TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1402/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
ROVERE ROSANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv.to NACCI GIUSEPPE, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pordenone (PN) il
16/09/2000, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati con sentenza non definitiva n. 192/2024 pubblicata il 18/03/2024 – R.G.
584/2023 – Tribunale ordinario di Pordenone e passata in giudicato il
22/10/2024;
1 con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
15/12/2008;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 23/12/2024 e cioè “
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Pordenone in data 16.09.2000, tra i GNi e , CP_1 Controparte_2
trascritto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pordenone al n.
89, parte II, serie A dell'anno 2000, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del citato Comune di procedere agli adempimenti volti alle trascrizioni di legge.
Per_ 2. Affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori. I
genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
3. Il minore sarà collocato prevalentemente presso la madre, ove manterrà la sua residenza, la quale assumerà – di comune accordo con il Sig. - le CP_2
decisioni straordinarie di maggior interesse riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore previo accordo con lo stesso,
nel rispetto dei suoi impegni scolastici, sportivi e di svago.
5. I genitori si impegnano a favorire la ripresa dei rapporti tra padre-figlio.
6. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario del figlio durante il tempo in cui starà con lo stesso.
Per_ 7. Le spese straordinarie per il figlio saranno a carico della GNa
CP_1
8. La GNa percepirà l'Assegno Unico Universale per il figlio. Le CP_1
detrazioni fiscali saranno a beneficio della stessa.
2 9. A definizione totale dei reciproci rapporti patrimoniali pendenti le parti convengono le seguenti attribuzioni immobiliari quali elementi funzionali ed indispensabili per l'esenzione delle imposte al fine della chiusura del rapporto coniugale:
a) La GNa cede al GN la sua quota di proprietà, pari al CP_1 CP_2
50%, dell'immobile cointestato sito in Pordenone, Via Carnaro n. 33 – Scala A
– Int. 1 Piano S1-1, distinto catastalmente al Foglio 22, n. 942 sub. 14, Cat. A2,
Classe 2, 3,5 vani, Superficie 55 mq, Rendita 442,86-;
b) Il GN cede alla GNa la sua quota di Controparte_2 CP_1
proprietà del 50% sui seguenti immobili cointestati:
b1) Immobile sito in Fiume Veneto (PN), Via Vallon n. 2/d, distinto catastalmente al Foglio 25, n. 355 sub. 6, Cat. A2, Classe 2, 6,0 vani, Superficie
122 mq, Rendita 588,76-;
b2) Immobile sito in Pordenone, Via Castelfranco Veneto n. 7/b – Piano T,
distinto catastalmente al Foglio 5, n. 630 sub. 35, Cat. A2, Classe 2, 3,5 vani,
Superficie 55 mq, Rendita 442,86-;
b3) Immobile sito in Pordenone, Via Castelfranco Veneto n. 7/b, Int. 6, Piano 1,
distinto catastalmente al Foglio 5, n. 630 sub. 8, Cat. A2, Classe 2, 3,5 vani,
Superficie 54 mq, Rendita 442,86-.
10. A fronte delle predette cessioni la GNa corrisponderà al GN CP_1
a titolo di corrispettivo, liquidazione e definizione tombale di ogni CP_2
pretesa sui predetti immobili, la somma di € 143.000,00-.
11. Il Camper Fiat Ducato 2.3 Multijet, intestato al GN , verrà CP_2
venduto a terzi. Il ricavato, detratte le spese per la rimozione e la sistemazione del mezzo che saranno a carico del GN , sarà di spettanza dello CP_2
stesso. La GNa si impegna a far rimuovere il mezzo e a portarlo in CP_1
officina con spese a carico del GN . CP_2
12. La GNa verserà al GN a titolo di liquidazione una CP_1 CP_2
3 tantum dell'assegno divorzile la somma di € 10.000,00-.
13. La GNa verserà al GN la somma di € 50.000,00- entro CP_1 CP_2
il 31.12.2024, di cui € 40.000,00- a titolo di anticipo e caparra confirmatoria sul corrispettivo delle cessioni di cui al punto 10 ed € 10.000,00- a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile di cui al punto 12.
