Sentenza 21 giugno 2005
Massime • 1
La legittimazione passiva del responsabile civile sussiste solo se nel processo penale è presente un imputato del cui operato debba rispondere per legge, dovendo escludersi che risponda anche del fatto altrui in base ad un titolo contrattuale. (Fattispecie in cui era stato citato come responsabile civile l'ANAS, in qualità di ente committente, in un processo per omicidio colposo a carico di imputati che erano dipendenti della società appaltatrice dei lavori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2005, n. 39388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39388 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 21/06/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1034
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 019073/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.N.A.S. S.P.A.- Responsabile Civile;
contro
RO EL N. IL 05/04/1962;
AB RI N. IL 09/05/1937;
avverso SENTENZA del 06/06/2002 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Santi Consolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito, per la parte civile, l'avv. MASSANO Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del responsabile civile NA, avv. dello Stato, AIELLO Giacomo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
La Corte:
OSSERVA
1) Il Tribunale di Voghera, con sentenza 28 giugno 2000, ha condannato alle pene ritenute di giustizia RO EL e AB RI per il delitto di omicidio colposo in danno di IS RI verificatosi il 14 dicembre 1993 in località Campospinoso mentre il predetto, alla guida di un motociclo, percorreva una strada statale in direzione Broni Pavia. I primi giudici hanno ritenuto accertato che l'incidente si era verificato a causa della mancata segnalazione dell'esistenza di un cantiere sulla sede stradale;
il motociclista aveva proseguito la marcia e si era trovato di fronte le autovetture che provenivano dall'opposto senso di marcia e percorrevano la corsia di sua pertinenza andando ad urtare contro la seconda della fila (la prima era riuscita ad evitare lo scontro).
Il Tribunale ha rilevato che al momento del sinistro, nella direzione di marcia del motociclista, non esisteva alcuna segnalazione di pericolo mentre alle autovetture provenienti dal senso opposto era stato dato il via libera da uno "sbandieratore" che aveva consentito a queste autovetture di spostarsi sulla corsia di marcia di sinistra. Di questo incidente sono stati ritenuti responsabili RO - che, all'epoca, aveva le funzioni di capo cantiere della soc. LC (poi divenuta CO) appaltatrice dall'NA dei lavori di ampliamento della carreggiata - e AB, titolare e responsabile dell'omonima ditta individuale con la quale la LC aveva stipulato un "contratto di assistenza tecnica" (in buona sostanza un sub appalto). I medesimi sono stati altresì condannati dal primo giudice, in solido con i responsabili civili LC e AN, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
2) Entrambi gli imputati e i responsabili civili hanno proposto appello contro la sentenza indicata e la Corte d'Appello di Milano, con sentenza 6 giugno 2002, ha così provveduto:
- ha concesso anche a AB le attenuanti generiche (già concesse dal primo giudice ad RO) con giudizio di prevalenza;
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati essendo il reato loro ascritto estinto per prescrizione;
- ha confermato le statuizioni civili adottate dal primo giudice anche nei confronti dei responsabili civili, ivi compresa la provvisionale.
3) Contro questa sentenza ha proposto ricorso il responsabile civile NA che, con un primo motivo di ricorso, deduce la violazione degli artt. 185 cod. pen. e 651 c.p.p.; in particolare la ricorrente contesta la sua legittimazione passiva, e la conseguente responsabilità civile, in relazione all'occorso incidente rilevando che a nessun dipendente del medesimo ente è stata mai addebitata la responsabilità del fatto dannoso che invece è stata penalmente addebitata ai dipendenti della LC.
La ricorrente sottolinea che - anche ammessa in astratto la possibilità di ipotizzare una sua responsabilità civile per mancato controllo sull'attività dell'appaltatore difetterebbe comunque la sua legittimazione a contraddire a questa domanda nel processo penale perché, in questo processo, manca una persona imputata del cui fatto il responsabile civile debba rispondere come richiesto dall'art. 185 cod. pen. Tra l'altro, sottolinea la ricorrente, i giudici di merito non hanno individuato alcuna condotta negligente addebitabile al personale AN.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce invece il vizio di motivazione perché i giudici di merito avrebbero individuato un comportamento negligente e imprudente in capo all'AN - per aver consentito che i lavori proseguissero oltre il termine dell'orario di lavoro non garantendo la vigilanza sulla loro esecuzione - senza tener conto che, in base al contratto di appalto stipulato con la LC, era su quest'ultima impresa che gravavano gli obblighi attinenti all'allestimento delle opere provvisionali, alla sistemazione delle segnalazioni e di tutti gli altri sistemi di prevenzione e protezione a tutela degli addetti ai lavori e dei terzi.
