Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2008, n. 41815
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Sentenza 30 settembre 2008

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In tema di risarcimento del danno da reato, l'appaltante, che abbia affidato i lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda del committente o di un'unità produttiva della stessa, ha una serie di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento, sicché è responsabile per fatto proprio per gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro inosservanza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ritenuto l'appaltante - nei cui confronti non era stata esercitata l'azione penale, essendo intervenuta l'archiviazione - responsabile civile ex art. 83 cod. proc. pen. per fatto - altrui - dell'impresa subappaltatrice, il cui titolare era stato condannato per il reato di lesioni colpose in danno di un lavoratore aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2008, n. 41815
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41815
    Data del deposito : 30 settembre 2008

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