Cass. pen., sez. II, sentenza 31/05/2016, n. 25282
CASS
Sentenza 31 maggio 2016

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In tema di appropriazione indebita, se la detenzione del bene sia qualificata in forza di un contratto di leasing, il mero inadempimento dei canoni, cui consegue la risoluzione di diritto del contratto, non integra, di per sé, il reato di cui all'art. 646 cod. pen. che, invece, si perfeziona solo nel momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene "uti dominus", non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto e sul quale non ha più alcun diritto.

Commentario1

  • 1Art. 646 - Appropriazione indebita
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 31/05/2016, n. 25282
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25282
Data del deposito : 31 maggio 2016

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