In ogni caso l'AN aveva vigilato sull'esecuzione dei lavori segnalando di volta in volta ai responsabili del cantiere le eventuali anomalie;
anomalie che, nel caso di specie, si erano però verificate in un orario (le ore 17,30 del sabato) nel quale il capo cantiere AN non era in servizio. Difettava quindi il concreto potere di fatto di intervenire e quindi la posizione di garanzia idonea a fondare la responsabilità civile.
E, riprendendo sotto il profilo del vizio di motivazione la censura formulata con il primo motivo, si censura, nel ricorso, l'illogicità della motivazione per avere, la sentenza impugnata, ritenuto la responsabilità civile dell'AN pur in assenza di una specifica attività imputabile ai suoi dipendenti o funzionari. Infine, secondo la ricorrente AN, i giudici di merito avrebbero violato l'art. 651 c.p.p. perché avrebbero ricondotto la responsabilità civile per l'evento dannoso ad un fatto (l'omesso controllo sull'attività dell'appaltatore) diverso da quello avente ad oggetto il fatto costituente reato per il quale era stata esercitata l'azione penale.
Hanno replicato alle considerazioni svolte in ricorso le parti civili le quali sottolineano la correttezza della soluzione adottata dai giudici di merito evidenziando che l'art. 185 cod. pen. ha un ambito di applicazione che si estende a tutti i casi nei quali un soggetto ha un potere-dovere di controllo dell'operato altrui;
in particolare, nel caso di specie, la legittimazione del responsabile civile discenderebbe dalla qualità di appaltante dell'AN da cui derivava un obbligo di garantire la sicurezza nel cantiere e un obbligo di sorveglianza sull'operato dell'appaltatore.
4) Con il primo motivo di ricorso viene posta all'esame della Corte una questione che riguarda i limiti della legittimazione del responsabile civile a partecipare al processo penale. Trattasi di questione riguardante l'esistenza della legitimatio ad causam (e non della legitimatio ad processum) perché si riferisce alla affermata e astratta esistenza del rapporto giuridico controverso secondo la prospettazione dell'attore parte civile che fonda il suo diritto ad agire nei confronti del responsabile civile a seguito dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di uno o più imputati della cui condotta l'AN sarebbe civilmente responsabile. È invece estranea all'accertamento della legitimatio ad causam la verifica del fondamento dell'azione la cui inesistenza potrà invece comportare il rigetto della domanda.
Più specificamente la questione che si pone è se possa rivestire questa qualità - responsabile civile nel processo penale - un soggetto per il quale sia astrattamente ipotizzabile una responsabilità civile per un evento riconducibile alla consumazione di un reato che però non sia addebitato a persona del cui operato il soggetto debba rispondere per legge ma ad altro titolo. Il problema che si pone è dunque quello di individuare i limiti di applicazione dell'art. 185 cod. pen. che obbliga al risarcimento del danno cagionato dal reato non solo il colpevole ma anche "le persone che a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui". Persone che possono partecipare al processo penale o perché in esso citate dalla parte civile (all'imputato non è concessa questa facoltà salvo il caso, da ritenere eccezionale, della citazione dell'assicuratore nel caso di reati conseguenti alla circolazione dei veicoli o dei natanti) o perché intervenute volontariamente;
questi soggetti, in caso di affermazione di responsabilità penale della persona del cui operato devono rispondere, sono solidalmente obbligati con il colpevole all'adempimento dell'obbligazione civilistica conseguente all'accertamento della responsabilità penale.
5) Va premesso che l'azione civile nel processo penale può essere esercitata contro il responsabile civile solo a condizione che sia svolta altresì nei confronti dell'imputato (non è invece vero l'inverso). Si è affermato, in dottrina, che la denominazione "responsabile civile" è impropria perché dovrebbe parlarsi di "corresponsabile civile" non essendo ipotizzabile un soggetto che debba civilmente rispondere nel processo penale se non in solido con almeno uno degli imputati. Al di fuori di questa ipotesi al danneggiato è consentito di tutelare giudizialmente i suoi diritti esclusivamente nella sede propria.
Ciò è confermato dal testo dell'art. 538 comma 3 c.p.p. che prevede che la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni (tralasciando il tema, che non interessa in questo processo, della possibilità, contestata da una parte della dottrina, di condanna del responsabile civile alle restituzioni) sia pronunziata nei confronti del responsabile civile (ovviamente se citato o intervenuto nel processo penale) in solido con l'imputato.
Questa situazione è stata inquadrata dalla dottrina nell'istituto del litisconsorzio processuale necessario unilaterale (o imperfetto) ipotizzabile nei casi in cui, se anche vi sia un soggetto che deve rispondere civilmente per il fatto dell'imputato, l'azione civile in sede penale può svolgersi anche contro il solo imputato, ma non è possibile che sia pretermessa l'azione civile (risarcitoria e/o restitutoria, e non di mero accertamento) contro costui laddove si voglia agire contro il responsabile civile.