La somma residua di cui al punto 10 di € 103.000,00- verrà versata alla stipula dei rogiti notarili.
Il notaio rogante verrà scelto dalla GNa e ciascuna delle parti CP_1
provvederà al pagamento del rogito relativo al suo atto di acquisto degli immobili.
Il Sig. continuerà a percepire - fino alla data del rogito – la di lui CP_2
quota parte dei canoni di locazione relativi agli immobili locati.
14. Con le cessioni immobiliari e la ricezione delle somme di cui ai punti precedenti, le parti dichiarano di aver risolto tutte le questioni patrimoniali tra le stesse pendenti con rinuncia alle reciproche pretese per polizze, arretrati assegni, canoni di locazione, divisione conto corrente e spese varie e di non avere più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo.
Le parti si impegnano espressamente a rimettere eventuali atti di querela,
rimessione alla quale consegue la necessaria accettazione da parte del soggetto querelato, così definendosi sul piano penale le questioni tutte pendenti tra i coniugi. Le spese del procedimento (oggetto della remissione di querela)
restano a carico del querelante.
15. La caldaia dell'immobile di Via Castelfranco Veneto verrà pagata dal
GN , che beneficerà della relativa detrazione fiscale. CP_2
16. L'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione verrà a cessare a far data dal corrente mese di dicembre 2024.
17. Le parti abbandoneranno a spese compensate il giudizio di separazione
4 pendente sub RG 584/2023, avanti al Tribunale di Pordenone, Giudice dott.ssa
Risolo, chiamato all'udienza del 13.06.2025.
A tal fine i procuratori delle parti depositeranno foglio di precisazione delle conclusioni congiunte chiedendo l'estinzione del procedimento. Le spese di quel procedimento saranno interamente compensate, ivi comprese quelle relative al giudizio di reclamo davanti alla Corte di Appello di Trieste
concluso con decreto V.G. 163/2023.
18. Le spese del presente procedimento di divorzio saranno integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei difensori alla solidarietà ex art. 13
L.P.”.
Motivi della decisione
FATTO
Premesso che tra le parti è pendente il giudizio di separazione R.G. 584/2023 e che in data 15/03/2024 è stata pronunciata sentenza non definitiva n. 192/2024,
pubblicata il 18/03/2024, con cui si dichiarava la separazione personale dei coniugi e , rimettendo la causa in istruttoria per le ulteriori CP_1 CP_2
questioni; premesso che la sentenza è stata notificata in data 18/03/2024 ed è
passata in giudicato il 22/10/2024, con ricorso depositato il 22/07/2024, CP_1
ha chiesto che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in Pordenone (PN) il 16/09/2000 con;
Controparte_2
ha dedotto di vivere ininterrottamente separata dal coniuge dall'udienza di comparizione nel giudizio di separazione, ove è stata pronunciata la predetta sentenza non definitiva n. 192/2024; che dalla loro unione coniugale era nato il
Per_ figlio , in Pordenone (PN) il 15/12/2008, e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha chiesto, inoltre,
Per_ l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre. Ha chiesto che il padre abbia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta entrambi lo
5 desiderino, previo accordo con il minore, data l'età dello stesso. Ha chiesto che il padre corrisponda, quale contributo per il mantenimento del figlio, un assegno mensile pari ad euro 150,00, rivalutabile annualmente, a partire dal
2026, secondo gli indici Istat. Ha chiesto, in via subordinata, che ciascuna delle parti provveda al mantenimento diretto del minore nel tempo che trascorrerà
con ciascun genitore. Ha chiesto, altresì, che le spese straordinarie vengano suddivise al 50% e individuate secondo Protocollo in uso presso il Tribunale
di Pordenone. Ha chiesto, infine, che l'assegno unico universale venga erogato al 100% alla madre, mentre le detrazioni fiscali ripartite al 50% tra i genitori;
nessun assegno divorzile tra le parti, in quanto entrambe economicamente autosufficienti, con spese riguardanti il presente procedimento rifuse.
