Sentenza 31 maggio 2016
Massime • 1
In tema di appropriazione indebita, se la detenzione del bene sia qualificata in forza di un contratto di leasing, il mero inadempimento dei canoni, cui consegue la risoluzione di diritto del contratto, non integra, di per sé, il reato di cui all'art. 646 cod. pen. che, invece, si perfeziona solo nel momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene "uti dominus", non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto e sul quale non ha più alcun diritto.
Commentario • 1
- 1. Art. 646 - Appropriazione indebitahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/05/2016, n. 25282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25282 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2016 |
Testo completo
2 5 2 8 2 / 1 6 82 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 31/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 1435 Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Presidente -N. - Consigliere - Dott. MATILDE CAMMINO - Consigliere - N. 812/2016 REGISTRO GENERALE Dott. GIACOMO FUMU - Consigliere - Dott. ADRIANO IASILLO - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUNZELLA ANNUNZIATA N. IL 21/08/1965 avverso la sentenza n. 880/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 17/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P. Goete che ha concluso per l' ihilfe ме сего Z Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Lecce confermava la condanna dell'imputata alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di appropriazione indebita.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata:
2.1. violazione degli artt. 517 e 520 cod. proc. pen.: la aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 cod. pen sarebbe stata illegittimamente contestata in dibattimento nonostante l'entità del danno fosse nota fin dalla presentazione della querela.
2.2. violazione di legge. La querela proposta sarebbe tardiva in quanto il contratto prevedeva la risoluzione in occasione del primo inadempimento, sicchè il termine per la proposizione della querela sarebbe decorso già dall'aprile maggio 2006, periodo cui risaliva l'inadempimento e dunque l'illegittimità del possesso CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente si duole della contestazione dibattimentale di una circostanza aggravante sulla base di elementi già noti nel corso delle indagini preliminari. La giurisprudenza della Corte di cassazione (non senza qualche significativa fibrillazione: cass. sez. 6) si è assestata nel ritenere che la modifica dell'imputazione e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale e, quindi, anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (Cass. sez. 2, n. 45298 del 14/10/2015, Rv. 264903; Cass. sez. un, n. 4 del 28/10/1998 Rv. 212757) La rilevanza e diffusione di tale orientamento giurisprudenziale sono state tali da indurre la Corte costituzionale a correggere il "diritto vivente" consentendo l'accesso ai riti alternativi in caso di contestazioni tardive (Corte cost. n. 184 del 2014 e n. 139 del 2015). La Consulta ha rilevato che « la giurisprudenza di legittimità, con l'avallo delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 4 del 28 ottobre 1998), ritiene che le nuove 2 contestazioni previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. possano essere basate anche sui soli elementi già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. Per effetto di questa lettura estensiva, l'istituto delle nuove contestazioni si connota "non più soltanto come uno strumento come detto, speciale e derogatorio - di risposta ad una evenienza pur "fisiologica" al processo accusatorio (quale l'emersione di nuovi elementi nel corso dell'istruzione dibattimentale), ma anche come possibile correttivo rispetto ad una evenienza "patologica": potendo essere utilizzato pure per porre rimedio, tramite una rivisitazione degli elementi acquisiti nelle indagini preliminari, ad eventuali incompletezze od errori commessi dall'organo dell'accusa nella formulazione dell'imputazione" (sentenza n. 333 del 2009)» (Corte cost. n. 184 del 2014). La giurisprudenza che consente la possibilità di contestazione tardiva di elementi circostanziali è stata ritenuta quindi dalla stessa Corte costituzionale espressione di "diritto vivente", tanto consolidato da imporre una correzione finalizzata alla reintegrazione delle prerogative difensive. Così la Consulta, con le pronunce richiamate, ha riattivato il diritto dell'imputato a chiedere l'accesso ai riti alternativi, seppure limitatamente ai fatti ed alle circostanze contestati tardivamente. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, tale assetto del diritto vivente è stabile e, garantisce pienamente il diritto di difesa, anche nella sua declinazione di diritto di accesso ai riti alternativi.
1.2. Anche il motivo che deduce la tardività della querela è inammissibile. Il reato di appropriazione indebita si consuma infatti quando il possessore qualificato si comporti uti dominus. Tale interversione del rapporto tra il detentore e la res nel caso del contratto di leasing non consegue automaticamente all'inadempimento cui, come nel caso di specie, è collegata la risoluzione di diritto del contratto. In caso di detenzione qualificata, perché si modifichi tale relazione è necessario che il detentore rifiuti, anche per fatti concludenti, di restituire il bene che, in origine, deteneva legittimamente, così manifestando la sua volontà di appropriarsi della cosa altrui, sulla quale non ha più alcun diritto.
1.3. Si afferma dunque il seguente principio di diritto: in caso di detenzione giustificata ab origine dalla stipula di un contratto di leasing, l'appropriazione indebita non si consuma in concomitanza con la risoluzione di diritto del contratto conseguente all'inadempimento dei canoni, ma si perfeziona nel momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene uti dominus, non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto. 3 Nel caso di specie, in coerenza con tali linee ermeneutiche la Corte di appello davo atto del fatto che la risoluzione del contratto con contestuale richiesta di restituzione, cui l'imputata non ottemperava appropriandosi del bene, veniva notificata solo il 16.7.2007. La querela risultava dunque tempestiva.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 31 maggio 2016. Il Presidente L'estensore Antonio Prestiping Sandra Recchione DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 17 GIU, 2016 IL SEMA "CANEELIERE Claudia Planal CORTE S +