudizio di cassazione in forza della previsione normativa in discorso, non scorgendosi ragioni per le quali la scelta inequivoca e testuale di conferire al Prefetto la ridetta legittimazione personale debba ritenersi limitata al processo di opposizione in primo grado, per poi cedere il passo non senza rilevante irragionevolezza, se si rammentano i fini - al ripristino di perseguiti dalla scelta stessa rapporti gerarchici;
che l'odierna impugnazione è, per tal ragione, inammissibile;
che nulla va disposto in tema di spese di in assenza di controparti questo giudizio costituite.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara 6 inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Roma 14 giugno 2001 L'estenso; Il Presidente Ald ernis IL CANCELLIERE C1 Giovanni G r attista 17 GEN. 2002 ERECT Gambattista 7