, nel costituirsi nel procedimento in data Controparte_2
31/10/2024, non si è opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili del
Per_ matrimonio, non si è opposto all'affido condiviso del minore ma,
contrariamente a quanto avanzato da parte ricorrente nel ricorso, ha chiesto un collocamento paritario presso ciascun genitore, con mantenimento diretto del medesimo quando presente presso ciascuno di essi;
ha chiesto una regolamentazione del rapporto padre-figlio secondo piano genitoriale allegato alla comparsa e nel rispetto del superiore e assorbente interesse del minore;
ha chiesto, inoltre, che genitori assumano le decisioni più importanti per il minore - in punto salute, istruzione ed educazione - in accordo tra loro,
rispettando le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni del figlio medesimo e,
invece rispetto alle decisione su questioni di ordinaria amministrazione, ha chiesto che si statuisca che ciascun genitore, in relazione al periodo di permanenza del minore presso l'abitazione del suddetto, possa esercitare la relativa responsabilità separatamente;
non si è opposto in punto di spese straordinarie;
ha richiesto, invece, di disporsi un assegno divorzile a beneficio del convenuto, a carico della ricorrente, da quantificarsi nella somma mensile
6 pari ad euro 500,00, ovvero nel diverso quantum che risulterà di giustizia;
ha chiesto, infine, che l'assegno unico universale venisse suddiviso al 50% tra i genitori, al pari delle detrazioni fiscali con spese di lite, relative al presente procedimento, interamente rifuse.
All'esito dell'udienza del 02/12/2024, i difensori hanno chiesto un rinvio della causa per poter sondare la possibilità di pervenire ad un accordo che possa definire sia la separazione (ancora pendente) sia il divorzio. Il Giudice relatore ha disposto il rinvio della causa al 23/12/2024, predisponendone la trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 23/12/2024,
tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, di cui in epigrafe.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, ove è stata pronunciata sentenza non definitiva n. 192/2024 pubblicata il 18/03/2024 – R.G.
584/2023 – Tribunale ordinario di Pordenone e passata in giudicato il
22/10/2024; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio
deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
7 Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti;
le condizioni concordate sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Infine, dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in Pordenone (PN), in data 16/09/2000;
[...] Controparte_2
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORDENONE (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 89, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 27/01/2025
8 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1402/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
ROVERE ROSANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv.to NACCI GIUSEPPE, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pordenone (PN) il
16/09/2000, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati con sentenza non definitiva n. 192/2024 pubblicata il 18/03/2024 – R.G.
584/2023 – Tribunale ordinario di Pordenone e passata in giudicato il
22/10/2024;
1 con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
15/12/2008;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 23/12/2024 e cioè “
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Pordenone in data 16.09.2000, tra i GNi e , CP_1 Controparte_2
trascritto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pordenone al n.
89, parte II, serie A dell'anno 2000, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del citato Comune di procedere agli adempimenti volti alle trascrizioni di legge.
Per_ 2. Affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori. I
genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
3. Il minore sarà collocato prevalentemente presso la madre, ove manterrà la sua residenza, la quale assumerà – di comune accordo con il Sig. - le CP_2
decisioni straordinarie di maggior interesse riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore previo accordo con lo stesso,
nel rispetto dei suoi impegni scolastici, sportivi e di svago.
5. I genitori si impegnano a favorire la ripresa dei rapporti tra padre-figlio.
6. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario del figlio durante il tempo in cui starà con lo stesso.
Per_ 7. Le spese straordinarie per il figlio saranno a carico della GNa
CP_1
8. La GNa percepirà l'Assegno Unico Universale per il figlio. Le CP_1
detrazioni fiscali saranno a beneficio della stessa.