Insomma il presupposto indefettibile della condanna civile nei confronti del terzo responsabile è costituito esclusivamente dalla condanna civile anche nei confronti dell'imputato. La ragione di questa disciplina va ravvisata nella necessità, che il codice di rito vigente ha valorizzato, di scoraggiare l'esercizio dell'azione civile nel processo penale per evitarne un appesantimento per cui, se può ammettersi che si accerti la responsabilità civile dell'imputato per completezza d'indagine e per evidenti ragioni di economia processuale, può ammettersi altresì l'accertamento della responsabilità di chi venga chiamato a rispondere in solido con lui delle conseguenze civili del reato. Ritenere invece ammissibile l'esercizio dell'azione civile nel processo penale - nel caso in cui il danno sia conseguente al reato ma non sia riferibile ad un imputato della cui condotta il soggetto debba normativamente rispondere - contrasterebbe, oltre che con le esigenze di semplificazione e celerità cui si è fatto cenno, con la natura accessoria, e non principale, dell'azione civile in questione. Questa stretta immedesimazione tra la posizione dell'imputato civilmente (cor)responsabile e quella del responsabile civile per la sua condotta trova conferma nella circostanza che, in assenza di un imputato del cui operato il responsabile civile debba rispondere, manca proprio il presupposto della presenza nel processo del responsabile civile perché anche il fatto su cui verte l'accertamento penale è diverso;
se l'azione penale è stata svolta nei confronti dei terzi nei cui confronti non esisteva alcun obbligo di controllo (di fonte normativa) diviene difficile individuare l'oggetto dell'accertamento nei confronti del responsabile civile quanto meno nei casi in cui è consentita la prova liberatoria. E infatti le sentenze di merito hanno eluso completamente questo accertamento limitandosi ad affermare che l'esistenza del contratto di appalto giustificava la presenza nel processo dell'appaltante in qualità di responsabile civile senza però individuare il fatto, omissivo o commissivo, addebitabile ad una persona fisica del cui operato il responsabile civile debba rispondere.
La conferma di questa lettura della normativa - che giustifica la presenza nel processo del responsabile civile solo se contemporaneamente sia presente un imputato del cui operato il responsabile civile debba rispondere per legge -la si rinviene nella circostanza che, se per qualsiasi ragione viene meno l'azione civile nei confronti dell'imputato (revoca della costituzione di parte civile, esclusione della parte civile, rinuncia all'azione contro l'imputato), automaticamente viene meno l'azione contro il responsabile civile, e con la sentenza mai potrà pronunciarsi condanna del responsabile civile essendo venuta meno la solidarietà con l'imputato come può argomentarsi dal testo dell'art. 538, comma 3, c.p.p.. 6) Ma, obiettano le parti civili, l'AN era committente dei lavori di manutenzione della strada nella quale si è verificato l'incidente che trova la sua origine anche nel mancato controllo dell'appaltante sull'operato dell'appaltatore.
Ora se è vero che il contratto di appalto costituisce (in astratto) una fonte di diritti ed obblighi dai quali può discendere un obbligo di direzione e controllo dei lavori appaltati da parte dell'appaltante è altrettanto vero che la disciplina del contratto di appalto (artt. 1652-1682 cod. civ.) non prevede un obbligo di controllo sull'esecuzione dell'opera da parte del committente;
poteri che dunque possono sorgere soltanto dalla specifica regolamentazione contrattuale intervenuta tra le parti. Ma, come si è già precisato, l'azione civile nel processo penale è consentita, per il chiaro disposto normativo in precedenza riportato (art. 185 cod. pen.), solo se si deve rispondere del fatto altrui in virtù di norma di legge, e non già a titolo contrattuale, tanto se l'obbligazione sia stata assunta nei confronti dell'autore dell'illecito quanto se sia stata assunta nei confronti del danneggiato.
Non contrasta con questa interpretazione la possibilità di citazione o intervento dell'assicuratore quale responsabile civile nel processo penale per i reati concernenti la circolazione dei veicoli o dei natanti. L'assicuratore è infatti tenuto per legge a tenere indenne l'assicurato costituendo il contratto di assicurazione esecuzione di un obbligo imposto dalla legge (1. 24 dicembre 1969 n. 990). E in ogni caso la possibilità di partecipare al processo in qualità di responsabile civile deriva dalla sentenza della Corte costituzionale 16 aprile 1998 n. 112 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede(va) che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla L. 24 dicembre 1969 n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato sul rilievo che, in sede civile e in contrasto con il principio di uguaglianza, è prevista la chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte dell'assicurato convenuto per il risarcimento del danno provocato dalla circolazione di autoveicoli sottoposti alle norme della legge sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.