2 9. A definizione totale dei reciproci rapporti patrimoniali pendenti le parti convengono le seguenti attribuzioni immobiliari quali elementi funzionali ed indispensabili per l'esenzione delle imposte al fine della chiusura del rapporto coniugale:
a) La GNa cede al GN la sua quota di proprietà, pari al CP_1 CP_2
50%, dell'immobile cointestato sito in Pordenone, Via Carnaro n. 33 – Scala A
– Int. 1 Piano S1-1, distinto catastalmente al Foglio 22, n. 942 sub. 14, Cat. A2,
Classe 2, 3,5 vani, Superficie 55 mq, Rendita 442,86-;
b) Il GN cede alla GNa la sua quota di Controparte_2 CP_1
proprietà del 50% sui seguenti immobili cointestati:
b1) Immobile sito in Fiume Veneto (PN), Via Vallon n. 2/d, distinto catastalmente al Foglio 25, n. 355 sub. 6, Cat. A2, Classe 2, 6,0 vani, Superficie
122 mq, Rendita 588,76-;
b2) Immobile sito in Pordenone, Via Castelfranco Veneto n. 7/b – Piano T,
distinto catastalmente al Foglio 5, n. 630 sub. 35, Cat. A2, Classe 2, 3,5 vani,
Superficie 55 mq, Rendita 442,86-;
b3) Immobile sito in Pordenone, Via Castelfranco Veneto n. 7/b, Int. 6, Piano 1,
distinto catastalmente al Foglio 5, n. 630 sub. 8, Cat. A2, Classe 2, 3,5 vani,
Superficie 54 mq, Rendita 442,86-.
10. A fronte delle predette cessioni la GNa corrisponderà al GN CP_1
a titolo di corrispettivo, liquidazione e definizione tombale di ogni CP_2
pretesa sui predetti immobili, la somma di € 143.000,00-.
11. Il Camper Fiat Ducato 2.3 Multijet, intestato al GN , verrà CP_2
venduto a terzi. Il ricavato, detratte le spese per la rimozione e la sistemazione del mezzo che saranno a carico del GN , sarà di spettanza dello CP_2
stesso. La GNa si impegna a far rimuovere il mezzo e a portarlo in CP_1
officina con spese a carico del GN . CP_2
12. La GNa verserà al GN a titolo di liquidazione una CP_1 CP_2
3 tantum dell'assegno divorzile la somma di € 10.000,00-.
13. La GNa verserà al GN la somma di € 50.000,00- entro CP_1 CP_2
il 31.12.2024, di cui € 40.000,00- a titolo di anticipo e caparra confirmatoria sul corrispettivo delle cessioni di cui al punto 10 ed € 10.000,00- a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile di cui al punto 12.
La somma residua di cui al punto 10 di € 103.000,00- verrà versata alla stipula dei rogiti notarili.
Il notaio rogante verrà scelto dalla GNa e ciascuna delle parti CP_1
provvederà al pagamento del rogito relativo al suo atto di acquisto degli immobili.
Il Sig. continuerà a percepire - fino alla data del rogito – la di lui CP_2
quota parte dei canoni di locazione relativi agli immobili locati.
14. Con le cessioni immobiliari e la ricezione delle somme di cui ai punti precedenti, le parti dichiarano di aver risolto tutte le questioni patrimoniali tra le stesse pendenti con rinuncia alle reciproche pretese per polizze, arretrati assegni, canoni di locazione, divisione conto corrente e spese varie e di non avere più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo.
Le parti si impegnano espressamente a rimettere eventuali atti di querela,
rimessione alla quale consegue la necessaria accettazione da parte del soggetto querelato, così definendosi sul piano penale le questioni tutte pendenti tra i coniugi. Le spese del procedimento (oggetto della remissione di querela)
restano a carico del querelante.
15. La caldaia dell'immobile di Via Castelfranco Veneto verrà pagata dal
GN , che beneficerà della relativa detrazione fiscale. CP_2
16. L'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione verrà a cessare a far data dal corrente mese di dicembre 2024.
17. Le parti abbandoneranno a spese compensate il giudizio di separazione
4 pendente sub RG 584/2023, avanti al Tribunale di Pordenone, Giudice dott.ssa
Risolo, chiamato all'udienza del 13.06.2025.
A tal fine i procuratori delle parti depositeranno foglio di precisazione delle conclusioni congiunte chiedendo l'estinzione del procedimento. Le spese di quel procedimento saranno interamente compensate, ivi comprese quelle relative al giudizio di reclamo davanti alla Corte di Appello di Trieste
concluso con decreto V.G. 163/2023.
18. Le spese del presente procedimento di divorzio saranno integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei difensori alla solidarietà ex art. 13
L.P.”.
Motivi della decisione
FATTO
Premesso che tra le parti è pendente il giudizio di separazione R.G. 584/2023 e che in data 15/03/2024 è stata pronunciata sentenza non definitiva n. 192/2024,
pubblicata il 18/03/2024, con cui si dichiarava la separazione personale dei coniugi e , rimettendo la causa in istruttoria per le ulteriori CP_1 CP_2
questioni; premesso che la sentenza è stata notificata in data 18/03/2024 ed è
passata in giudicato il 22/10/2024, con ricorso depositato il 22/07/2024, CP_1
ha chiesto che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in Pordenone (PN) il 16/09/2000 con;
Controparte_2
ha dedotto di vivere ininterrottamente separata dal coniuge dall'udienza di comparizione nel giudizio di separazione, ove è stata pronunciata la predetta sentenza non definitiva n. 192/2024; che dalla loro unione coniugale era nato il
Per_ figlio , in Pordenone (PN) il 15/12/2008, e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha chiesto, inoltre,
Per_ l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre. Ha chiesto che il padre abbia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta entrambi lo
5 desiderino, previo accordo con il minore, data l'età dello stesso. Ha chiesto che il padre corrisponda, quale contributo per il mantenimento del figlio, un assegno mensile pari ad euro 150,00, rivalutabile annualmente, a partire dal
2026, secondo gli indici Istat. Ha chiesto, in via subordinata, che ciascuna delle parti provveda al mantenimento diretto del minore nel tempo che trascorrerà
con ciascun genitore. Ha chiesto, altresì, che le spese straordinarie vengano suddivise al 50% e individuate secondo Protocollo in uso presso il Tribunale
di Pordenone. Ha chiesto, infine, che l'assegno unico universale venga erogato al 100% alla madre, mentre le detrazioni fiscali ripartite al 50% tra i genitori;
nessun assegno divorzile tra le parti, in quanto entrambe economicamente autosufficienti, con spese riguardanti il presente procedimento rifuse.
, nel costituirsi nel procedimento in data Controparte_2
31/10/2024, non si è opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili del
Per_ matrimonio, non si è opposto all'affido condiviso del minore ma,
contrariamente a quanto avanzato da parte ricorrente nel ricorso, ha chiesto un collocamento paritario presso ciascun genitore, con mantenimento diretto del medesimo quando presente presso ciascuno di essi;
ha chiesto una regolamentazione del rapporto padre-figlio secondo piano genitoriale allegato alla comparsa e nel rispetto del superiore e assorbente interesse del minore;
ha chiesto, inoltre, che genitori assumano le decisioni più importanti per il minore - in punto salute, istruzione ed educazione - in accordo tra loro,
rispettando le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni del figlio medesimo e,
invece rispetto alle decisione su questioni di ordinaria amministrazione, ha chiesto che si statuisca che ciascun genitore, in relazione al periodo di permanenza del minore presso l'abitazione del suddetto, possa esercitare la relativa responsabilità separatamente;
non si è opposto in punto di spese straordinarie;
ha richiesto, invece, di disporsi un assegno divorzile a beneficio del convenuto, a carico della ricorrente, da quantificarsi nella somma mensile
6 pari ad euro 500,00, ovvero nel diverso quantum che risulterà di giustizia;
ha chiesto, infine, che l'assegno unico universale venisse suddiviso al 50% tra i genitori, al pari delle detrazioni fiscali con spese di lite, relative al presente procedimento, interamente rifuse.
All'esito dell'udienza del 02/12/2024, i difensori hanno chiesto un rinvio della causa per poter sondare la possibilità di pervenire ad un accordo che possa definire sia la separazione (ancora pendente) sia il divorzio. Il Giudice relatore ha disposto il rinvio della causa al 23/12/2024, predisponendone la trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 23/12/2024,
tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, di cui in epigrafe.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, ove è stata pronunciata sentenza non definitiva n. 192/2024 pubblicata il 18/03/2024 – R.G.
584/2023 – Tribunale ordinario di Pordenone e passata in giudicato il
22/10/2024; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio
deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
7 Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti;
le condizioni concordate sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Infine, dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in Pordenone (PN), in data 16/09/2000;
[...] Controparte_2
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORDENONE (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 89, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 27/01/2025
8 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
9