L'inammissibilità della presenza del responsabile civile nel processo penale quando invece sia fondata su un titolo di origine contrattuale è confermata, oltre che dalla giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. pen., sez. 4^, 10 dicembre 2003 n. 4870, Bixio;
10 aprile 1997 n. 4940, Barlozzi;
11 marzo 1994, n. 6904, Dalla Rizza, in Giust. pen., 1995, 3^, c. 373), anche dalla successiva sentenza della Corte costituzionale 23 marzo 2001 n. 75 che ha dichiarato manifestamente infondata, con riferimento agli art. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa citare il proprio assicuratore (nella responsabilità civile non obbligatoria).
Ha rilevato, il giudice delle leggi, che con l'ordinario contratto di assicurazione, l'assicuratore non assume alcun obbligo di risarcimento nei confronti dei terzi, ma soltanto un obbligo di tenere indenne l'assicurato che ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 1917 comma 2 c.c.; sicché mancano nel processo penale sia il presupposto oggettivo - sostanziale (obbligo del risarcimento "ex lege"), sia il presupposto soggettivo - processuale (destinatario del diritto all'indennizzo) per l'esercizio diretto dell'azione civile da parte del danneggiato, con l'ovvia conseguenza di rendere la posizione dell'assicuratore diversa rispetto a quella che caratterizza la figura del responsabile civile a norma dell'art. 185 c.p.. Nè diverse conclusioni possono trarsi dalla sentenza della terza sezione di questa Corte in data 30 giugno 1984, citata da entrambe le sentenze di merito a sostegno della affermata legittimazione passiva dell'AN, sia perché questa decisione non affrontò il tema dell'origine contrattuale della legittimazione del responsabile civile nel processo penale sia perché, in quel caso, erano imputati nel processo gli amministratori di una società del cui operato era chiamata a rispondere civilmente, in base alle leggi civili, la società da essi amministrata.
Nel caso in esame, invece, nel processo non risultato imputati dipendenti o altre persone di cui l'AN debba rispondere in base alle leggi civili ma soltanto persone che fanno capo a soggetti legati da un vincolo contrattuale con l'AN.
7) Per completezza appare opportuno esaminare il problema sotto un diverso profilo peraltro non preso in considerazione dai giudici di merito ne' dalle parti del presente giudizio ma rilevabile d'ufficio. Ci si può chiedere se la responsabilità dell'appaltante non possa trovare una fonte normativa, e non soltanto contrattuale, nel disposto dell'art. 7 del D.L.gs. 19 settembre 1994 che disciplina, ai fini della sicurezza dei lavoratori, i rapporti tra committente e appaltatore (o affidatario dei lavori nel caso di contratto d'opera) imponendo, al comma 2, un obbligo di cooperazione e coordinamento tra datore di lavoro appaltante e appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione e per gli altri interventi in questa materia.
Può riconoscersi che questa norma, come tutte quelle in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia dettata anche per la tutela delle persone che non dipendono o non si trovino in altro rapporto con le parti del rapporto contrattuale, purché, per qualsiasi ragione, si trovino ad operare sul luogo di lavoro. Ma ciò che ne esclude l'applicabilità al caso di specie è la circostanza che questo obbligo di cooperazione è previsto esclusivamente in caso di "affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva", il che certamente non si verificava nella specie non essendo configurabile come unità produttiva la strada dove venivano eseguiti i lavori di manutenzione.
Del resto si comprende questa limitazione: l'appaltatore, o il contraente d'opera, assumono con mezzi propri e gestione a proprio rischio (artt. 1655 e 2222 cod. civ.) l'esecuzione di un'opera o di un servizio. Se l'opera o il servizio vengono svolti all'interno dell'azienda o di un'unità produttiva dell'azienda del committente è comprensibile e doveroso che questi cooperi all'attuazione delle misure di prevenzione per lavori che vengono eseguiti all'interno della sua azienda mentre sarebbe improprio - e contrastante con le caratteristiche di autonomia che la legge attribuisce all'appaltatore e al contraente d'opera - imporre un analogo obbligo quando l'esecuzione dei lavori avviene al di fuori della sfera di sorveglianza e di controllo del committente.
8) Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili pronunziate nei confronti del responsabile civile AN. Gli altri motivi di ricorso devono invece ritenersi assorbiti. Sulle spese tra le parti privata non v'è domanda e comunque sussisterebbero giusti motivi per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili nei confronti del responsabile civile AN.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2005